IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze   («Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   («Modifica   al   regolamento   e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell'art. 17, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»); 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario  relativo
ai  medicinali  per  uso   umano   e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  in  particolare  il  Capo  IV  (Procedura   di   mutuo
riconoscimento e procedura decentrata); 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE, in particolare  il
Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata); 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo
2001, recante «Individuazione dei criteri per la  contrattazione  del
prezzo dei farmaci»; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre
2004, n. 259 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7
luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del
29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189  e
successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che  «entro
il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di  rinegoziazione
con le aziende farmaceutiche  volte  alla  riduzione  del  prezzo  di
rimborso dei medicinali a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale
[...]»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1267/2015  del  6   ottobre   2015,
concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per
uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
raggruppamenti di medicinali  terapeuticamente  assimilabili»  e,  in
particolare,  l'allegato  C  contenente  l'elenco  delle  specialita'
medicinali per  le  quali  i  titolari  di  A.I.C.  corrispondono  un
rimborso alle regioni, nelle modalita' gia' consentite del  pay-back,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  234
dell'8 ottobre 2015; 
  Vista la determina AIFA n. 1525/2015 del 24 novembre 2015,  recante
«Procedura di pay-back (art. 9-ter, commi 10, lettera  b)  e  11  del
decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n.
125/2015) - Anni 2015-2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2015; 
  Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, tra l'AIFA e  la  Chiesi
Farmaceutici S.p.a. con cui e' stato concordato che il  risparmio  di
spesa per il Servizio  sanitario  nazionale  previsto  sarebbe  stato
conseguito attraverso la corresponsione da parte dell'azienda  di  un
rimborso alle regioni, effettuato secondo le modalita' del  pay-back,
sino  a  concorrenza  dell'ammontare  della  riduzione,  secondo  gli
importi ivi previsti; 
  Tenuto conto che, a seguito dell'accordo  negoziale  in  questione,
l'AIFA  ha  ritenuto  necessario  definire  le  condizioni  negoziali
applicabili ai medicinali oggetto  del  suddetto  a  partire  dal  1°
gennaio 2018; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa'  Chiesi  Farmaceutici  S.p.a.,  volto  alla  verifica  della
volonta' aziendale di confermare  le  condizioni  negoziali  previste
nell'accordo negoziale sottoscritto ai sensi dell'art. 11,  comma  1,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, o di procedere,  in  via
alternativa, per una  rinegoziazione  dello  stesso  ai  sensi  della
deliberazione CIPE n. 3/2001; 
  Vista  la  disponibilita'  manifestata  dalla  Chiesi  Farmaceutici
S.p.a. a ridefinire con l'AIFA tale accordo e,  conseguentemente,  la
proposta negoziale pervenuta dalla stessa; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso  in  merito
alla proposta in data 21-23 ottobre 2019; 
  Visto l'esito della procedura negoziale raggiunto dall'AIFA e dalla
societa' Chiesi Farmaceutici S.p.a., in contraddittorio tra loro,  in
ordine  ad  una  rinegoziazione  delle   condizioni   negoziali   con
riferimento      ai      medicinali      «Inuver»      (beclometasone
diproprionato/formoterolo fumarato - A.I.C. n. 037798016 e A.I.C.  n.
037798030),   «Foster»    (beclometasone    diproprionato/formoterolo
fumarato - A.I.C.  n.  037789017,  A.I.C.  n.  037789031,  A.I.C.  n.
037789070  e  A.I.C.  n.  037789106)  e  «Formodual»   (beclometasone
diproprionato/formoterolo fumarato - A.I.C. n. 037778014,  A.I.C.  n.
037778038, A.I.C. n. 037778077 e A.I.C. n. 037778103); 
  Vista la deliberazione n. 31 del 18 dicembre 2019 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale  ex  art.  11,
  comma 1, del decreto-legge n. 158/2012 
 
  Relativamente alle confezioni sotto indicate del medicinale  INUVER
(beclometasone diproprionato/formoterolo fumarato): 
  confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione
pressurizzata per inalazione» 120 erogazioni -  A.I.C.  n.  037798016
(in base 10); classe di rimborsabilita': A; 
  confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi polvere per  inalazione»
1 inalatore in ABS/PP da 120 dosi - A.I.C. n. 037798030 (in base 10);
classe di rimborsabilita': A. 
