IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in
particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1);
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo
periodo;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo
per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia e, in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per
condotte riparatorie e, in particolare, l'articolo 7, comma 2,
lettera a);
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'articolo
1, comma 365, lettera c);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo
2017;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,
n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei
relativi procedimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di
Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell'ordinamento militare;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante approvazione
del regolamento organico per la regia Guardia di finanza;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del
Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, recante istituzione di una
Scuola di polizia economico-finanziaria;
Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante avanzamento degli
ufficiali della Guardia di finanza;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei
sovrintendenti della Guardia di finanza;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza, nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante
riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delledirettive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante
determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo
di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi
procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15
dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante
istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006,
n. 276, recante regolamento concernente disposizioni relative alla
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega
al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Considerato che l'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, della citata legge
n. 132 del 2018, a norma del quale, entro il 30 settembre 2019, il
Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli
del personale delle Forze di polizia, nonche' correttive del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero
1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, specifica, in particolare, che
resta fermo il mantenimento della sostanziale equiordinazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e che la
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di
polizia e' attuata in ragione delle aggiornate esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio
2019, ferme restando le facolta' assunzionali autorizzate e non
esercitate alla medesima data;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che,
all'articolo 3 rimodula e all'articolo 3-bis incrementa gli
stanziamenti previsti dal fondo di cui all'articolo 35 del citato
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per la revisione dei ruoli e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze
di polizia e delle Forze armate;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e
gli organi centrali di rappresentanza militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 settembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 17 ottobre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva atti
normativi, nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e 7 novembre 2019;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, nonche' della Commissione
parlamentare per la semplificazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno,
della difesa e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni
alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 1
dicembre 2018, n. 132 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
recante disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate):
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
recante disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30
settembre 2019:
a) uno o piu' decreti legislativi, recanti
disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze armate nonche'
correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
b) uno o piu' ulteriori decreti legislativi, recanti
disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli
del personale delle Forze di polizia nonche' correttive del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a)
e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia, sono adottati osservando,
rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all'
art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre
2012, n. 244 , e i principi e criteri direttivi di cui all'
art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7
agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni
organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista,
e' attuata in ragione delle aggiornate esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del
1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali
autorizzate e non esercitate alla medesima data.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
adottati secondo la procedura prevista dall' art. 8, comma
5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei
decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei
limiti delle risorse del fondo di cui all' art. 35, comma
1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
6. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.»
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione della Repubblica
italiana stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
a), numero 1) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.
17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di
semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla
riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed
eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di
polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e
tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in
quanto compatibili;»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 155, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - Omissis.
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri
inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale non direttivo e non dirigente delle Forze
armate e delle Forze di polizia. E' altresi' autorizzata la
spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per
l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno
2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti
all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche,
nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico
ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della
Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni
di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c)
della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per
la revisione dello strumento militare nazionale e norme
sulla medesima materia):
«Art. 4 (Disposizioni in materia contabile e
finanziaria). - 1. In relazione a quanto previsto dagli
articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza
operativa dello strumento militare nazionale, la
flessibilita' di bilancio e garantire il miglior utilizzo
delle risorse finanziarie:
Omissis.
c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione
del processo di revisione dello strumento militare sono
destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa
del Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare
il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
sostenere le capacita' operative;»
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lett. a)
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2017, n. 172:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di personale delle
Forze di polizia e di personale militare). - Omissis.
2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta'
assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate
per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, lettera a),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a
31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate:
a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di
cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante
incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182
euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal
2019;»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 365, lettera
c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
Omissis.
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma
1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del
contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e
le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del
personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di
impiego professionale del personale medesimo nelle
attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti
emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto
personale aventi carattere di certezza, continuita' e
stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di
euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia'
conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla
razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle
sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai
servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi
aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito
dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le
risorse destinate alle finalita' di cui al precedente
periodo sono determinate in misura non inferiore a 10
milioni di euro.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2017, reca: «Ripartizione del Fondo di cui
all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
232. (Legge di bilancio 2017)».
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge 1
dicembre 2018, n. 132 si veda nella nota al titolo.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 3-bis del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (Disposizioni
urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita'
culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132:
«Art. 3 (Rimodulazione degli stanziamenti per la
revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per
lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze
armate). - 1. Le risorse del fondo di cui all'art. 35 del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono
determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui
euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni
per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro
119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per
l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro
118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per
l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027, euro
119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura
finanziaria all'attuazione della delega di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n.
132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono
ridotte di euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro
7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno
2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate
di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per
l'anno 2024.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di
euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per
l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro
3.800.000 per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro
6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno
2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000
per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro
11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro
7.000.000 per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno
2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante riduzione
delle risorse del fondo di cui al comma 1;
b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro
11.000.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei
compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal
personale delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 688,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come
incrementato dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'art. 10 del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e'
autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo
di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31
dicembre 2019.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro
4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato
di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019,
mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui
all'art. 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato
dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui
passivi, istituito ai sensi dell'art. 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive
modificazioni.
Art. 3-bis (Incremento del fondo di cui all'art. 35 del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132). - 1.
Per le finalita' di cui all'art. 35 del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e'
incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno
2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative
alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di
previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1
allegato al presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132:
«Art. 35 (Ulteriori disposizioni in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Al fine di
adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia
e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel
quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di
spesa di cui all' art. 3, comma 155, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 , con riferimento alle
risorse gia' affluite ai sensi dell' art. 7, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172 , e non utilizzate in attuazione dell' art. 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 , alle quali si
aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere
dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di
natura permanente, di cui all' art. 4, comma 1, lettere c)
e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»