LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
Premesso che
con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23
del 29 gennaio 2020, e' stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 un
referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale
concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione
in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019;
Visti quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
Vista quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire
l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di
parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli
articoli 2, 3, 4 e 5;
Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico
dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo
approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30
luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;
Considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica
garantisca la piu' ampia informazione e conoscenza sul quesito
referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi
della comunicazione e dei messaggi politici;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, come di seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni
comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 in premessa e si
applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente
previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di
avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.
2. Considerata la particolare importanza della consultazione
referendaria del 29 marzo 2020, avente ad oggetto la legge di
revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere,
ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, il servizio pubblico
radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile,
conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del
pluralismo, completezza, imparzialita', indipendenza, parita' di
trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di
voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire al
maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del
presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del
referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le
opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al
quesito.