IL DIRETTORE GENERALE 
                 per il coordinamento, la promozione 
                  e la valorizzazione della ricerca 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto-legge  n.   85   del   2008,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  121  «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244»;
che  dispone  il   trasferimento   delle   funzioni   del   Ministero
dell'universita'  e  della   ricerca,   con   le   inerenti   risorse
finanziarie,   strumentali   e    di    personale,    al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
aprile 2019, n.  47  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», entrato in vigore
il 23 giugno 2019; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre  2019,   n.   140   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca», vigente al 26 dicembre 2019; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
«Disposizioni  per  il  coordinamento,   la   programmazione   e   la
valutazione  della   politica   nazionale   relativa   alla   ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha
previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai  vari  enti
di ricerca affluissero  in  un  unico  fondo  (Fondo  ordinario  enti
pubblici di ricerca,  di  seguito  anche  solo  FOE)  finanziato  dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  (di
seguito anche solo MIUR) il cui ammontare  e'  ripartito  annualmente
fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale; 
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  che  all'art.  5  ha
istituito, nello stato di  previsione  del  MIUR,  il  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle  universita'  (di  seguito  anche  solo
FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale  delle  spese
per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle  universita',
comprese le  spese  per  il  personale  docente,  ricercatore  e  non
docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica; 
  Visto il decreto  ministeriale  8  agosto  2019,  n.  738,  recante
«Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento  ordinario  (FFO)
2019»; 
  Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856,  recante  il
riparto delle disponibilita' del Fondo ordinario per gli  enti  e  le
istituzioni  di  ricerca   finanziati   dal   Ministero   (FOE)   per
l'annualita' 2019; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma  dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42»  con  il  quale  il  Fondo  aree
sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione  di  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unita' programmatica
e   finanziaria   all'insieme   degli   interventi   aggiuntivi    al
finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020  (di  seguito
anche solo PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio  2016,
che individua gli obiettivi, le azioni e  i  progetti  finalizzati  a
migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonche'
l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio  «Ricerca  e  innovazione
2015-2017», di integrazione del Programma nazionale  per  la  ricerca
(PNR) 2015-2020, a valere  sul  FSC  2014 -  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016; 
  Vista la delibera n. 1, approvata  dal  CIPE  il  1°  maggio  2016,
«Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020:  Piano  stralcio  "Ricerca  e
Innovazione 2015-2017" integrativo del  Programma  nazionale  per  la
ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1,  comma  703,  lettera  d)  legge  n.
190/2014)»; 
  Vista la delibera n. 25, approvata dal  CIPE  il  10  agosto  2016,
«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -  aree  tematiche  nazionali  e
obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma  703,
lettere b) e c) della legge n. 190/2014», che al punto 2  prevede  le
«Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione»; 
  Vista  la  circolare  n.  1/2017  del  Ministro  per  la   coesione
territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti  FSC  2014 -
2020 di cui alle delibere CIPE 25/2016  e  26/2016,  in  merito  alla
governance, modifiche e riprogrammazione  delle  risorse,  revoche  e
disposizioni finanziarie; 
  Vista la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC  «Ricerca
e Innovazione» 2015 - 2017, formulata da  parte  del  MIUR  con  nota
prot. n. 17955 del  4  ottobre  2019  e  approvata  dal  Comitato  di
sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956
in data 21 ottobre 2019; 
  Visti i documenti programmatico-strategici relativi  alla  Politica
nazionale della  ricerca,  quali  il  Programma  operativo  nazionale
«Ricerca  e  Innovazione»  2014-2020,  la  Strategia   nazionale   di
specializzazione intelligente (di  seguito  anche  solo  SNSI)  e  il
citato PNR 2015-2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli  affari  marittimi  e  la
pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo  di  coesione  e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e  che  abroga  il
regolamento  (CE)   n.   1083/2006   del   Consiglio   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)  n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)  n.  1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione  n.  541/2014/UE  e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale  europeo  e
che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1081/2006  del  Consiglio   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della  Commissione,  del
31 ottobre 2016,  recante  modifica  del  regolamento  delegato  (UE)
2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto
riguarda la definizione degli importi forfettari per il  rimborso  da
parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 
  Visto l'Accordo di  partenariato  (AdP)  di  cui  all'art.  14  del
regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il
29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 final  e  modificato  con
decisione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018; 
  Vista la decisione della CE C(2015)4972 del  14  luglio  2015,  che
adotta  il  «Programma  operativo  nazionale  ricerca  e  innovazione
2014-2020» (PON R&I  2014-2020)  per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo  regionale  e
del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione  (TR)
