IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni    («Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»); 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento
dei conti pubblici» e, in particolare, il comma  1  ed  il  comma  5,
lettere f) ed f-bis), del predetto; 
  Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n.  245,  dal
titolo  «Regolamento  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48,
comma 13, decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo  2012,  n.
53 («Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, in attuazione dell'art. 17,  comma  10  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  15
luglio 2011, n. 111»), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8
maggio 2012, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  nelle  more
dell'espletamento della  procedura  di  nomina  del  nuovo  direttore
generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006,   n.   296   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni
(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale
dello Stato - finanziaria 2007»), con cui sono state confermate,  per
gli anni 2007 e seguenti,  le  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica  assunte  dall'Agenzia  italiana  del  farmaco   e,   in
particolare,  la  deliberazione  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco del 27 settembre 2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  g),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, il quale ha consentito alle  aziende  farmaceutiche  di
chiedere  all'Agenzia  italiana  del  farmaco  la  sospensione  degli
effetti di cui alla deliberazione  citata,  previa  dichiarazione  di
impegno al versamento  alle  regioni  degli  importi  individuati  da
apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico -  finanziari
per il Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, concernente «Manovra
per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata», con cui sono stati disposti dall'Agenzia italiana del
farmaco la riduzione, nella misura del 5%, del  prezzo  al  pubblico,
gia' vigente, dei medicinali  comunque  dispensati  o  impiegati  dal
Servizio  sanitario  nazionale,  la  ridefinizione  dello  sconto  al
produttore dello 0,6%, come da determina dell'AIFA  del  30  dicembre
2005 ed il mantenimento  delle  predette  misure  sino  ad  integrale
copertura del disavanzo accertato per il  2006,  previa  verifica  da
effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della determina AIFA del 9 febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2007, n. 43, con  cui
sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista  ed
al grossista a norma dell'art. 1, comma 40, della legge  23  dicembre
1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»); 
  Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'
2014»)  dall'anno  2014  ha  dato  la  possibilita'  per  le  aziende
farmaceutiche che ne  facciano  richiesta,  qualora  interessate,  di
usufruire della sospensione - ai sensi dell'art. 1 comma 796, lettera
g), della legge n. 296/2006 -  della  riduzione  di  prezzo  del  5%,
disposta con determinazione del 27 settembre 2006; 
  Vista, per quanto  di  interesse  nel  presente  provvedimento,  la
determina AIFA del 21 dicembre 2018 n. 2048 («Procedure  di  pay-back
5%  -  Anno  2018  »,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  - Serie
generale  -  n.  300  del  28  dicembre  2017),  la   quale   ne   ha
regolamentato, per l'anno 2018, la relativa procedura, specificando i
prezzi  delle  specialita'  medicinali  rispetto  a  cui  le  aziende
intendevano avvalersi della sospensione  del  5%,  nonche'  i  prezzi
delle specialita' medicinali per i quali era stata ripristinata  tale
riduzione del 5%; 
  Ravvisata, anche per l'anno 2019, la necessita' di  procedere,  con
il presente provvedimento, a determinare i prezzi  delle  specialita'
medicinali delle aziende che intendano  avvalersi  della  sospensione
del 5%  di  cui  all'art.  1,  comma  796,  lettera  g)  della  legge
n. 296/2006, nonche' dei prezzi delle  specialita'  medicinali  delle
aziende che non manifestino detta volonta', ovvero  che,  pur  avendo
manifestato la stessa, non procedano poi al versamento del dovuto  in
favore delle regioni; 
  Dato atto che, ai fini della suddetta determina dei  prezzi,  anche
per il procedimento di cui all'anno 2019 le differenze di prezzo  tra
prodotti uguali o analoghi  eventualmente  indotte  dall'applicazione
del pay-back 5% non costituiscono variazioni di spesa  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio  del  procedimento
di pay-back 5% 2019, pubblicata sul portale dell'Agenzia italiana del
farmaco in data 5 dicembre 2019, con  cui  le  aziende  farmaceutiche
sono state invitate a collegarsi, a decorrere dalle ore  18,00  della
medesima data, attraverso il link «Procedimenti  di  pay-back»,  alla
sezione Agenzia italiana del farmaco Front-End dedicata, per prendere
visione  dell'elenco  dei  prodotti  per  i  quali  avrebbero  potuto
avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del 5% per  le
specialita'  medicinali  a  fronte  del  versamento  (pay-back)   del
relativo controvalore  su  appositi  conti  correnti  indicati  dalle
singole regioni, fissandone le tempistiche per la  partecipazione  al
procedimento; 
  Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al
pay-back 5% - 2019, pervenute all'Agenzia italiana del  farmaco  sino
alle ore 18,00 del 13 dicembre 2019; 
  Tenuto conto di tutte  le  altre  comunicazioni  di  rettifica  e/o
inclusione,  relative  alle  specialita'  medicinali  coinvolte   nel
procedimento in oggetto, inoltrate dalle aziende  alla  pec  dedicata
dell'Agenzia italiana del farmaco fino al 20 dicembre 2019; 
  Vista la determina AIFA n.  1859  del  20  dicembre  2019,  recante
«Procedura  pay-back  5%  -  Anno  2019»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2019; 
  Tenuto conto di tutte le comunicazioni di rettifica e/o  inclusione
pervenute alla pec dedicata dopo il 20 dicembre 2019  e  fino  al  24
dicembre 2019,  inoltrate  dalle  aziende  farmaceutiche  interessate
all'Agenzia italiana del farmaco; 
  Ravvisata la opportunita' di prendere atto delle dette rettifiche e
di aggiornare e/o modificare parte dell'allegato  n.  2  alla  citata
determinazione n. 1859/2019, riportante  l'elenco  delle  specialita'
medicinali e i relativi prezzi cosi' come definito dall'art. 1  della
medesima determina; 
  Per tutto quanto esposto in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico