IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerato che nella summenzionata situazione si  sta  verificando
l'insorgenza di rischi connessi ad agenti virali  trasmissibili,  che
in  ragione  della  loro  intensita'  o   diffusione   debbono,   con
immediatezza di intervento, essere fronteggiate con  mezzi  e  poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti  periodi  di
tempo; 
  Ritenuto  che   tale   contesto   emergenziale,   soprattutto   con
riferimento alla necessita' di  realizzare  una  compiuta  azione  di
previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative
di carattere straordinario ed urgente  finalizzate  ad  acquisire  la
disponibilita' di personale, beni e  servizi,  individuando  altresi'
idonee  procedure  amministrative  di  carattere  informativo  e   di
tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un  quadro  di
misure operative, anche strutturali, di  carattere  preparatorio  per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettivita'; 
  Considerato  che  il  Ministro  della  salute  ha   gia'   adottato
specifiche misure con ordinanze contingibili ed  urgenti  di  sanita'
pubblica  del  25  e  del  30  gennaio  2020,  che   hanno   previsto
rispettivamente misure di rafforzamento del  personale  sanitario  da
impiegare nelle attivita' di controllo sanitario, nonche'  misure  di
interdizione del traffico aereo; 
  Considerato che  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
dispongono di potesta' legislativa esclusiva per la protezione civile
ai sensi dell'art. 8, punto 13,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti
funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del medesimo
decreto; 
  Considerato che l'art. 35, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n.  381  dispone,  per  le  Provincie
autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi  dello  Stato  hanno
carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e,  in
presenza  di  tali  interventi,  sono  fatte  salve   le   competenze
provinciali e l'operativita' dell'ordinamento provinciale; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista la nota del Ministro della salute del 1° febbraio 2020; 
  Vista la nota del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  1°
febbraio 2020; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Coordinamento degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  citati  in
premessa, il Capo del Dipartimento della protezione  civile  assicura
il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo
Dipartimento,  delle  componenti  e  delle  strutture  operative  del
Servizio nazionale  della  protezione  civile,  nonche'  di  soggetti
attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici  economici  e  non
economici e soggetti privati, che agiscono sulla base  di  specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite
dei soggetti di cui al  comma  1,  coordina  la  realizzazione  degli
interventi finalizzati: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza  in
rassegna oltre che  degli  interventi  urgenti  e  necessari  per  la
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita', con  particolare  riferimento  alla  prosecuzione  delle
misure urgenti  gia'  adottate  dal  Ministro  della  salute  con  le
ordinanze  indicate  in  premessa,  alla  disposizione  di  eventuali
ulteriori misure di  interdizione  al  traffico  aereo,  terrestre  e
marittimo sul territorio nazionale, al rientro delle persone presenti
nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri
nei paesi di origine  esposti  al  rischio,  all'invio  di  personale
specializzato all'estero, all'acquisizione  di  farmaci,  dispositivi
medici, di protezione individuale, e biocidi, anche  per  il  tramite
dei soggetti attuatori di cui al comma 1, alla requisizione  di  beni
mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei  prefetti
territorialmente  competenti,  nonche'  alla  gestione  degli  stessi
assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata; 
    b) al ripristino o potenziamento, anche con  procedure  di  somma
urgenza,  della  funzionalita'   dei   servizi   pubblici   e   delle
infrastrutture necessari al superamento dalla specifica emergenza  ed
all'adozione  delle  misure  volte  a  garantire  la  continuita'  di
erogazione  dei  servizi  di  assistenza  sanitaria   nei   territori
interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 
  3. Le risorse finanziarie per l'attuazione  degli  interventi  sono
trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai  soggetti  di  cui  al
comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di  documentazione
in originale comprovante la  spesa  sostenuta,  nonche'  attestazione
della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna.
Le  Province  autonome  di   Trento   e   Bolzano   provvedono   alla
rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente  dalla  legge
provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla  legge
provinciale di contabilita' n. 1 del 2002. 
  4. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. 
  5. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 4, il Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile,  anche
avvalendosi dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  provvede,  per  le
occupazioni d'urgenza e per le eventuali  espropriazioni  delle  aree
occorrenti per la  realizzazione  degli  interventi,  alla  redazione
dello stato di consistenza e del verbale di immissione  nel  possesso
dei suoli anche con la sola presenza  di  due  testimoni,  una  volta
emesso il decreto di occupazione d'urgenza  e  prescindendo  da  ogni
altro adempimento.