IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
gennaio 2015, n. 77, recante  «Regolamento  di  organizzazione  degli
uffici di diretta collaborazione del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione  della
performance»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'»  e,  in  particolare,  l'art.  22,  comma  1,  che  ha
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la
Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione
sociale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa  quella  della  senatrice
Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019,
recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» e,  in  particolare,  la
nomina del sen. Stanislao Di Piazza a Sottosegretario di Stato per il
lavoro e le politiche sociali; 
  Considerata pertanto la necessita' di determinare  le  attribuzioni
delegate ai Sottosegretari di Stato del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali e, in particolare, del sen. Stanislao Di Piazza. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nel rispetto di quanto  previsto  al  successivo  art.  2,  sono
delegate al Sottosegretario di Stato  sen.  Stanislao  Di  Piazza  le
funzioni  di   indirizzo   politico-amministrativo   concernenti   le
competenze istituzionali relative: 
    a) alla  Direzione  generale  dei  rapporti  di  lavoro  e  delle
relazioni industriali  (art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento  alle  attivita'
concernenti le controversie individuali e collettive di lavoro di cui
alle lettere c), e) e l) dell'art. 6, relative al bacino territoriale
del Mezzogiorno, nonche' alle attivita' relative alla commissione  di
certificazione  dei  contratti  di   lavoro,   all'attuazione   della
disciplina ordinamentale per  lo  svolgimento  della  professione  di
consulente del lavoro e alla vigilanza in  materia  di  trasporti  su
strada, di cui alle lettere m), n) e o) del citato art. 6; 
    b) alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali  e  della
formazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.  57
del  2017),  con  esclusivo  riferimento   alla   materia   dell'auto
imprenditorialita' ed auto impiego di cui alla lettera a) del  citato
art. 7; 
    c) alla Direzione generale per la lotta alla poverta'  e  per  la
programmazione sociale (art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 57 del 2017 e art. 22 del decreto  legislativo  n.  147
del 2017) ad  eccezione  delle  tematiche  afferenti  al  reddito  di
cittadinanza a alle politiche ad esso connesse; 
    d) alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
57 del 2017) ad eccezione della tematica del caporalato; 
    e)  alla  Direzione  generale   del   terzo   settore   e   della
responsabilita' sociale  delle  imprese  (art.  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento
alle materie di cui alle lettere f)  e  g)  del  citato  art.  11:  -
attivita'  di  sostegno  all'impresa  sociale   e   all'imprenditoria
sociale;  -  promozione,  sviluppo  e  coordinamento  di   politiche,
iniziative  e   attivita'   di   sostegno   alla   diffusione   della
responsabilita' sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR). 
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono assunte in raccordo con  il
Ministro.