IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'art. 83, comma 1,
il quale prevede la detrazione dall'imposta lorda sulle persone
fisiche di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal
contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a
favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.
79, comma 5 del medesimo codice, elevato al 35 per cento qualora il
destinatario dell'erogazione liberale sia un'organizzazione di
volontariato;
Visto l'art. 83, comma 2, del citato decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, il quale prevede la deducibilita' dal reddito
complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento
del reddito complessivo dichiarato delle erogazioni liberali in
denaro o in natura effettuate in favore degli enti del Terzo settore
non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo codice, da
persone fisiche, enti e societa';
Visto altresi' il successivo comma 6 del medesimo art. 83, che
estende l'applicazione delle disposizioni sopra citate anche agli
enti del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del citato
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le
liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1,
del decreto legislativo medesimo;
Richiamato il gia' citato art. 83, comma 2, ultimo periodo, secondo
cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla
detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le
modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2;
Considerata l'opportunita' di indicare l'ambito applicativo della
disposizione agevolativa con riferimento anche ai periodi di imposta
precedenti a quello di piena applicazione delle disposizioni di cui
al titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017;
Visto l'art. 104 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017,
ed, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 2, ai sensi
del quale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo di imposta nel corso del
quale interverra' l'autorizzazione della Commissione europea di cui
all'art. 101, comma 10, del decreto medesimo, e, comunque, fino al
periodo di imposta di operativita' del Registro unico nazionale del
Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, le
disposizioni di cui all'art. 83 si applicano, in via transitoria,
alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art.
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli
appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali,
regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti
dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR);
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 83, comma 2, del
decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le tipologie
di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla
deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
stabilisce i criteri e le modalita' di valorizzazione dei beni che
possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.