IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
triennale 2018-2020»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
novembre 2018, con il quale si prevede: 
    la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti
e lo sviluppo  infrastrutturale  del  paese  tra  le  Amministrazioni
centrali dello Stato di cui all'art. 1, comma  1072  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, in relazione ai settori di spesa indicati  nel
medesimo comma 1072; 
    nella tabella di cui all'allegato 1 - lettera h),  l'assegnazione
al Ministero dell'economia e  delle  finanze  delle  risorse  per  la
digitalizzazione delle Amministrazioni Statali; 
    all'art. 1, comma 2, che  nell'ambito  dei  predetti  settori  di
spesa, gli interventi sono individuati secondo le procedure  previste
dalla vigente  legislazione,  anche,  ove  necessario,  nel  caso  di
interventi rientranti nelle materie di competenza regionale  o  delle
province autonome, e limitatamente agli stessi,  attraverso  l'intesa
con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  (DMT)
n. 19405 dell'8 marzo 2019, registrato alla Corte  dei  conti  il  19
marzo 2019, il quale dispone  le  variazioni  contabili  ai  relativi
capitoli di spesa anche per le risorse del predetto  Fondo  destinate
al progetto «Fascicolo sanitario  elettronico»  per  gli  anni  2018,
2019, 2020 e 2021, pari a 
    per l'anno 2018: 5.000.000 di euro, in conto residui; 
    per l'anno 2019: 68.000.000 di euro; 
    per l'anno 2020: 120.000.000 di euro; 
    per l'anno 2021: 15.250.000 di euro; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio  2017-2019),  concernente
il Fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE),  il  quale  prevede,  in
particolare: 
    che il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome; 
    che  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   realizza
l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' (INI), nonche'  le
funzioni  in  «sussidiarieta'»  per  le  regioni  che   ne   facciano
richiesta,  come  previsto  dal  decreto  attuativo   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute del 4 agosto 2017; 
    al comma 15-sexies, le procedure qualora  la  regione  non  abbia
adempiuto agli obblighi per il FSE di cui al medesimo art. 12; 
  Considerato che le risorse  del  predetto  Fondo  per  il  progetto
«Fascicolo sanitario elettronico» siano da destinare  per  realizzare
gli interventi che  devono  essere  effettuati  sia  da  parte  delle
regioni, e sia da parte del Ministero dell'economia e  delle  finanze
per l'INI; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 29 settembre 2015, ed in particolare l'art. 26 avente ad  oggetto
«Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo»; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 7 novembre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Fondo FSE», il Fondo  per  il  finanziamento  dell'intervento
«Fascicolo sanitario elettronico» di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze  (DMT)  n.  19405  dell'8  marzo  2019,
registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019, attuativi dell'art.
1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    b) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art.  12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019); 
    c) «INI», l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  fra
i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter del predetto art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  realizzata  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    d)  «CAD»,  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   «Codice   dell'amministrazione
digitale»; 
    e) «ANA», l'Anagrafe nazionale degli assistiti, di  cui  all'art.
62-ter del CAD; 
    f) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e  successive
modificazioni; 
    g) «Elenco degli assistiti sistema TS», l'elenco di cui al  comma
9 del citato art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; 
    h) «consenso», il consenso dell'assistito ai sensi  del  predetto
art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
    i) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833.