IL DIRIGENTE 
                     dell'ufficio autorizzazione 
                     all'immissione in commercio 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
Generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determina n. 1301  del  23  settembre  2016,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'area
autorizzazione medicinali; 
  Vista la determina n. 1313  del  23  settembre  2016,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim
dell'ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare  l'art.  20,  contenente
disposizioni particolari per i  medicinali  omeopatici  presenti  sul
mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; 
  Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come
modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito  dalla
legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini  previsti
da disposizioni legislative, che posticipa al  31  dicembre  2019  il
termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali  omeopatici
di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219; 
  Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 3 novembre
2015, prot. n. 110253 del 3 novembre 2015, con la quale  la  Societa'
Wala Heilmittel GmbH, con sede legale  e  domicilio  fiscale  in  D -
73083, Eckwalden, Bad Boll,  Germania  (DE),  ha  chiesto  di  essere
autorizzata  al   rinnovo   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge  n.  190/2014  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  del  medicinale  omeopatico
ECHINACEA/ARGENTUM nella forma e confezione: 
    «Soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml a cui e'  stato
attribuito A.I.C. n. 048361012; 
  Vista  la  richiesta   dell'Agenzia   italiana   del   farmaco   di
integrazione  di  documentazione   trasmessa   alla   societa'   Wala
Heilmittel GmbH il 12 luglio 2016 prot. n.  72409-P,  e  il  deposito
della documentazione da parte  dell'Azienda  del  14  novembre  2016,
prot. n. 0115420-A, dopo aver richiesto, nota del  8  settembre  2016
prot. n. 0091229-A, una proroga  di  centottanta giorni  per  l'invio
della documentazione integrativa e l'ufficio ha concesso una  proroga
di 90 giorni, nota del 23 settembre 2016 prot. n. 96365-P; 
  Vista la successiva richiesta di Agenzia italiana  del  farmaco  di
documentazione integrativa del 2 marzo 2017 prot. n. 21616-P,  ed  il
deposito della documentazione da parte dell'Azienda del  24  novembre
2017 prot. n. 0127181-A; 
  Considerato che in data  16  maggio  2017,  prot.  n.  50355-A,  la
societa' Wala Heilmittel GmbH ha chiesto lo switch della modalita' di
presentazione della documentazione, dal formato  CTD/CTD-Balduzzi  al
formato previsto dalla determina Agenzia italiana del farmaco n.  365
del 31 marzo 2015, per una serie di  prodotti  medicinali  omeopatici
tra  cui  quello  in  oggetto  di  domanda,   dopo   avere   ricevuto
un'ulteriore richiesta di documentazione da parte dell'ufficio in  22
dicembre 2016, prot. n. 129162-P; 
  Visto che in data 21 giugno 2017, prot. n.  0065822-A  la  societa'
Wala Heilmittel GmbH  ha  depositato  la  documentazione  integrativa
richiesta dall'ufficio in data 22 dicembre 2016, prot.  n.  129162-P,
nel formato previsto dalla determina  AlFA  365/2015,  e  in  data  6
luglio 2018, prot. 0077762-A ha  depositato  inoltre  un'integrazione
spontanea  della  documentazione,  sulla  base  di  richieste  comuni
effettuate  da  codesto  ufficio  per  altri  dossier   di   prodotti
omeopatici; 
  Vista la comunicazione di fine procedura e richiesta di  impegno  a
Post Approval Commitment  inviata  dall'ufficio  alla  societa'  Wala
Heilmittel GmbH il 7 agosto 2018 prot. n.  91374-P,  comprendente  la
richiesta di integrazione documentale relativa  a  tutte  le  carenze
riscontrate e l'accettazione dei «Post Approval Committment» entro il
termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e
la successiva integrazione depositata dalla predetta societa' in data
27 agosto 2018 prot. n. 0095936-A; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis; 
  Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 7 febbraio 2019
prot. 14448-P,  con  la  quale  e'  stato  comunicato  alla  predetta
societa' il preavviso  di  diniego  del  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della  legge
n. 190/2014 e successive modifiche  ed  integrazioni  del  medicinale
«Echinacea/Argentum», e  invitando  l'azienda  a  far  pervenire  per
iscritto, entro il termine  di dieci  giorni  dal  ricevimento  della
suddetta  comunicazione,  le   proprie   osservazioni   eventualmente
corredate da documenti; 
  Viste le osservazioni e la documentazione all'atto di preavviso  di
diniego succitato, presentate dalla societa' Wala Heilmittel GmbH  in
data 11 marzo 2019, Prot. n. 27861-A, dalla cui verifica, comprensiva
delle  integrazioni  successive  al  primo  deposito  della  domanda,
permangono criticita' non risolte; 
  Considerato che in data 17 luglio 2019, la societa' Wala Heilmittel
GmbH e' stata incontrata dall'ufficio al fine di dirimere  criticita'
comuni e rilevanti  presenti  nei  dossier  depositati;  in  data  27
settembre  2019  l'  ufficio,  non  avendo   ricevuto   piu'   alcuna
integrazione sui  dati  relativi  al  prodotto  «Echinacea/Argentum»,
soluzione  iniettabile,  invia  un'e-mail  alla  predetta   societa',
invitandola a fornire un tempestivo riscontro di carattere risolutivo
e che in data 2 ottobre 2019 via e-mail l'azienda  ha  comunicato  di
non voler procedere all'integrazione necessaria per  il  prodotto  in
oggetto; 
  Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge  n.  190/2014  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  del
medicinale   omeopatico    «Echinacea/Argentum»,    espresso    dalla
Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6, 7 e  8
novembre  2019,  Verbale  CTS  n.  16,  nel  quale  si  afferma   che
«permangono le seguenti criticita'  non  risolte:  carenze  parte  di
qualita' 
Parte di qualita' riferita a Echinacea pallida e radice term 33d 
  1. Test di controllo dell'ocratossina sulla Tintura Madre 
  Pur avendo presentato un  Post  approval  commitment  relativamente
test di controllo dell'ocratossina per il ceppo Echinacea  pallida  e
radice ferm 33d l'azienda non lo ha inserito tra  le  specifiche  del
ceppo omeopatico. 
