IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4, riguardante  la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97,  relativa  a  «conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  86,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo,  delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  nonche'  in
materia di famiglia e disabilita'»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n.  25,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali  e  del  turismo  27  giugno   2019,   n.   6834,   recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  132,  recante,  tra
l'altro, disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e  per
la  riorganizzazione  dei  Ministeri  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali, delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della  Commissione  del
12 marzo 2019, che integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento  europeo  e  che  stabilisce,  tra  l'altro,  le  pratiche
enologiche autorizzate e le restrizioni  applicabili  in  materia  di
produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli  e  che,  dal  7
dicembre 2019, sara' applicato in sostituzione del  regolamento  (CE)
n. 606/2009; 
  Vista in particolare la tabella 1 della parte A dell'Allegato I del
regolamento (UE) 2019/934 che  autorizza  la  pratica  enologica  del
trattamento con isotiocianato di allile in Italia  «purche'  conforme
alla legislazione nazionale» laddove l'allegato  IA  del  regolamento
(CE) n. 606/2009 prevede che tale pratica e' consentita  soltanto  in
Italia «finche' non venga vietata dalla legislazione nazionale»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della  Commissione
del 16 aprile 2019 recante, tra l'altro, le modalita' di applicazione
del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare  le
caratteristiche  fisiche,  chimiche  e  organolettiche  dei  prodotti
vitivinicoli  e  il  metodo  di   analisi   per   la   determinazione
dell'isotiocianato di allile; 
  Vista la legge 12 dicembre  2016,  n.  238  recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto il parere favorevole della filiera produttiva; 
  Ritenuto  necessario  assicurare  la   continuita'   di   uso   del
trattamento con isotiocianato di allile; 
  Vista la nota della Direzione generale per l'igiene e la  sicurezza
degli alimenti e la nutrizione del  Ministero  della  salute  del  21
novembre 2019, prot. n. 66237, con la quale si comunica  che  non  vi
sono osservazioni in merito; 
  Vista       la       PEC       del       7       gennaio       2020
(Identificativo:433A14F0-3063-BF9A-E11C-2712E1D121A1)    dell'Ufficio
legislativo del Ministero della salute, con cui si comunica  che  non
vi sono specifici riferimenti normativi che richiedano la  necessita'
di adottare di concerto il presente provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' consentito l'impiego di dischi di paraffina pura  impregnati  di
isotiocianato di allile per il trattamento del vino e  del  mosto  di
uve parzialmente fermentato destinato al consumo  umano  diretto  tal
quale, in concentrazione non superiore a: 
    mg 5/g per i supporti di circa 1 grammo; 
    mg 17/g per i supporti di circa 7 grammi; 
    mg 20/g per i supporti di circa 20 grammi. 
  Nel vino non deve essere presente alcuna traccia  di  isotiocianato
di allile. Detto trattamento non dovra' comunque  lasciare  nel  vino
alcun odore e sapore di isotiocianato di allile.