IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per
il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile e, in particolare, l'articolo 1,
comma 7;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice
della protezione civile;
Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta
del 15 gennaio 2020;
Vista la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri alle
Camere, presentata su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, che possono prevedere scambi di personale delle componenti
territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e
qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione
civile»;
b) al comma 7, dopo le parole «dai beni culturali e» sono
inserite le seguenti: «paesaggistici, dalle strutture e dalle
infrastrutture pubbliche e private e».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota al titolo:
Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del 22 gennaio 2018, n. 17.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Note all'art. 1:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Attivita' di protezione civile). - 1. Sono
attivita' di protezione civile quelle volte alla
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla
gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle
attivita', svolte anche con il concorso di soggetti dotati
di competenza scientifica, tecnica e amministrativa,
dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico,
degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di
allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di
pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle
attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte
anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la
possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi
calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per
effetto delle attivita' di previsione.
4. Sono attivita' di prevenzione non strutturale di
protezione civile quelle concernenti:
a) l'allertamento del Servizio nazionale,
articolato in attivita' di preannuncio in termini
probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze
disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo
reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli
scenari di rischio;
b) la pianificazione di protezione civile, come
disciplinata dall'art. 18;
c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori
competenze professionali degli operatori del Servizio
nazionale;
d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa
tecnica di interesse;
e) la diffusione della conoscenza e della cultura
della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la
resilienza delle comunita' e l'adozione di comportamenti
consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei
cittadini;
f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di
rischio e le relative norme di comportamento nonche' sulla
pianificazione di protezione civile;
g) la promozione e l'organizzazione di
esercitazioni ed altre attivita' addestrative e formative,
anche con il coinvolgimento delle comunita', sul territorio
nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e
partecipato della funzione di protezione civile, che
possono prevedere scambi di personale delle componenti
territoriali e centrali per fini di aggiornamento,
formazione e qualificazione del personale addetto ai
servizi di protezione civile;
h) le attivita' di cui al presente comma svolte
all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della
partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad
organizzazioni internazionali, al fine di promuovere
l'esercizio integrato e partecipato della funzione di
protezione civile;
i) le attivita' volte ad assicurare il raccordo tra
la pianificazione di protezione civile e la pianificazione
territoriale e le procedure amministrative di gestione del
territorio per gli aspetti di competenza delle diverse
componenti.
5. Sono attivita' di prevenzione strutturale di
protezione civile quelle concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione delle linee
di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle
politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o
derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro
attuazione;
b) la partecipazione alla programmazione degli
interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali
o derivanti dall'attivita' dell'uomo e alla relativa
attuazione;
c) l'esecuzione di interventi strutturali di
mitigazione del rischio, in occasione di eventi calamitosi,
in coerenza con gli strumenti di programmazione e
pianificazione esistenti;
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e
non strutturale per finalita' di protezione civile di cui
all'art. 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme,
integrato e coordinato, delle misure e degli interventi
diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle
popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali
e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la
realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il
ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivita'
di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell'emergenza consiste
nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita
e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per
ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture
pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture
pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio
dell'attuazione delle conseguenti prime misure per
fronteggiarli.».