  Parte di qualita' riferita al prodotto finito 
  2. Processo di produzione, controlli di processo e step critici 
  L'azienda non ha inserito tra i controlli effettuati sul bulk prima
della filtrazione e/o infialamento il calcolo del bioburden  iniziale
come controllo di routine. La giustificazione  fornita  relativamente
al calcolo del bioburden iniziale come skip test non e'  accettabile,
in quanto non viene adottato un  approccio  overkill  come  sostenuto
dall'azienda, ma una sterilizzazione terminale secondo Ph. Eu r. 
  Conformemente    all'Annex    1    (Manufacturine    of     Sterile
medicina/products) della linea guida Eudralex Vol. 4- GMP  «Bioburden
assay should be performed on each batch for both  aseptically  filled
product  and   terminally   sterilised   products.   Where   overkill
sterilisation parameters are set for terminally sterilised  products,
bioburden might be monitored only at suitable scheduled intervals». 
3. Convalida del processo di produzione 
  L'azienda non ha inserito il controllo del bioburden iniziale nella
convalida  della  sterilizzazione  terminale,  dichiarando  di   aver
utilizzato un approccio overkill in grado di raggiungere  una  12-log
reduction della carica microbica, con un D-value di 1,5 minuti a  121
oc e un F0 value di 18 minuti. La giustificazione fornita al riguardo
non e' accettabile in quanto non e' stato fornito nessun risultato  a
dimostrazione di tale approccio overkill. 
4. Specifiche del prodotto finito 
  L'azienda presenta un  Commitment  per  adeguare  il  limite  delle
endotossine batteriche da a 10  IU/ml  ma  non  lo  implementa  nelle
specifiche del prodotto finito. 
  Permangono le seguenti criticita' non  risolte:  Carenze  Parte  di
Sicurezza 
  Popolazione pediatrica 
    In riferimento a quanto  presentato  al  fine  di  supportare  la
somministrazione del prodotto in popolazioni al di sotto dei 12  anni
di eta'  si  rappresenta  che  quanto  asserito  «  ...  Of  the  171
questionnaires sent, 112 (65.5%) were returned  fil/ed  aut.  In  the
analysis,111 questionnaires (64.9%) are inc/uded. ...  »  cosi'  come
presentato, non permette di evincere  alcuna  informazione  rilevante
dal  punto  di  vista  della  sicurezza  del  prodotto   finito.   La
documentazione e' pprossimativa e mancano  informazioni  fondamentali
quali quantita' somministrata, durata del trattamento etc;  anche  in
considerazione  delle  diluzioni  ponderali  presenti  e  che,   come
sottolineato nella  precedente  richiesta  prot:  AlFA/  AIC/P/91374,
l'ADME (Assorbimento distribuzione metabolismo escrezione) non sempre
e' sovrapponibile a quello dell'adulto. 
Tollerabilita' locale 
  Per quanto riguarda la tollerabilita'  locale,  oltre  ad  un  risk
assessment basato su dati di vendita e su dati raccolti  tramite  una
valutazione retrospettiva  di  ADRs  circa  i  medicinali  omeopatici
iniettabili di 8 aziende tedesche (inclusa  WALA),  e  all'avvertenza
proposta «Non utilizzare il prodotto in caso  di  ipersensibilita'  a
qualsiasi sostanza attiva o eccipienti o alle piante  della  famiglia
delle Compositae», vengono allegati anche i risultati dello studio di
tollerabilita'  locale  (BSL  Bioservice  Study  no.  141813,   Local
Tolerance Study in rabbits with PKU_ TRX_146) condotto su due  gruppi
di tre femmine di New Zeland White Rabbits trattate  con  1.0  mi  di
«Taraxacum  e  pianta  tota  03»,  (sia  in  via   sottocutanea   che
intramuscolare e endovenosa) non rappresentativo del prodotto oggetto
di valutazione. Inoltre viene allegato Per quanto  sopra  esposto  la
documentazione non puo' essere considerata  accettabile  al  fine  di
supportare la tollerabilita' locale di  Echinacea/Argentum  anche  in
considerazione del ceppo in concentrazione ponderale.»; 
  Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra  citato  preavviso
di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento
conclusivo   del   procedimento   di   rinnovo    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
  Visto  che  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  nella
seduta del 6, 7 e 8 novembre 2019 , Verbale CTS  n.  16  ha  indicato
anche la necessita' di procedere al ritiro del medicinale attualmente
in   commercio,   ritenuto   che   la   permanenza   del   medicinale
«Echinacea/Argentum» sul mercato costituisce un rischio per la salute
pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto
medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare
un'efficace tutela della salute pubblica; 
  Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in
particolare gli articoli 40 e 142, comma 1; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
  di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014  e  successive
  modifiche ed integrazioni 
 
  Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui
all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modifiche
ed integrazioni, del medicinale «Echinacea/Argentum»  nella  forma  e
confezione: 
     «Soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml  -  A.I.C.  n.
048361012; 
  titolare A.I.C.: Wala Heilmittel GmbH, con sede legale e  domicilio
fiscale in D - 73083, Eckwalden, Bad Boll, Germania (DE).