IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017)» ed in
particolare  l'art.  1,  comma  250,  in  materia   di   diritto   al
conseguimento della pensione di inabilita' per il lavoratore  affetto
da malattie connesse all'esposizione all'amianto; 
  Visto il decreto del 31 maggio 2017 con cui sono stati disciplinati
i criteri e le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art.
1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  art.  1,  comma  250-bis,
inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, che riconosce la pensione di  inabilita'  ai  lavoratori
affetti da patologia asbesto-correlata, accertata e  riconosciuta  ai
sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  art.  1,  comma  250-ter,
inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale  prevede  che,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate
le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» ed in particolare l'art. 1, comma 117 in materia
di benefici previdenziali in  favore  degli  ex  lavoratori  occupati
nelle  imprese  che  hanno  svolto  attivita'  di  scoibentazione   e
bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di  lavoro  per  effetto
della chiusura, dismissione  o  fallimento  dell'impresa  presso  cui
erano occupati e il cui sito e interessato dal piano di  bonifica  da
parte dell'ente territoriale, che  non  hanno  maturato  i  requisiti
anagrafici e  contributivi  previsti  dalla  normativa  vigente,  che
risultano  ammalati  con  patologia  asbesto-correlata  accertata   e
riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7,  della  legge  27  marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», art. 1, comma  276,  che  istituisce  un  fondo
finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro  l'anno  2020,
dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23  dicembre
2014,  n.  190,  che  non  maturino  i  requisiti  previsti  da  tale
disposizione; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1,  comma  275,  come
modificato dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, in materia di benefici previdenziali riconosciuti ai  lavoratori
di cui al richiamato art. 1, comma 275,  che  abbiano  effettuato  la
ricongiunzione contributiva di cui all'art. 2 della legge 7  febbraio
1979, n. 29; 
  Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative  alla
cessazione dell'impiego dell'amianto» ed in particolare l'art. 13  in
materia di trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e
pensionamento anticipato; 
  Vista la legge 12 giugno 1984, n.  222,  recante  «Revisione  della
disciplina dell'invalidita' pensionabile»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)», ed in particolare l'art. 1,  comma  240,  nella
parte in cui riconosce ai soggetti iscritti a due  o  piu'  forme  di
assicurazione obbligatoria e  alle  forme  sostitutive  ed  esclusive
della medesima, la liquidazione del trattamento di inabilita' di  cui
all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, tenendo conto di tutta
la contribuzione disponibile nelle  gestioni  interessate,  ancorche'
tali soggetti  abbiano  maturato  i  requisiti  contributivi  per  la
pensione di inabilita' in una di dette gestioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita'  per  la
concessione, ai sensi dell'art. 1,  comma  250-bis,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, della pensione  di  inabilita'  ai  lavoratori
indicati nel seguente art. 2.