Art. 1 
 
  1. Il  termine  per  l'ultimazione  dei  lavori  della  Commissione
parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma  di
violenza di genere, di cui all'art. 1, comma 2,  della  deliberazione
del Senato del 16 ottobre 2018, e' prorogato  fino  alla  conclusione
della XVIII legislatura. 
  2. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di euro 45.000 per ciascuno  degli  anni  sino  al
termine della legislatura e sono poste a carico del bilancio  interno
del Senato. Il Presidente del Senato puo' autorizzare  un  incremento
delle spese, comunque in misura non superiore  al  30  per  cento,  a
seguito di richiesta formulata dal presidente della  Commissione  per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. 
  3. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti  dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul  femminicidio,  nonche'  su
ogni forma di violenza di genere, istituita  dal  Senato  nella  XVII
legislatura. 
 
    Roma, 5 febbraio 2020 
 
                                             Il Presidente: Calderoli