L'AUTORITA' DI GESTIONE 
        del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  ed   in
particolare gli articoli 45 e 63; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  807/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   808/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo,  le
misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015)8312 del  21
novembre 2015 con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Programma  di
sviluppo rurale nazionale (PSRN) per  il  periodo  di  programmazione
2014/2020; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale ed in  particolare,
in  tema  di  investimenti  in   infrastrutture   per   lo   sviluppo
l'ammodernamento   e   l'adeguamento   dell'agricoltura    e    della
silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali,  la
ricomposizione e il miglioramento fondiario,  l'approvvigionamento  e
il  risparmio  di  energia  e  risorse  idriche,  sottomisura:  4.3 -
Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in
infrastrutture irrigue; 
  Visto il bando di selezione delle proposte progettuali  sottomisura
4.3   -   «investimenti   in   infrastrutture   per    lo    sviluppo
l'ammodernamento   e   l'adeguamento   dell'agricoltura    e    della
silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali,  la
ricomposizione e il miglioramento fondiario,  l'approvvigionamento  e
il risparmio di energia e risorse idriche,  tipologia  di  operazione
4.3.1 -  investimenti  in  infrastrutture  irrigue»,  approvato   con
decreto n. 31990 del 30 dicembre 2016 registrato alla Corte dei conti
il 27 gennaio 2017 al foglio 53, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, anche detto bando; 
  Visto il decreto ministeriale n. 15180 del 28  marzo  2019  che  ha
modificato  l'art.  10.2  del  bando  di  selezione  delle   proposte
progettuali  sottomisura  4.3  stabilendo  che  «I  beneficiari   dei
finanziamenti possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione
di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante  ai
sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  (articoli  45  e   63),
successivamente al decreto di  concessione  del  finanziamento  (art.
1)». 
  Visto  l'art.  10.3  del  suddetto  bando  «Domanda  di   pagamento
intermedia» che prevede che «i beneficiari possono chiedere pagamenti
intermedi  correlati  alla  spesa  effettivamente  sostenuta  solo  a
seguito della rimodulazione del quadro economico» e che  le  «domande
di  pagamento  intermedie  devono  essere  presentate  per   importi,
percentualmente  riferiti  al  contributo  concesso  rimodulato,  non
inferiori a quanto riportato nel seguente schema: 
    prima  domanda  intermedia:  20%  del  contributo  concesso  come
rimodulato; 
    seconda domanda intermedia:  40%  del  contributo  concesso  come
rimodulato; 
    terza  domanda  intermedia:  60%  del  contributo  concesso  come
rimodulato.» 
  Visto il decreto ministeriale n. 14873 del 26  marzo  2019  con  il
quale l'Autorita' di gestione ha approvato la graduatoria  definitiva
del bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura  4.3  -
«investimenti in infrastrutture per lo sviluppo,  l'ammodernamento  e
l'adeguamento  dell'agricoltura  e   della   silvicoltura,   compresi
l'accesso ai terreni agricoli e forestali,  la  ricomposizione  e  il
miglioramento  fondiario,  l'approvvigionamento  e  il  risparmio  di
energia  e  risorse  idriche,   tipologia   di   operazione   4.3.1 -
investimenti in infrastrutture irrigue»; 
  Visto l'art. 38 del  reg.  (CE)  17  dicembre  2013,  n.  1306/2013
recante il regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sul
finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica
agricola comune,  ai  sensi  del  quale  la  Commissione  procede  al
disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio  relativo
ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata  utilizzata  per
il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le
siano  state  presentate  dichiarazioni  di   spesa   conformi   alle
condizioni di cui  all'art.  36,  paragrafo  3,  a  titolo  di  spese
effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno  successivo  all'anno
dell'impegno di bilancio; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 20  novembre
2019, con la  quale  e'  stata  approvata  la  modifica  del  PSRN  -
notificata alla Commissione europea tramite  il  sistema  informativo
SFC 2014 in data 18 settembre 2019 -  che  consente  di  scorrere  la
graduatoria di  merito  della  misura  4.3  del  PSRN  ammettendo  al
sostegno domande idonee al sostegno per ulteriori 97 milioni di euro; 
  Considerato che l'attuale disposizione  relativa  alle  domande  di
pagamento  intermedie,  potendo   essere   presentate   per   importi
percentualmente  riferiti  al  contributo  concesso  rimodulato,  non
inferiori a scaglioni per lo meno pari o superiori al  20%,  comporta
che nel corso del 2020, la  misura  4.3  del  Programma  di  sviluppo
rurale nazionale con  ogni  probabilita'  non  potra'  contribuire  a
raggiungere  gli  obiettivi  di  spesa,  atteso  che  i  decreti   di
concessione del sostegno sono stati adottati nel mese di maggio 2019,
ad eccezione di uno adottato  nel  mese  di  giugno  2019  e  che  le
procedure di gara, a termini di bando  di  selezione  delle  proposte
progettuali,  devono  concludersi  entro  un  anno  dal  decreto   di
concessione del finanziamento; 
  Considerato che le domande ammesse a finanziamento in seguito  allo
scorrimento della  graduatoria,  concorreranno  presumibilmente  alla
spesa per il 2020, solo per l'importo dell'anticipo di concessione; 
  Evidenziato che occorre incrementare il flusso della spesa pubblica
al fine di partecipare al conseguimento degli  obiettivi  complessivi
di spesa del Programma nazionale  di  sviluppo  rurale  per  ciascuno
degli anni del programma, contribuendo senza soluzione di continuita'
ad evitare il disimpegno automatico dei fondi; 
  Ritenuto che si debba modificare l'art.  10.3  del  bando,  laddove
dispone che: 
  «le domande di pagamento intermedie devono  essere  presentate  per
importi, percentualmente riferiti al contributo concesso  rimodulato,
non inferiori a quanto riportato nel seguente schema: 
    prima  domanda  intermedia:  20%  del  contributo  concesso  come
rimodulato; 
    seconda domanda intermedia:  40%  del  contributo  concesso  come
rimodulato; 
    terza  domanda  intermedia:  60%  del  contributo  concesso  come
rimodulato.»; 
  Ritenuto altresi', in base ai dati storici della spesa su programmi
nazionali analoghi, che possa essere  consentito  ai  beneficiari  di
presentare domande di pagamento intermedio nel numero massimo di  sei
all'anno; 
  A termini delle vigenti disposizioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art.  10.3  del  bando  di  selezione   «Domanda   di   pagamento
intermedia» nella parte  in  cui  recita  «Le  domande  di  pagamento
intermedio devono  essere  presentate  per  importi,  percentualmente
riferiti al contributo concesso rimodulato, non  inferiori  a  quanto
riportato nello schema seguente: 
    prima  domanda  intermedia:  20%  del  contributo  concesso  come
rimodulato; 
    seconda domanda intermedia:  40%  del  contributo  concesso  come
rimodulato; 
    terza  domanda  intermedia:  60%  del  contributo  concesso  come
rimodulato.»; 
e' cosi' modificato  «Le  domande  di  pagamento  intermedie  possono
essere presentate secondo le modalita' previste dall'art.  10.1,  nel
numero massimo di sei all'anno.»