IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante
«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle
zone terremotate nel maggio 2012» convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella
riunione del 17 giugno 2019;
Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso
nell'adunanza del 21 maggio 2019;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 luglio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n.
179, e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:
«Art. 6-bis (Istituzione di un collegio dei revisori). - 1. La
Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste istituisce con atto normativo un
proprio collegio dei revisori dei conti che opera in posizione di
indipendenza quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile,
finanziaria ed economica dell'ente, nel rispetto dei principi
contenuti nella normativa statale in materia. Il collegio agisce, nel
quadro dell'ordinamento finanziario della Regione, in raccordo con la
sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste.
2. L'organo regionale con funzione di collegio dei revisori dei
conti di cui al comma 1 e' costituito entro sei mesi dall'entrata in
vigore dell'atto normativo regionale, di cui, parimenti, al comma 1,
che ne disciplina il funzionamento e svolge, con oneri interamente a
carico della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, la sua attivita'
di vigilanza a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello
della sua costituzione.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 dicembre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto,
conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante
«Statuto speciale per la Valle d'Aosta», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948.
- Il testo dell'art. 48-bis dello Statuto speciale per
la Valle d'Aosta, introdotto dall'art. 3 della legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993, e' il
seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.».
- Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, e' stato convertito, con
modificazioni, in legge dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011,
n. 216. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art.
14:
«Art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e
assessori regionali e relative indennita'. Misure
premiali). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi
stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica, le regioni adeguano, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi
ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad esclusione del presidente della giunta
regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le regioni con
popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le
regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a
40 per le regioni con popolazione fino a quattro milioni di
abitanti; a 50 per le regioni con popolazione fino a sei
milioni di abitanti; a 70 per le regioni con popolazione
fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La
riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a
quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna regione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in
vigore del presente decreto. Le regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero
di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella
presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei
componenti del consiglio regionale, con arrotondamento
all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle
utilita', comunque denominati, previsti in favore dei
consiglieri regionali entro il limite dell'indennita'
massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come
rideterminata ai sensi dell'art. 13 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei
consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva
partecipazione ai lavori del consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di
un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di
vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed
economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini
del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
con le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante
estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i
requisiti previsti dai principi contabili internazionali,
avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso
di specifica qualificazione professionale in materia di
contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria
anche degli enti territoriali, secondo i criteri
individuati dalla Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere
dalla prima legislatura regionale successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri
regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da
parte delle regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per
l'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42, nei confronti di quelle regioni a statuto speciale e
province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del
citato art. 27, assicura il conseguimento degli obiettivi
costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed
elemento di riferimento per l'applicazione di misure
premiali o sanzionatorie previste dalla normativa
vigente.».
- Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante
«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237, e' stato
convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 dicembre 2012, n. 286, Supplemento ordinario. Si riporta,
di seguito, il testo vigente dell'art. 1:
«Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle
regioni). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della
finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo
statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli
finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo
sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei
conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui
all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
successive modificazioni.
2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno
precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il
Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di
stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e
dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare,
anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari
degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i
rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono
trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con
propria relazione.
4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i
rendiconti delle regioni tengano conto anche delle
partecipazioni in societa' controllate e alle quali e'
affidata la gestione di servizi pubblici per la
collettivita' regionale e di servizi strumentali alla
regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione
degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-sexies,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'art.
2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
dall'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il rendiconto generale della regione e' parificato
dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui
al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
conti formula le sue osservazioni in merito alla
legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
misure di correzione e gli interventi di riforma che
ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare
l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la
relazione sono trasmesse al presidente della giunta
regionale e al consiglio regionale.
6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici
mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti una relazione sul sistema dei controlli interni,
adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla
Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui
controlli effettuati nell'anno.
7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4,
l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese,
della violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarita' della gestione finanziaria o del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per le amministrazioni interessate
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti
sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta
giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica
delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza
della relativa sostenibilita' finanziaria.
8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi
precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per
le determinazioni di competenza.
9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali
approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato
secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la
corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare
tenuta della contabilita', nonche' per definire la
documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse
trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con
indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti
effettuati.
9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli
squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano
adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle
finanze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,
denominato «Fondo di rotazione per la concessione di
anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio
finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di
cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei
debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato
piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la Regione
Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al
comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo
2013 sono individuati i criteri per la determinazione
dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma
9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
per la concessione e per la restituzione della stessa in un
periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri
per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a
ciascuna regione sono definiti nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilita' annua del Fondo.
9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per
l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di
rotazione di cui all'art. 4, comma 1. Il Fondo di cui al
comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo
rimborsate dalle regioni.
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di
bilancio.
9-sexies. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza,
puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo
tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-ter.
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di
cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano gia'
adottato il piano stesso, e' completato entro il 30 giugno
2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve
avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e
cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di
stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono
soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'art. 1 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo
consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo
trasmette al presidente della regione. Entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della
regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita
delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per
il successivo inoltro al presidente del consiglio
regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di
esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e',
altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del
consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
11. Qualora la competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente articolo,
trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del
rendiconto, al presidente della regione una comunicazione
affinche' si provveda alla relativa regolarizzazione,
fissando un termine non superiore a trenta giorni. La
comunicazione e' trasmessa al presidente del consiglio
regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo
consiliare interessato e sospende il decorso del termine
per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo
non provveda alla regolarizzazione entro il termine
fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto
all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
restituire le somme ricevute a carico del bilancio del
consiglio regionale e non rendicontate.
12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al
comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del
rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma
10, ovvero alla delibera di non regolarita' del rendiconto
da parte della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma,
e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione, con le forme e i
termini di cui all'art. 243-quater, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13.
14.
15.
16. Le regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179,
recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti
l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei
conti.», modificato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2010, n. 257.