IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n.
115;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale n. 6834 del 27 giugno 2019,
registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 2019, reg.834, con cui
sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ed in
particolare l'art. 6 ai sensi del quale, al fine di assicurare la
continuita' dell'azione amministrativa fino al completamento delle
procedure di interpello delle strutture oggetto di riorganizzazione,
ciascun dirigente continua a svolgere i compiti e le materie allo
stesso assegnate in base agli incarichi precedentemente assegnati;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita';
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni».
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 193 del 1º luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione
civile» relativo all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente
interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita',
nonche' l'art. 44, comma 1, istitutivo del Fondo per le emergenze
nazionali (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva della
protezione civile);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con cui viene
istituito il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN), con lo scopo di
fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle
strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle
infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o
eventi eccezionali, alle condizioni e modalita' previste dalle
disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro
i limiti delle risorse disponibili sul fondo stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002,
successivamente emendato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istitutivi del
Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSEU), il cui obiettivo e'
quello di integrare gli sforzi degli stati membri per coprire una
parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato
beneficiario attuando degli interventi di natura emergenziale;
Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare
quelli meteorologici, sempre piu' repentini ed intensi, dovuti ai
cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicita'
l'intero territorio italiano;
Ritenuto pertanto, necessario provvedere alla definizione degli
aiuti da concedere in ambito agricolo nelle zone colpite da eventi
calamitosi;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta del
10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la
concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle
seguenti calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della
sua entrata in vigore:
valanghe;
frane;
inondazioni;
trombe d'aria;
uragani;
incendi di origine naturale;
sisma ed eruzioni vulcaniche.
2. La relazione annuale di cui al capo III del regolamento (CE) n.
794/2004 contiene informazioni sulla natura, la portata, il luogo e
il momento in cui si sono verificate le calamita' naturali di cui al
precedente comma.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «immobile ad uso produttivo»: l'edificio e/o il manufatto
dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu'
unita' immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art. 4,
comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data
della calamita';
b) «beni mobili strumentali»: i beni, ivi compresi impianti,
macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili
o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali
obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti
dalla pubblica amministrazione;
c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»:
le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti
connessi all'attivita' dell'impresa.
4. Gli aiuti di cui al presente decreto sono subordinati alle
seguenti condizioni:
a) il riconoscimento formale del carattere di calamita' naturale
dell'evento da parte delle autorita' competenti nonche';
b) la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamita'
naturale e il danno subito dall'impresa.