IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30  recante
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e in particolare il Capo II,  Sezione
VIII, relativo a «Nuove varieta' vegetali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  131  recante
«Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante  il
codice della proprieta' industriale,  ai  sensi  dell'art.  19  della
legge 23 luglio 2009, n. 99»; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  5  dell'art.  86  del  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131  che  aggiunge  all'art.  170  del
codice il comma 3-nonies che prevede che «con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  sono  definite  le   disposizioni
attuative del codice della proprieta' industriale in materia di nuove
varieta'  vegetali,  comprensive  delle  disposizioni  relative  alla
nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di
nuove varieta' vegetali»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  13
gennaio 2010, n. 33 recante «Regolamento  di  attuazione  del  codice
della proprieta' industriale»; 
  Visto, altresi', il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio,  del
27 luglio 1994, concernente la privativa  comunitaria  per  ritrovati
vegetali; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,  recante
attuazione  della   direttiva   2001/18/CE   relativa   all'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito  in  legge
n. 43 del 31 marzo 2005 e in particolare l'allegato 2-ter; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  16
maggio 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 3 agosto  2012,
che ha definito le disposizioni attuative del decreto legislativo  13
agosto 2010, n. 131, in  materia  di  privative  per  nuove  varieta'
vegetali; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  29  ottobre  2015   inerente   la
disciplina del  deposito  telematico  delle  domande  di  certificati
complementari per i medicinali e i prodotti  fitosanitari,  di  nuove
varieta' vegetali, di topografie dei prodotti a  semiconduttori,  dei
ricorsi alla commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione  alla
registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande; 
  Considerata la necessita' di aggiornare  e  modificare  il  decreto
interministeriale 16 maggio  2012,  tenendo  conto  anche  del  nuovo
sistema di  deposito  telematico  dell'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi; 
  Considerata, altresi', la necessita'  di  rendere  piu'  snelle  ed
efficienti le procedure di valutazione delle  domande  di  privativa,
stabilendo nuove modalita' di pagamento dei compensi  dovuti  per  le
prove varietali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Domanda di privativa per nuova varieta' vegetale 
 
  1. Il deposito, in formato cartaceo o telematico, e la trasmissione
di una domanda di privativa  per  nuova  varieta'  vegetale,  di  cui
all'art. 164, comma 1 del decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.
30, recante il codice della  proprieta'  industriale,  d'ora  innanzi
denominato «Codice», avvengono nei termini e secondo le modalita'  di
cui all'art. 147 del codice, e al decreto 13  gennaio  2010,  n.  33,
recante il «Regolamento di attuazione  del  Codice  della  proprieta'
industriale» e al decreto del direttore generale per  la  lotta  alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi  del  29  ottobre
2015. 
  2. I documenti indicati all'art. 164, comma 2, lettere a), b), c) e
d) devono essere depositati in duplice copia nel caso si effettui  il
deposito della domanda in modalita' cartacea. 
  3. Ove la varieta' e' da considerarsi  un  organismo  geneticamente
modificato, come definito dall'art. 2, comma 2,  della  direttiva  CE
2001/18 del 12 marzo 2001, recepita con decreto  legislativo  n.  224
del 2003, e successive  modifiche,  il  richiedente  specifica  nella
domanda gli estremi  della  decisione  comunitaria  cui  il  relativo
evento fa riferimento; 
  4. Ove la varieta' e' destinata a essere  impiegata  come  alimento
rientrante nel campo d'applicazione del regolamento CE n.  1829/2003,
il richiedente specifica nella domanda gli  estremi  della  decisione
comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.