IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri, a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
aprile 2019 di riorganizzazione del Dipartimento per le pari
opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n.
880;
Vista la direttiva del segretario generale del 17 settembre 2018
per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2019 e
per il triennio 2019-2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
dicembre 2018 concernente l'approvazione del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
2019 e per il triennio 2019-2021;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre
2019 con il quale e' stato nominato Ministro senza portafoglio la
prof.ssa Elena Bonetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stato
conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e
la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;
Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che
istituisce un Fondo da destinare al piano contro la violenza alle
donne;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita';
Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con
legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere
nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province»;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del
2013 il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, il
fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita',
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;
Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» e, in
particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-bis comma 2, lettera
d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di un terzo
dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri
antiviolenza e di nuove case-rifugio;
Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, cosi' come modificato dal
citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, il quale prevede
che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a
ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso
art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli
interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti
delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e
del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in
ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare la presenza
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione;
Visto l'art. 1, comma 359, della legge finanziaria n. 232 dell'11
dicembre 2016 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»
che incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'» da destinare ai servizi territoriali, ai centri
antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza sessuale e di genere, per le attivita' di assistenza e
sostegno di cui agli articoli 5 e 5-bis del citato decreto-legge n.
93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato
decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato
decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2017 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato
decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2018 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato
decreto-legge n. 93 del 2013;
Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali,
relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze
protocollo n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di
mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di
Trento e Bolzano;
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse
da attribuire;
Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al
Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite
alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato
decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle
risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto;
Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
dicembre 2018 che destina al capitolo di spesa 496 «Somme da
destinare al piano contro la violenza alle donne», complessivi euro
33.134.276,00;
Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il
territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio
promossa dal Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito degli
accordi di collaborazione sottoscritti con l'Istituto nazionale di
statistica (di seguito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle
ricerche (di seguito CNR);
Vista la nota n. 0146825 del 27 novembre 2019 pervenuta via PEC
(protocollo DPO 0006964 del 27 novembre 2019), con la quale il
coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso
al Dipartimento per le pari opportunita' i dati aggiornati relativi
al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti
nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del piano
operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza
maschile contro le donne (2017-2020)» nelle riunioni della cabina di
regia nazionale del 30 ottobre e del 26 novembre 2019;
Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate
secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento,
per la somma di euro 20.000.000,00, gravanti sul bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilita' 8,
capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'», da destinare al potenziamento delle forme di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei
servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri
antiviolenza e delle case-rifugio tenuto conto dei criteri di cui
all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119;
Ritenuto, altresi', di provvedere con il medesimo provvedimento, in
un'ottica di ottimizzazione del sistema, alla ripartizione delle
ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2 parte integrante
del presente decreto, per la somma di euro 10.000.000,00, gravanti
sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di
responsabilita' 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunita'», da destinare, ai sensi
dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente
con gli obiettivi declinati dal piano operativo di cui al «Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne
(2017-2020)», per perseguire le finalita' dell'art. 5 comma 2 lettere
a),b),c),e),f),g),h),i) e l);
Acquisita in data 28 novembre 2019 l'intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. In attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a
ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2019, in base
ai criteri indicati nei successivi articoli.
2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al
successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti
dal capo I e dal capo II dell'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e
le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri
antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.