Estratto determina n. 59/2020 del 14 gennaio 2020  
 
    Medicinale:  RAMIPRIL  E  IDROCLOROTIAZIDE  PENSA   (ramipril   e
idroclorotiazide).  
    Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a. - via Ippolito Rosellini  n.
12 - 20124 Milano (Italia).  
    Confezioni: 
      «2,5  mg  +  12,5  mg  compresse»  28  compresse   in   blister
OPA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 038118055 (in base 10); 
      «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse in contenitore  PP  -
A.I.C. n. 038118067 (in base 10); 
      «5 mg + 25 mg compresse» 28 compresse in blister  OPA-AL-PVC/AL
- A.I.C. n. 038118079 (in base 10); 
      «5 mg + 25 mg compresse»  28  compresse  in  contenitore  PP  -
A.I.C. n. 038118081 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Composizione: 
      principio attivo: ramipril e idroclorotiazide.  
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «2,5  mg  +  12,5  mg  compresse»  28  compresse   in   blister
OPA-AL-PVC/AL  -  A.I.C.  n.  038118055  (in  base  10).  Classe   di
rimborsabilita': A.  Prezzo  ex-factory  (IVA  esclusa):  euro  1,57.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,94; 
      «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse in contenitore  PP  -
A.I.C. n. 038118067 (in  base  10).  Classe  di  rimborsabilita':  A.
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1,57. Prezzo al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 2,94; 
      «5 mg + 25 mg compresse» 28 compresse in blister  OPA-AL-PVC/AL
- A.I.C. n. 038118079 (in base 10).  Classe  di  rimborsabilita':  A.
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 2,14. Prezzo al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 4,02; 
      «5 mg + 25 mg compresse»  28  compresse  in  contenitore  PP  -
A.I.C. n. 038118081 (in  base  10).  Classe  di  rimborsabilita':  A.
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 2,14. Prezzo al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 4,02. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Ramipril   e   Idroclorotiazide   Pensa»   (ramipril   e
idroclorotiazide) e' classificato, ai sensi dell'art.  12,  comma  5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, denominata classe C(nn).  
 
              Classificazione ai fini della fornitura  
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Ramipril e Idroclorotiazide Pensa» (ramipril e idroclorotiazide)  e'
la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).  
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni ed integrazioni, che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.