IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e in particolare il Capo II, Sezione VIII, relativo a «Nuove varieta' vegetali»; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 recante «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99»; Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 86 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 che aggiunge all'art. 170 del codice il comma 3-nonies che prevede che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni attuative del codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varieta' vegetali»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 recante «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»; Visto, altresi', il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge n. 43 del 31 marzo 2005 e in particolare l'allegato 2-ter; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 3 agosto 2012, che ha definito le disposizioni attuative del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, in materia di privative per nuove varieta' vegetali; Visto il decreto direttoriale 29 ottobre 2015 inerente la disciplina del deposito telematico delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande; Considerata la necessita' di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 16 maggio 2012, tenendo conto anche del nuovo sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi; Considerata, altresi', la necessita' di rendere piu' snelle ed efficienti le procedure di valutazione delle domande di privativa, stabilendo nuove modalita' di pagamento dei compensi dovuti per le prove varietali; Decreta: Art. 1 Domanda di privativa per nuova varieta' vegetale 1. Il deposito, in formato cartaceo o telematico, e la trasmissione di una domanda di privativa per nuova varieta' vegetale, di cui all'art. 164, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, d'ora innanzi denominato «Codice», avvengono nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 147 del codice, e al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale» e al decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del 29 ottobre 2015. 2. I documenti indicati all'art. 164, comma 2, lettere a), b), c) e d) devono essere depositati in duplice copia nel caso si effettui il deposito della domanda in modalita' cartacea. 3. Ove la varieta' e' da considerarsi un organismo geneticamente modificato, come definito dall'art. 2, comma 2, della direttiva CE 2001/18 del 12 marzo 2001, recepita con decreto legislativo n. 224 del 2003, e successive modifiche, il richiedente specifica nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento; 4. Ove la varieta' e' destinata a essere impiegata come alimento rientrante nel campo d'applicazione del regolamento CE n. 1829/2003, il richiedente specifica nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.