IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante nuovo codice della strada;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata
legge 15 marzo del 1997, n. 59, e in particolare, l'art. 98 recante
funzioni mantenute allo Stato, l'art. 99 recante funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali e l'art. 101 recante trasferimento
delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale
nazionale;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive
modificazioni, recante individuazione della rete autostradale e
stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 1-bis,
comma 1, nel quale e' previsto che alle modifiche della rete
autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata
ai sensi del medesimo decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato
o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;
Visto altresi', l'art. 1-bis, comma 2, del citato decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nel quale e' previsto che le
modifiche di cui al comma 1 del medesimo articolo consistono nel
trasferimento tra Stato e regioni e nella conseguente
riclassificazione di intere strade o di singoli tronchi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
febbraio 2000, recante individuazione e trasferimento, ai sensi
dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale
nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2000, recante individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle
regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
novembre 2000, recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra
le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e
strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22
dicembre 2000 relativi al trasferimento alle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto e agli enti locali delle
regioni medesime recanti il trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21
settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16
dicembre 2008, 8 luglio 2010, 13 giugno 2017 e 20 febbraio 2018, con
i quali sono state modificate sia le tabelle di individuazione della
rete autostradale e stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che le tabelle delle strade non
comprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 2
febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 2010, con cui sono state
rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo Stato
alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria a
seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete
stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale a
seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio
2006 e 16 dicembre 2008;
Viste le note prot. n. 245 del 13 gennaio 2017 e n. 3187 dell'8
marzo 2019, con le quali la Direzione generale per le strade e
autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture
stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici il parere di cui
all'art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
461;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti prot.
n. 37090 del 5 novembre 2018, concernente la revisione della rete
stradale di interesse nazionale, che prevede la riclassificazione di
strade ex statali e provinciali e la contemporanea declassificazione
di strade da trasferire alle regioni, ricadenti nelle Regioni Emilia
Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto;
Visto il parere favorevole della Citta' Metropolitana di Venezia
sull'intesa in Conferenza unificata nella seduta 15 novembre 2018 in
merito alla proposta di revisione della rete stradale di interesse
nazionale e regionale ricadente nelle regioni Emilia Romagna,
Lombardia, Toscana e Veneto;
Considerata l'esigenza di procedere ad una revisione complessiva
della rete stradale di interesse nazionale, che, sulla base di quanto
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
individui quale parte della rete nazionale gestita da Anas S.p.a.
debba essere trasferita alle Regioni;
Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici n.
5/2017 e n. 19/2019, resi rispettivamente nelle adunanze del 31 marzo
2017 e del 18 aprile 2019;
Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 15
novembre 2018, rep. atti n. 121/CU;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1
1. Le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse
nazionale relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e
Veneto allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono
sostituite da quelle di cui agli allegati A, B, C e D al presente
decreto.
2. Le tabelle di individuazione della rete stradale d'interesse
regionale relativa alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e
Veneto, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 febbraio 2000, come modificate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 settembre 2001 e dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 sono sostituite da quella
di cui agli allegati E, F, G e H al presente decreto.
3. Le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete
stradale di interesse nazionale, di cui al comma 1 e le integrazioni
alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse
regionale, di cui al comma 2, sono evidenziate nelle tabelle 1.a,
1.b; 2.a; 3.a; 4.a, 4.b; allegate al presente decreto.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprieta' dei comuni
i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all'art. 2,
comma 2, lettera d), e) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che
attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila
abitanti.
5. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al
presente decreto possono essere apportate d'intesa fra le
amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione
dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A
completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione
da parte dell'Anas S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle
tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente
resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.