IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei  nella  Comunita',  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Viste la comunicazione e la  decisione  della  Commissione  europea
concernenti rispettivamente l'applicazione  delle  norme  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa  per
la prestazione di  servizi  di  interesse  economico  generale  (GUUE
2012/C 8/02)  e  l'applicazione  delle  disposizioni  dell'art.  106,
paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli
aiuti di  Stato  sotto  forma  di  compensazione  degli  obblighi  di
servizio pubblico, concessi a determinate  imprese  incaricate  della
gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); 
  Vista   la   comunicazione   della   Commissione   2017/C    194/01
«Orientamenti  interpretativi  relativi  al   regolamento   (CE)   n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di  servizio
pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); 
  Visto l'art. 135 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  che  ha
assegnato  al  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  (oggi
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti)  la  competenza  di
disporre con proprio decreto l'imposizione degli  oneri  di  servizio
pubblico (d'ora in avanti OSP) ai servizi aerei di  linea  effettuati
tra gli scali aeroportuali della Sicilia  e  i  principali  aeroporti
nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e  quelli  delle
isole  minori  siciliane,  in  conformita'  alle   disposizioni   del
regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto in particolare il comma 7 del citato art. 135 della legge  23
dicembre 2000, n. 388, secondo cui,  per  assicurare  la  continuita'
territoriale  della  Sicilia,  l'entita'  del  cofinanziamento  della
Regione siciliana non puo' essere inferiore  al  50%  del  contributo
statale; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge  di  stabilita'  del
2016) art. 1, comma 486 che attribuisce alla  Regione  siciliana  una
somma di 20 milioni di euro al  fine  di  garantire  un  completo  ed
efficace sistema di collegamenti aerei  da  e  per  la  Sicilia,  che
consenta la  riduzione  dei  disagi  derivanti  dalla  condizione  di
insularita' e assicuri la  continuita'  del  diritto  alla  mobilita'
anche ai passeggeri non residenti; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 54 del 1° dicembre 2016 avente ad oggetto
«Fondo  di   sviluppo   e   coesione   2014-2020.   Piano   operativo
infrastrutture (articolo 1, comma 703,  lettera  c)  della  legge  n.
190/2014)» con la quale sono stati destinati 30 milioni di  euro  per
la continuita' territoriale della Sicilia; 
  Visto il decreto ministeriale n. 322 del  16  luglio  2019  con  il
quale il servizio  aereo  di  linea  sulle  rotte  Trapani-Trieste  e
viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma  e  viceversa,
Trapani-Ancona   e   viceversa,    Trapani-Perugia    e    viceversa,
Trapani-Napoli  e  viceversa,  Comiso-Roma  Fiumicino  e   viceversa,
Comiso-Milano Linate e viceversa e'  stato  sottoposto  ad  oneri  di
servizio pubblico a partire dal 29 marzo 2020; 
  Vista la nota prot. n. 29110 del 18 luglio 2019 con la quale si  e'
informata la Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza
permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea,  che,  con   decreto
ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019, il Governo italiano, d'intesa
con la Regione siciliana ha imposto a far data dal 29 marzo 2020  OSP
sui sopraindicati collegamenti e si e'  trasmessa,  per  la  prevista
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (d'ora  in
avanti GUUE), la pertinente nota informativa; 
  Viste le osservazioni della Commissione europea in ordine al regime
impositivo che hanno determinato la  mancata  pubblicazione  in  GUUE
della suindicata nota informativa d'imposizione; 
  Considerata  la  necessita',  verificata  nel  corso  di   apposite
interlocuzioni con la Commissione, di modificare il regime impositivo
prospettato per superare le criticita' evidenziate; 
  Considerata la necessita' di intraprendere un'ulteriore  procedura,
attraverso apposita Conferenza di servizi, per rimodulare i parametri
sui quali articolare l'imposizione di OSP sui collegamenti aerei da e