e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD); 
  Vista la decisione della CE C (2018) 8840 del 12 dicembre 2018, che
modifica il «Programma  operativo  nazionale  ricerca  e  innovazione
2014-2020» (PON R&I 2014-2020); 
  Considerate le azioni intraprese a livello  europeo  attraverso  lo
European Strategy Forum  for  Research  Infrastructures  (di  seguito
anche solo ESFRI) e, in particolare,  l'aggiornamento  della  Roadmap
europea delle infrastrutture di ricerca, presentata settembre 2018; 
  Viste le conclusioni del Consiglio di competitivita' del 29  maggio
2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020»
con  le  quali  viene  tra  l'altro  chiesto  agli  Stati  membri  di
utilizzare al meglio gli investimenti pubblici  nelle  infrastrutture
di ricerca (di seguito anche solo  IR),  tramite  la  definizione  di
priorita'  nazionali  compatibili  con  le  priorita'  e  i   criteri
dell'ESFRI, tenendo pienamente conto  della  sostenibilita'  a  lungo
termine; 
  Considerato in particolare che, nelle medesime  conclusioni,  viene
espresso l'auspicio  che  sia  incoraggiato  dagli  Stati  membri  il
ricorso  ai  fondi  strutturali  e  di   investimento   europei   per
intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca; 
  Vista l'approvazione del Programma nazionale per le  infrastrutture
di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da  parte  della  Commissione
europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016  (DG  A2.G.4PDA)
ha concluso che «la Condizionalita' ex ante 1.2 adozione di un  piano
indicativo  pluriennale  per  le  Infrastrutture  per  la  ricerca  e
l'innovazione e' soddisfatta»; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2016, n.  577  di  adozione
del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data  13  settembre
2016, n. reg 1-3616; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   18   dicembre   2017,   n.   999
«Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi
dalle  norme  in  materia  di  aiuti  di  Stato,   ai   sensi   della
comunicazione  2014/C  198/01  della  Commissione  europea,  recante:
"Disciplina degli aiuti di Stato a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e
innovazione"», registrato presso  la  Corte  dei  conti  in  data  18
gennaio 2018, n. reg 1-127; 
  Considerato il  decreto  direttoriale  28  febbraio  2018,  n.  424
recante  l'avviso  pubblico  per  la  concessione  di   finanziamenti
finalizzati  al  potenziamento  di  Infrastrutture  di  ricerca,   in
attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca  e  innovazione  2014-20,
sostenuto attraverso  risorse  del  Fondo  europeo  per  lo  sviluppo
regionale (FESR) e risorse del Fondo sviluppo  coesione  (FSC)  e  il
successivo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del
14 marzo 2019, n. 461; 
  Considerato che l'elevata qualita' delle Infrastrutture di  ricerca
e'  condizionata  dalla  disponibilita'   di   professionalita'   con
competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere
la competitivita' dei territori su cui insistono; 
  Considerato che in tale ambito puo' essere realizzato un  approccio
integrato e sinergico per il rafforzamento  del  capitale  umano  del
sistema nazionale della ricerca; 
  Considerato che il Piano stralcio  «Ricerca  e  innovazione»  opera
secondo una  logica  addizionale  e  non  sostitutiva  delle  risorse
ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto  dall'art.
1, comma 703, della legge n. 190 del  23  dicembre  2014,  in  ordine
all'impiego delle  risorse  in  misura  pari  all'80  per  cento  nel
Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d'Italia (Centro/Nord); 
  Considerate  le  risorse  assegnate  all'asse  PNIR   -   Programma
nazionale   infrastrutture,   Linea   di   azione    «Cofinanziamento
infrastrutture di ricerca» nell'ambito del Piano stralcio «Ricerca  e
Innovazione» approvato dal Comitato  di  sorveglianza  con  procedura
scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21  ottobre  2019,
pari ad euro 61.075.000,00 per interventi da realizzare nelle regioni
del Mezzogiorno (Campania,  Calabria,  Puglia,  Sicilia,  Basilicata,
Abruzzo, Molise, e Sardegna) e ad euro 7.925.000,00 per interventi da
realizzare nel resto d'Italia (Centro/Nord); 
  Considerate le disponibilita' di risorse dell'asse PNIR - Programma
nazionale infrastrutture nell'ambito del  Piano  stralcio,  Linea  di
azione   «Cofinanziamento   infrastrutture   di   ricerca»   pari   a
25.575.000,00 euro per le regioni del Mezzogiorno e  di  7.925.000,00
euro per interventi da realizzare nel resto d'Italia (Centro/Nord); 
  Vista la nota prot. n. 225630 del 19 dicembre 2019 di richiesta  da
parte del MIUR al Comitato nazionale dei  garanti  della  ricerca  di
definizione di idonei criteri di valutazione dei Piani operativi  per
il rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di ricerca; 
  Visto il verbale prot. n. 22612 del 20  dicembre  2019,  attraverso
cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l'esame dei
Piani  operativi  per  il  rafforzamento  del  capitale  umano  delle
Infrastrutture di ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 giugno 2012 con il quale e' stato approvato il nuovo
statuto del Consorzio CINECA; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi»,  coordinata  ed  aggiornata  dal  decreto
legislativo 30 giugno  2016,  n.  127,  dal  decreto  legislativo  25
novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16  giugno  2017,  n.
104; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Testo
unico in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni - Norme generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Codice  dell'amministrazione
digitale»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme in materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario» ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite
le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR); 
  Considerato che l'ambito del presente  avviso  e'  da  considerarsi
sinergico all'intervento gia' operato con d.d. n. 424 del 28 febbraio
2018; 
  Considerato che i progetti di cui al succitato  avviso  sono  stati
tutti finanziati e in corso di esecuzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle definizioni si applica  per  relationem  l'art.  1
dell'avviso di cui al d.d. 28 febbraio 2018, n. 424.