  Relativamente alle confezioni sotto indicate del medicinale  FOSTER
(beclometasone diproprionato/formoterolo fumarato): 
  confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione
pressurizzata per inalazione» un contenitore sotto pressione in AL da
120 erogazioni  -  A.I.C.  n.  037789017  (in  base  10);  classe  di
rimborsabilita': A; 
  confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi polvere per  inalazione»
1 inalatore in ABS/PP da 120 dosi - A.I.C. n. 037789031 (in base 10);
classe di rimborsabilita': A; 
  confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL  da
120 erogazioni  -  A.I.C.  n.  037789070  (in  base  10);  classe  di
rimborsabilita': A; 
  confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per  inalazione  polvere
per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni -  A.I.C.  n.
037789106 (in base 10); classe di rimborsabilita': A. 
  Relativamente  alle  confezioni  sotto  indicate   del   medicinale
FORMODUAL (beclometasone diproprionato/formoterolo fumarato): 
  confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione
pressurizzata per inalazione» un contenitore sotto pressione in AL da
120 erogazioni  -  A.I.C.  n.  037778014  (in  base  10);  classe  di
rimborsabilita': A; 
  confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi polvere per  inalazione»
1 inalatore in ABS/PP da 120 dosi - A.I.C. n. 037778038 (in base 10);
classe di rimborsabilita': A; 
  confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL  da
120 erogazioni  -  A.I.C.  n.  037778077  (in  base  10);  classe  di
rimborsabilita': A; 
  confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per  inalazione  polvere
per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni -  A.I.C.  n.
037778103 (in base 10); classe di rimborsabilita': A. 
  La modalita' di riduzione di spesa a carico del Servizio  sanitario
nazionale, riferibile esclusivamente per gli  anni  2018  e  2019  al
taglio prezzi previsto negli accordi negoziali sottoscritti  in  data
28 dicembre 2015, 1° giugno 2016 e 10 febbraio 2017, viene concordata
nel rimborso alle regioni da parte della Chiesi  Farmaceutici  S.p.a.
di un importo a titolo di pay-back,  come  indicato  nell'Allegato  1
alla  presente  determina,  che  costituisce  parte  integrante   del
provvedimento, pari  a  4.581.387,00  euro.  Applicando  il  criterio
fissato nell'accordo, tale importo sara' integrato  con  gli  importi
consolidati da settembre 2019 alla data  del  definitivo  taglio  dei
prezzi, a seguito di  un  procedimento  ad  hoc  per  le  specialita'
medicinali in oggetto. 
  Il risparmio per il SSN per il 2020 sara' garantito dal  taglio  di
prezzi che sara' effettuato dalla societa' in data 1° gennaio 2020. 
  I versamenti degli  importi  dovuti  alle  singole  regioni  devono
essere effettuati in un'unica tranche entro trenta giorni  successivi
alla pubblicazione della presente determina.  I  versamenti  dovranno
essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalita'
di versamento del pay-back 1,83% I semestre  2019  -  alle  Regioni»,
specificando comunque nella causale: «Somme dovute per  il  pagamento
tramite pay-back per  la  specialita'  medicinale  INUVER,  FOSTER  E
FORMODUAL - determina AIFA n. 114/2020». 
  Sono confermate tutte le altre  condizioni  contenute  nell'accordo
negoziale  in  antecedenza  stipulato  tra   l'AIFA   e   la   Chiesi
Farmaceutici S.p.a., tuttora vigenti. 
  Validita' del contratto:  ventiquattro  mesi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018. Il contratto si rinnova per ulteriori ventiquattro mesi
alle medesime condizioni.