IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale n. 6834 del 27 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 2019, reg.834, con cui sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ed in particolare l'art. 6 ai sensi del quale, al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa fino al completamento delle procedure di interpello delle strutture oggetto di riorganizzazione, ciascun dirigente continua a svolgere i compiti e le materie allo stesso assegnate in base agli incarichi precedentemente assegnati; Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni». Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1º luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione civile» relativo all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita', nonche' l'art. 44, comma 1, istitutivo del Fondo per le emergenze nazionali (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile); Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con cui viene istituito il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN), con lo scopo di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul fondo stesso; Visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002, successivamente emendato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istitutivi del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSEU), il cui obiettivo e' quello di integrare gli sforzi degli stati membri per coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario attuando degli interventi di natura emergenziale; Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare quelli meteorologici, sempre piu' repentini ed intensi, dovuti ai cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicita' l'intero territorio italiano; Ritenuto pertanto, necessario provvedere alla definizione degli aiuti da concedere in ambito agricolo nelle zone colpite da eventi calamitosi; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore: valanghe; frane; inondazioni; trombe d'aria; uragani; incendi di origine naturale; sisma ed eruzioni vulcaniche. 2. La relazione annuale di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 contiene informazioni sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le calamita' naturali di cui al precedente comma. 3. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «immobile ad uso produttivo»: l'edificio e/o il manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu' unita' immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data della calamita'; b) «beni mobili strumentali»: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti dalla pubblica amministrazione; c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attivita' dell'impresa. 4. Gli aiuti di cui al presente decreto sono subordinati alle seguenti condizioni: a) il riconoscimento formale del carattere di calamita' naturale dell'evento da parte delle autorita' competenti nonche'; b) la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamita' naturale e il danno subito dall'impresa.