IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato che nella summenzionata situazione si sta verificando
l'insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili, che
in ragione della loro intensita' o diffusione debbono, con
immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo;
Ritenuto che tale contesto emergenziale, soprattutto con
riferimento alla necessita' di realizzare una compiuta azione di
previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative
di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la
disponibilita' di personale, beni e servizi, individuando altresi'
idonee procedure amministrative di carattere informativo e di
tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di
misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettivita';
Considerato che il Ministro della salute ha gia' adottato
specifiche misure con ordinanze contingibili ed urgenti di sanita'
pubblica del 25 e del 30 gennaio 2020, che hanno previsto
rispettivamente misure di rafforzamento del personale sanitario da
impiegare nelle attivita' di controllo sanitario, nonche' misure di
interdizione del traffico aereo;
Considerato che le Province autonome di Trento e di Bolzano
dispongono di potesta' legislativa esclusiva per la protezione civile
ai sensi dell'art. 8, punto 13, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti
funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del medesimo
decreto;
Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Provincie
autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno
carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in
presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze
provinciali e l'operativita' dell'ordinamento provinciale;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Vista la nota del Ministro della salute del 1° febbraio 2020;
Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
febbraio 2020;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Dispone:
Art. 1
Coordinamento degli interventi
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati in
premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura
il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo
Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile, nonche' di soggetti
attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non
economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite
dei soggetti di cui al comma 1, coordina la realizzazione degli
interventi finalizzati:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza in
rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la
rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumita', con particolare riferimento alla prosecuzione delle
misure urgenti gia' adottate dal Ministro della salute con le
ordinanze indicate in premessa, alla disposizione di eventuali
ulteriori misure di interdizione al traffico aereo, terrestre e
marittimo sul territorio nazionale, al rientro delle persone presenti
nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri
nei paesi di origine esposti al rischio, all'invio di personale
specializzato all'estero, all'acquisizione di farmaci, dispositivi
medici, di protezione individuale, e biocidi, anche per il tramite
dei soggetti attuatori di cui al comma 1, alla requisizione di beni
mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, nonche' alla gestione degli stessi
assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata;
b) al ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma
urgenza, della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture necessari al superamento dalla specifica emergenza ed
all'adozione delle misure volte a garantire la continuita' di
erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori
interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
3. Le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono
trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al
comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione
in originale comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione
della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna.
Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla
rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge
provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge
provinciale di contabilita' n. 1 del 2002.
4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164.
5. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al
comma 4, il Capo del Dipartimento della protezione civile, anche
avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, provvede, per le
occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione
dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso
dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta
emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni
altro adempimento.