IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e  dei  citati  regolamento  (UE)  n.  33/2019  e  n.  34/2019,
continuano  ad  essere  applicabili  per  le  modalita'   procedurali
nazionali  in  questione  le  disposizioni   del   predetto   decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  febbraio  1971
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  139
del  3  giugno  1971,  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini  «Teroldego  Rotaliano»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  295  -  20  dicembre
2011, con il quale e' stato  approvato  il  disciplinare  consolidato
della DOP «Teroldego Rotaliano»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP,  con
il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della  DOP
dei vini «Teroldego Rotaliano»; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Provincia autonoma di Trento, su istanza del Consorzio di tutela vini
del Trentino con sede in  Trento,  intesa  ad  ottenere  la  modifica
ordinaria  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP   «Teroldego
Rotaliano», relativamente alle disposizioni sulle capacita'  nominali
e la tappatura per le tipologie Superiore e Riserva di cui all'art. 7
del disciplinare, nel rispetto  della  procedura  di  cui  al  citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il parere favorevole della Provincia autonoma di Trento sulla
citata proposta di modifica; 
  Atteso che la  citata  richiesta  di  modifica,  che  non  comporta
variazioni al documento unico ai sensi  dell'art.  17,  par.  6,  del
regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata  esaminata,  nell'ambito  della
procedura  nazionale  preliminare   prevista   dal   citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e,  in  particolare
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale  vini
DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre  2016,  n.  238,
espresso nella riunione del 24 ottobre 2019; 
  Considerato  che,  ai  fini  della  conclusione   della   procedura
nazionale, conformemente alle indicazioni diramate con  la  circolare
ministeriale  n.  6694  del  30  gennaio  2019  e   successiva   nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare  in  questione  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per un periodo  di  almeno trenta
giorni, al fine  di  dar  modo  agli  interessati  di  presentare  le
eventuali osservazioni; 
  Atteso che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
n. 268 del 15 novembre 2019, entro il termine  di  trenta  giorni  da
detta data di pubblicazione non  sono  pervenute  istanze  contenenti
osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare; 
  Considerato che,  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione e pubblicizzazione,  conformemente
all'art. 17 del  regolamento  (UE)  n.  33/2019  e  all'art.  10  del
regolamento (UE) n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con
il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute  nella  citata
domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini
«Teroldego Rotaliano»; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in questione, nonche'  alla  comunicazione
delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite  il
sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30,  par.
1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Teroldego
Rotaliano» sono  approvate  le  «modifiche  ordinarie»  di  cui  alla
proposta  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 268 del 15 novembre 2019. 
  2. All'allegato A e' riportato il disciplinare di produzione  della
DOP dei vini «Teroldego  Rotaliano»  consolidato  con  le  «modifiche
ordinarie» di cui al comma 1.