IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,  regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  6834  del  27  giugno   2019,
registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 2019, reg.834, con  cui
sono stati individuati gli uffici dirigenziali  non  generali  ed  in
particolare l'art. 6 ai sensi del quale, al  fine  di  assicurare  la
continuita' dell'azione amministrativa fino  al  completamento  delle
procedure di interpello delle strutture oggetto di  riorganizzazione,
ciascun dirigente continua a svolgere i compiti  e  le  materie  allo
stesso assegnate in base agli incarichi precedentemente assegnati; 
  Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni». 
  Visti gli articoli 107, 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 193 del 1º luglio 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei
settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e  che  abroga  il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  (Codice  della
protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione
civile»  relativo  all'attivazione  di  prime  misure  economiche  di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attivita' economiche  e  produttive  direttamente
interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita',
nonche' l'art. 44, comma 1, istitutivo del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva  della
protezione civile); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con  cui  viene
istituito il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN), con lo  scopo  di
fronteggiare i danni alle produzioni  agricole  e  zootecniche,  alle
strutture  aziendali  agricole,  agli  impianti  produttivi  ed  alle
infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita'  naturali  o
eventi  eccezionali,  alle  condizioni  e  modalita'  previste  dalle
disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato,  entro
i limiti delle risorse disponibili sul fondo stesso; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  2012/2002  dell'11  novembre  2002,
successivamente  emendato  dal  regolamento  (UE)  n.  661/2014   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istitutivi  del
Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSEU), il cui obiettivo e'
quello di integrare gli sforzi degli stati  membri  per  coprire  una
parte  delle  spese  pubbliche  sostenute  per   aiutare   lo   Stato
beneficiario attuando degli interventi di natura emergenziale; 
  Considerati  gli  eccezionali  eventi  calamitosi,  in  particolare
quelli meteorologici, sempre piu' repentini  ed  intensi,  dovuti  ai
cambiamenti  climatici  che  colpiscono  con  frequente  periodicita'
l'intero territorio italiano; 
  Ritenuto pertanto, necessario  provvedere  alla  definizione  degli
aiuti da concedere in ambito agricolo nelle zone  colpite  da  eventi
calamitosi; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta  del
10  ottobre  2019,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita'  per  la
concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite  dalle
seguenti calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della
sua entrata in vigore: 
    valanghe; 
    frane; 
    inondazioni; 
    trombe d'aria; 
    uragani; 
    incendi di origine naturale; 
    sisma ed eruzioni vulcaniche. 
  2. La relazione annuale di cui al capo III del regolamento (CE)  n.
794/2004 contiene informazioni sulla natura, la portata, il  luogo  e
il momento in cui si sono verificate le calamita' naturali di cui  al
precedente comma. 
  3. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «immobile ad uso  produttivo»:  l'edificio  e/o  il  manufatto
dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu'
unita' immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art.  4,
comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla  data
della calamita'; 
    b) «beni mobili strumentali»:  i  beni,  ivi  compresi  impianti,
macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili
o nel libro inventario  o,  per  le  imprese  in  esenzione  da  tali
obblighi, presenti in documenti contabili o altri  registri  detenuti
dalla pubblica amministrazione; 
    c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»:
le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e  i  prodotti  finiti
connessi all'attivita' dell'impresa. 
  4. Gli aiuti di cui  al  presente  decreto  sono  subordinati  alle
seguenti condizioni: 
    a) il riconoscimento formale del carattere di calamita'  naturale
dell'evento da parte delle autorita' competenti nonche'; 
    b) la sussistenza di un nesso causale diretto  tra  la  calamita'
naturale e il danno subito dall'impresa.