Estratto determina AAM/A.I.C. n. 234/2019 del 18 dicembre 2019 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.: e'
autorizzata  l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  FASTUMDOL
ANTINFIAMMATORIO nella forma e confezioni, alle condizioni e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare  A.I.C.:  Societa'  Menarini  International   Operations
Luxembourg S.A., con sede e domicilio fiscale  in  1,  Avenue  de  la
Gare, L-1611 - Lussemburgo. 
    Confezioni: 
      «25 mg soluzione orale in bustina» 2 bustine  in  PL/Al/LDPE  -
A.I.C. 034401309 (in base 10) 10GVGX (in base 32); 
      «25 mg soluzione orale in bustina» 4 bustine  in  PL/Al/LDPE  -
A.I.C. 034401311 (in base 10) 10GVGZ (in base 32); 
      «25 mg soluzione orale in bustina» 10 bustine in  PL/Al/LDPE  -
A.I.C. 034401323 (in base 10) 10GVHC (in base 32); 
      «25 mg soluzione orale in bustina» 20 bustine in  PL/Al/LDPE  -
A.I.C. 034401335 (in base 10) 10GVHR (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Forma farmaceutica: soluzione orale in bustina. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede precauzioni particolari per la conservazione. 
    Composizione: ogni bustina di soluzione orale contiene: 
      principio attivo:  dexketoprofene  25  mg  come  dexketoprofene
trometamolo; 
      eccipienti:               ammonio               glicirrizinato,
neoesperidina-diidrocalcone, metil paraidrossibenzoato, saccarina  di
sodio, saccarosio, macrogol 400,  aroma  di  limone,  povidone  K-90,
disodio fosfato anidro,  sodio  diidrogeno  fosfato  diidrato,  acqua
purificata. 
    Produttore  responsabile   del   rilascio   lotti:   Laboratorios
Menarini, SA - C/ Alfons  XII,  587  -  08918  Badalona  (Barcellona)
Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di breve durata
delle affezioni dolorose acute  d'intensita'  da  lieve  a  moderata,
quali dolore muscolo-scheletrico acuto, dismenorrea e dolore dentale. 
    «Fastumdol Antinfiammatorio» e' indicato in pazienti adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': classe C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione  ai  fini  della  fornitura:  OTC  -  medicinale  non
soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.