IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di
seguito: legge di bilancio 2018), in base al quale con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA), sono individuati
criteri e modalita' volti a favorire la diffusione della tecnologia
di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle
to grid, anche prevedendo la definizione delle regole per la
partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di
riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita
dell'energia;
Considerato che la norma richiamata si presta a favorire
contestualmente la diffusione dei veicoli elettrici e l'incremento
delle risorse di flessibilita' di cui il sistema elettrico necessita
per consentire adeguata integrazione delle fonti rinnovabili, in
particolare non programmabili, il cui apporto dovra' crescere nel
tempo per assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali al
2020 e al 2030;
Considerato che alle esigenze di flessibilita' del sistema
elettrico possono contribuire risorse finora considerate non in grado
di fornire servizi di regolazione e bilanciamento, quali la
generazione programmabile da impianti di taglia inferiore ai 10 MVA,
la generazione da impianti a fonti rinnovabili non programmabili e la
domanda;
Considerato che, nel vigente assetto del sistema elettrico,
l'acquirente di risorse in grado di erogare servizi di flessibilita'
e' il soggetto Gestore del sistema di trasmissione e responsabile
della sicurezza del sistema elettrico, di seguito TERNA, e che in
prospettiva anche i gestori dei sistemi di distribuzione potrebbero
acquisire servizi di flessibilita' dalle risorse connesse alle
proprie reti, per risolvere congestioni locali o per regolare la
tensione nei diversi punti della rete;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ed in
particolare l'art. 11, con il quale si da' mandato all'ARERA di
provvedere, tra l'altro, a regolare l'accesso e la partecipazione
della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri
servizi di sistema, definendo le modalita' tecniche con cui i gestori
dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la
partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi
gli aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di consumo e di
unita' di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti
mercati e delle capacita' di gestione della domanda e degli
aggregati;
Considerato che il citato art. 11 del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, prevede che la regolazione di ARERA sia adottata nel
rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli
obiettivi di medio e lungo termine in materia di energia e clima,
contemperando costi e benefici, anche sulla base di indirizzi del
Ministero dello sviluppo economico relativamente ad alcuni temi, tra
cui l'ampliamento della partecipazione ai mercati dei servizi;
Considerato che i predetti mercati di bilanciamento, riserva ed
altri servizi di sistema sono oggi riconducibili al Mercato dei
servizi di dispacciamento (MSD);
Vista la deliberazione dell'ARERA n. 300/2017/R/eel e successive
modificazioni ed integrazioni (di seguito anche: deliberazione n.
300/2017/R/eel) con la quale, anche ai fini dell'attuazione dell'art.
11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stati definiti
i criteri per consentire alla domanda, alle unita' di produzione non
gia' abilitate (quali quelle alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili, la generazione distribuita) ed ai sistemi di accumulo
di partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento nell'ambito
di progetti pilota;
Considerato che la suddetta deliberazione n. 300/2017/R/eel
evidenzia anche i criteri minimi che devono essere rispettati ai fini
dell'ammissibilita' dei progetti pilota relativi alla partecipazione
delle unita' di consumo e delle unita' di produzione oggetto di
abilitazione;
Considerato, in particolare, che le condizioni e le modalita' di
partecipazione dei veicoli elettrici sono individuate nella
regolazione delle Unita' virtuali abilitate miste (UVAM), ovvero
unita' caratterizzate dalla presenza di unita' di produzione non
rilevanti (programmabili o non programmabili), unita' di consumo,
sistemi di accumulo e anche di veicoli elettrici collegati alla rete
tramite infrastrutture di ricarica (di seguito individuate
semplicemente con la dizione: infrastrutture di ricarica);
Considerato che le UVAM, per le dimensioni minime di potenza
modulabile da rendere disponibile, potrebbero richiedere
caratteristiche non necessariamente coincidenti con quelle della
mobilita' dei veicoli elettrici e delle relative infrastrutture di
ricarica;
Sentita l'ARERA, che si e' espressa con parere n. 394/2019/I/EEL
del 26 settembre 2019;
Ritenuto in particolare condivisibili le osservazioni di ARERA in
merito a:
revisione delle modalita' di sostegno alla tecnologia vehicle to
grid, da attuarsi mediante rimozione delle barriere ed abilitazione
alla partecipazione al mercato dei servizi in luogo di agevolazioni
sugli oneri di sistema, anche con il riconoscimento regolato dei
costi di infrastrutturazione conseguentemente necessari;
opportunita' che la stessa ARERA aggiorni la propria regolazione
affinche' i requisiti minimi prestazionali per l'abilitazione a
ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata ed a risposta
rapida, consentano adeguata partecipazione delle infrastrutture di
ricarica, tenendo conto delle caratteristiche e della specificita'
delle stesse infrastrutture, incluse le domestiche, nonche' delle
esigenze dei veicoli per la mobilita', prevedendo in particolare che,
almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente da infrastrutture
di ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa
essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale;
eliminazione delle disposizioni specifiche per le isole minori;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 11 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce criteri e modalita' per
favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli
elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, in
coerenza con la riforma del mercato dei servizi elettrici avviata da
ARERA in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102.