IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE  
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina n. 1759/2019 del 27 novembre  2019,  concernente
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Everolimus  Ethypharm»  (everolimus),  il  cui  estratto  e'   stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  289
del 10 dicembre 2019; 
  Considerato che occorre  rettificare  la  determina  suddetta,  per
erronea indicazione della classificazione ai fini della fornitura del
medicinale nonche' del numero  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio ivi contenuti; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
               Rettifica della determina n. 1759/2019 
                        del 27 novembre 2019 
 
  E' rettificata, nei termini che seguono, la determina n.  1759/2019
del 27 novembre 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione  in
commercio del medicinale EVEROLIMUS ETHYPHARM  (everolimus),  il  cui
estratto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289  del  10
dicembre 2019: 
  Dove e' scritto: 
    Vista la domanda presentata in data 8 luglio 2019 con la quale la
societa' Ethypharm S.A ha chiesto la riclassificazione  dalla  classe
C(nn)  alla  classe   H   del   medicinale   «Everolimus   Ethypharm»
(everolimus) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 045608014
e n. 045608078; 
  Leggasi: 
    Vista la domanda presentata in data 8 luglio 2019 con la quale la
societa' Ethypharm S.A ha chiesto la riclassificazione  dalla  classe
C(nn)  alla  classe   H   del   medicinale   «Everolimus   Ethypharm»
(everolimus) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 045608041
e n. 045608078. 
  Dove e' scritto: 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Everolimus  Ethypharm»  (everolimus)  e'  la  seguente:   medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di specialisti-oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista  per
le  indicazioni  terapeutiche  «tumori  neuroendocrini   di   origine
pancreatica, di origine intestinale e carcinoma renale» (RNRL); 
  Leggasi: 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Everolimus  Ethypharm»  (everolimus)  e'  la  seguente:   medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di  specialisti-oncologo,  internista  per  l'indicazione   carcinoma
mammario. (RNRL).