IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  Visto l'art. 303 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2,
ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo  economico  disciplina,
con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione,  di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2008,  n.  98,  concernente  il  regolamento  recante  condizioni   e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; 
  Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31 dicembre di ciascun anno  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
determina,  con  proprio  decreto,   tenuto   conto   dei   risultati
dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia; 
  Visto l'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 4 agosto 2017, n.
124, che, nel novellare il citato articolo 303  del  Codice,  prevede
che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al  15%
del premio imponibile; 
  Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo  di  garanzia
per le  vittime  della  caccia  nell'esercizio  2018,  trasmesso  dal
Presidente della CONSAP, con nota n. 149203/19 del  24  luglio  2019,
nella quale, considerato il perdurare  della  situazione  di  deficit
patrimoniale del Fondo si rappresenta l'opportunita' di disporre, per
l'anno 2020, l'innalzamento dell'aliquota contributiva in favore  del
Fondo nella  misura  massima  del  15%,  al  fine  di  consentire  la
ristrutturazione  del  Fondo,  nonche'  di  rimborsare  con  maggiore
celerita' i debiti pendenti alle imprese designate; 
  Ritenuto necessario, al  fine  di  consentire  la  ristrutturazione
economico patrimoniale del Fondo attraverso la graduale articolazione
temporale  dell'aliquota  contributiva,  confermare,  per  il   2020,
l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita
per l'esercizio precedente; 
  Visto il provvedimento n. 91 del  7  novembre  2019,  dell'IVASS  -
Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni   -   recante   la
determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione
da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2020; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di  confermare,  per  il  2020,
l'aliquota contributiva del 10%, secondo principi  di  gradualita'  e
sostenibilita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  contributo  che  le   imprese   autorizzate   all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'  civile  verso
terzi derivante  dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  dall'uso
delle armi e degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono  tenute  a
versare, per  l'anno  2020,  alla  CONSAP  -  Concessionaria  servizi
assicurativi  pubblici  S.p.a.  -  Gestione  autonoma  del  Fondo  di
garanzia per le vittime della caccia e' determinato nella misura  del
10% dei premi  incassati  nello  stesso  esercizio,  al  netto  della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con  il  provvedimento
IVASS di cui in premessa.