per  gli  scali  di  Trapani  e  Comiso  al  fine  di  assicurare  la
continuita' territoriale attraverso servizi aerei che siano adeguati,
regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea; 
  Vista la nota prot. n 56385 del 13 novembre 2019 con  la  quale  la
Regione siciliana ha evidenziato l'opportunita' - anche per  economia
procedimentale   -   di   procedere   all'abrogazione   del   decreto
ministeriale n. 322/2019 contestualmente alla ridefinizione dei nuovi
progetti di OSP per i collegamenti sui due scali siciliani; 
  Vista la nota n. 47383 del 4 dicembre 2019 con la quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il presidente  della
Regione siciliana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi  ai
sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  al  fine  di
individuare, in ottemperanza e nei  limiti  di  quanto  disposto  dal
regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli OSP da imporre  sui
collegamenti aerei tra gli aeroporti di Comiso e  Trapani  ed  alcuni
scali nazionali; 
  Considerata l'opportunita' di seguire due  procedure  distinte  per
rimodulare i contenuti degli  OSP  sui  collegamenti  tra  gli  scali
siciliani di Comiso e Trapani ed alcuni scali nazionali; 
  Vista la nota n.  61218  del  6  dicembre  2019  con  la  quale  il
presidente della Regione siciliana ha convocato per  il  12  dicembre
2019 la Conferenza di servizi  per  la  rimodulazione  del  contenuto
degli OSP da  imporre  sui  collegamenti  aerei  con  l'aeroporto  di
Trapani; 
  Considerata la necessita',  accertata  in  sede  di  Conferenza  di
servizi, di assicurare la continuita' territoriale  aerea  attraverso
voli di linea adeguati, regolari  e  continuativi  tra  lo  scalo  di
Trapani e gli scali di Trieste, Brindisi, Parma,  Ancona,  Perugia  e
Napoli; 
  Considerato che, qualora nessun vettore presenti accettazione senza
compensazione  e  senza   diritti   di   esclusiva   e   si   proceda
all'aggiudicazione per tre anni del servizio tramite gare  pubbliche,
gli interventi per la continuita' territoriale in favore  del  bacino
di utenza  gravante  sullo  scalo  di  Trapani  comportano  un  onere
finanziario massimo e complessivo di euro 22.864.330,63; 
  Tenuto conto che le risorse  residue  provenienti  dalla  legge  n.
208/2015, art. 1, comma 486 e dalla delibera del CIPE n. 54/2016,  da
destinarsi complessivamente ai  collegamenti  onerati  da/per  i  due
scali di Trapani e Comiso, ammontano a euro 31.057.606,51; 
  Tenuto conto che, nell'ambito della Conferenza di  servizi,  si  e'
accertato che il  contributo  statale  da  destinarsi  agli  OSP  sui
collegamenti da/per lo scalo di Trapani sara' corrispondente a  quota
parte di dette risorse residue per un ammontare massimo pari  a  euro
14.679.334,53; 
  Tenuto  conto  che  la  Regione  siciliana  si   e'   impegnata   a
cofinanziare, in misura superiore al 50% del  contributo  statale,  i
costi del servizio onerato di cui  trattasi  garantendo  un  sostegno
finanziario massimo pari a euro 8.184.996,10 a valere  sulle  risorse
che saranno allocate con legge finanziaria 2020/2022, giusta delibera
di giunta n. 162/2019; 
  Visto il verbale della Conferenza di servizi del 12 dicembre 2019; 
  Considerate le risultanze della predetta Conferenza di servizi, con
la quale, in ordine al dimensionamento degli OSP per  i  collegamenti
con lo scalo di Trapani, si sono confermate le  determinazioni  della
precedente Conferenza di servizi, alla base del decreto  ministeriale
n. 322/2019, sono stati rimodulati i parametri  tariffari  sui  quali
articolare  l'imposizione  di  OSP  sulle  rotte  Trapani-Trieste   e
viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma  e  viceversa,
Trapani-Ancona   e   viceversa,    Trapani-Perugia    e    viceversa,
Trapani-Napoli e viceversa, e si e' fissata  la  decorrenza  di  tale
imposizione a far data dal 15 luglio 2020; 
  Considerata la necessita' di abrogare il  decreto  ministeriale  n.
322 del 16 luglio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il
servizio aereo di linea  sulle  rotte  Trapani-Trieste  e  viceversa,
Trapani-Brindisi   e   viceversa,    Trapani-Parma    e    viceversa,
Trapani-Ancona   e   viceversa,    Trapani-Perugia    e    viceversa,
Trapani-Napoli  e  viceversa  costituisce  un  servizio   d'interesse
economico generale.