IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 che  prevede
l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di
1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di  euro  per
l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per  l'anno  2019  e  di  3.000
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2032,  per
assicurare  il  finanziamento  degli  investimenti  e   lo   sviluppo
infrastrutturale del Paese; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017,  il
quale ha rifinanziato il predetto fondo da ripartire nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  una
dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, per  1.615  milioni
di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per  l'anno  2024  e
per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025  al  2033,
per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo  sviluppo
infrastrutturale del Paese; 
  Visto il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, che riduce la
dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 di 83 milioni di euro per l'anno 2018,  di  195
milioni di euro per l'anno 2019, di 37 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029; 
  Visto il citato art. 1, comma 1072 che, tra i settori di spesa  nei
quali assicurare il finanziamento degli investimenti  e  lo  sviluppo
infrastrutturale del Paese, prevede alla lettera d) la ricerca e alla
lettera  f)  l'edilizia  pubblica,  compresa  quella   scolastica   e
sanitaria; 
  Vista la nota  n.  660  dell'11  ottobre  2018,  con  la  quale  il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ha confermato il Fondo per il finanziamento degli investimenti  e  lo
sviluppo infrastrutturale del Paese istituito  con  l'art.  1,  comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), e
rifinanziato ai sensi dell'art. 1,  comma  1072,  legge  27  dicembre
2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); 
  Visto l'allegato alla citata nota che, tra  l'altro,  alla  lettera
«f)  edilizia  pubblica,  compresa  quella  scolastica  e  sanitaria»
stabilisce l'attribuzione, al Ministero  della  salute,  dell'importo
complessivo di euro 295.130.000, ripartito in euro 43.050.000 per  il
2018, euro 67.950.000 per il 2019, euro 57.740.000 per il 2020,  euro
54.174.000 per il 2021, euro 25.848.000 per il 2022, euro  20.524.000
per il 2023 ed euro 25.844.000 per il 2024; 
  Vista la nota prot. n. 10143 del 30 ottobre 2018 con  la  quale  il
Ministero della salute ha chiesto alla Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano di acquisire, ai sensi del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  Accordo  sulla  proposta  di  interventi  e  progetti,
rispettivamente afferenti ai settori dell'edilizia  e  della  ricerca
sanitaria, da finanziare con il Fondo di cui all'art. 1,  comma  1072
della citata legge n. 205 del 2017; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 31 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 198/CSR) sulla
proposta di  interventi  e  progetti,  rispettivamente  afferenti  ai
settori dell'edilizia e della ricerca sanitaria, da finanziare con il
Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della citata  legge  n.  205  del
2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
novembre 2018 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo  per  gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.
1, comma 1072, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019; 
  Visto l'Allegato 1  del  citato  decreto  che,  tra  l'altro,  alla
lettera  «f)  edilizia  pubblica,  compresa   quella   scolastica   e
sanitaria» stabilisce  l'attribuzione,  al  Ministero  della  salute,
dell'importo complessivo  di  euro  295.130.000,  ripartito  in  euro
43.050.000 per il 2018, euro 67.950.000 per il 2019, euro  57.740.000
per il 2020, euro 54.174.000 per il  2021,  euro  25.848.000  per  il
2022, euro 20.524.000 per il 2023 ed euro 25.844.000 per il 2024; 
  Visto il DMT n. 177410 del 18 ottobre 2017, registrato  alla  Corte
dei Conti il 23 ottobre 2017 Foglio  n.  1347,  con  il  quale  viene
istituito altresi', presso la Direzione generale della programmazione
sanitaria, il capitolo 7112 (Missione  20,  Programma  3,  Azione  2,
Categoria economica 22), recante «somme da destinare il finanziamento
di   interventi    di    edilizia    sanitaria    per    ampliamento,
riqualificazione,  adeguamento  e  messa  a  norma  delle   strutture
ospedaliere»; 
  Ritenuto di indicare gli interventi e i progetti finanziati con  le
risorse assegnate  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 28 novembre 2018 alla lettera f) dell'Allegato  1  e  le
modalita' di utilizzo dei contributi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1072, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 sono  finanziati,  a  valere  sulle  risorse
assegnate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 novembre 2018, gli interventi ed i progetti, afferenti al
settore «edilizia pubblica, compresa quella scolastica  e  sanitaria»
elencati rispettivamente all'Allegato A che fa parte  integrante  del
presente decreto.