IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in  particolare
l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con
la quale e' stato dichiarato per 12  mesi  dalla  data  dello  stesso
provvedimento  lo   stato   di   emergenza   in   conseguenza   della
contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle  falde
idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 519 del 28  maggio  2018  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza  della  contaminazione  da  sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei  territori  delle
Province di Vicenza, Verona e Padova»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 557 del 5 novembre 2018, recante «Ulteriori interventi urgenti  di
protezione civile in conseguenza  della  contaminazione  da  sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei  territori  delle
Province di Vicenza, Verona e Padova»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, con
la quale lo stato di emergenza in relazione  alla  contaminazione  da
sostanze  perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle   falde   idriche   nei
territori delle  Province  di  Vicenza,  Verona  e  Padova  e'  stato
prorogato per 12 mesi; 
  Viste le note n. 146 del 9 ottobre 2019 e n. 179  del  12  novembre
2019  del  Commissario  delegato  con  le  quali  vengono   richieste
ulteriori risorse e ulteriori misure per  fronteggiare  lo  stato  di
emergenza; 
  Viste le note n. 20940 del 14  ottobre  2019  e  n.  22340  del  31
ottobre  2019  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare con le quali il  Dicastero  comunica  di  voler
destinare ulteriori risorse per  il  completamento  degli  interventi
emergenziali  e   per   l'effettuazione   di   ulteriori   interventi
integrativi; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                 Risorse del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi necessari
a fronteggiare  la  situazione  emergenziale  di  cui  alla  presente
ordinanza, una quota di risorse finanziarie pari a  23.200.000  euro,
di cui 20.000.000 euro riferite all'annualita' 2019 e 3.200.000  euro
riferite all'annualita' 2020, nell'ambito delle risorse assegnate  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
il rifacimento della rete idrica ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,  allegato  1,  lettera  b)
«Infrastrutture, anche relative alla rete  idrica  e  alle  opere  di
collettamento,  fognatura  e  depurazione»  con  il  quale  e'  stato
ripartito il Fondo di cui all'art.  1,  comma  140,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, allocate sul capitolo 7648/2  dello  stato  di
previsione del medesimo Ministero, e'  finalizzata  al  completamento
degli interventi  emergenziali  in  atto  e  all'effettuazione  degli
ulteriori  interventi  integrativi  necessari   a   fronteggiare   la
situazione   emergenziale   di   cui   alla    presente    ordinanza.
Conseguentemente  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e' autorizzato a trasferire sulla  contabilita'
speciale n. 6096, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza
519 del 2018, le risorse di cui al periodo precedente sulla  base  di
un  cronoprogramma  degli  interventi  e   dei   relativi   pagamenti
predisposto dal commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza
519 del 2018. 
  2. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n.  519
del 2018, tenuto conto delle risorse di cui al comma 1, provvede,  in
conformita' al cronoprogramma di cui al comma 1,  alla  rimodulazione
del  Piano  degli  interventi  emergenziali   di   cui   all'art.   1
dell'ordinanza n. 519 del 28 maggio 2018, secondo le  modalita'  e  i
criteri previsti nella medesima ordinanza. Il Piano degli  interventi
emergenziali, sentito il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, viene sottoposto all'approvazione del Capo del
Dipartimento della protezione civile. 
  3. Il predetto piano potra'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato,  nel  limite  delle  risorse  complessivamente  stanziate,
previa  approvazione  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile,  sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.