IL DIRIGENTE 
                    dell'Area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la determina direttoriale n. 1851 del  13  dicembre  2019  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determina AIFA 16 ottobre 2007, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, che ha integrato  l'elenco  dei
medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
istituito con il  provvedimento  della  CUF  sopra  citato,  mediante
l'aggiunta di una specifica  sezione  concernente  i  medicinali  che
possono essere utilizzati per una  o  piu'  indicazioni  terapeutiche
diverse  da  quelle  autorizzate,  contenente  la  lista  costituente
l'allegato 4 relativo ai farmaci con uso consolidato nel  trattamento
di patologie neurologiche; 
  Considerati  i  dati  di  efficacia  e  di  sicurezza  presenti  in
letteratura  relativi  all'impiego  delle  immunoglobuline  per   uso
endovenoso nel trattamento della miastenia gravis; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto  medicinale,
a totale carico del Servizio sanitario nazionale i  pazienti  affetti
da crisi miastenica, in alternativa alla plasmaferesi;  da  forme  di
miastenia  gravis  rapidamente  ingravescenti   e   nelle   fasi   di
riacutizzazione della malattia, quando e' necessario un miglioramento
rapido della forza muscolare per ridurre  al  minimo  il  rischio  di
paralisi bulbare o di insufficienza respiratoria; da miastenia gravis
(fase iniziali), in attesa dell'effetto della terapia cortisonica e/o
immunosoppressiva;   da   miastenia   gravis   non   sufficientemente
compensati dalle terapie specifiche di base, come  preparazione  alla
timectomia;  da  miastenia  gravis  e  non  responsivi  alle  terapia
farmacologiche  steroideo   e/o   immunosoppressiva   oppure   aventi
controindicazioni al loro utilizzo; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni del 5, 6 e 7 marzo 2019 - Stralcio verbale n. 7; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere   l'immunoglobuline   per   uso
endovenoso nell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della miastenia gravis; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
nella specifica sezione relativa ai  medicinali  che  possono  essere
impiegati per una o piu' indicazioni diverse da  quelle  autorizzate,
nella lista costituente l'allegato 4 relativa all'uso  consolidato  -
sulla base dei dati della letteratura scientifica - di farmaci per il
trattamento    di    patologie    neurologiche,     sono     inserite
le immunoglobuline per uso endovenoso  per  le  seguenti  indicazioni
terapeutiche: 
    crisi miastenica, in alternativa alla plasmaferesi; 
    forme di miastenia gravis rapidamente ingravescenti e nelle  fasi
di  riacutizzazione  della  malattia,   quando   e'   necessario   un
miglioramento rapido della forza muscolare per ridurre al  minimo  il
rischio di paralisi bulbare o di insufficienza respiratoria; 
    nelle  fasi  iniziali   della   miastenia   gravis,   in   attesa
dell'effetto della terapia cortisonica e/o immunosoppressiva; 
    come  preparazione  alla  timectomia,  nei  pazienti  affetti  da
miastenia  gravis  non  sufficientemente  compensati  dalle   terapie
specifiche di base; 
    in pazienti affetti  da  miastenia  gravis  non  responsivi  alle
terapie farmacologiche steroideo e/o immunosoppressiva oppure  aventi
controindicazioni al loro utilizzo.