IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta
DEL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la
connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4,
che ne definisce le modalita' di accertamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
e in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le
persone disabili;
Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata
dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in
particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art.
19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa';
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare», e in particolare:
l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare;
l'art. 3, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera
d), n. 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che stabilisce che
l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del
Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime
modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono
annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo;
l'art. 4, che stabilisce le finalita' del Fondo;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia
e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi del predetto
art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016;
Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare per l'annualita' 2019, mantenendo ferme le altre previsioni
del surrichiamato decreto ministeriale del 23 novembre 2016;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
dicembre 2018, di ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 ed in
particolare la tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa 3553
«Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del
sostegno familiare», una disponibilita' per l'anno 2019, pari a
56.100.000 di euro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi
sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
Considerato che la delega ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per le
persone con disabilita' non e' stata attribuita;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 7
novembre 2019;
Decreta:
Art. 1
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del
sostegno familiare per l'annualita' 2019
1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2019, pari ad euro
56.100.000, sono attribuite alle regioni, per gli interventi e i
servizi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016.
A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse come da tabella
1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata
sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta'
18-64 anni, secondo i piu' recenti dati Istat sulla popolazione
residente.
2. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse
spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella
programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo
versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti
territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle
risorse secondo le modalita' di cui all'allegato A.