Alle imprese interessate          
                                    Alla Regione Sardegna             
                                    Ai comuni della Regione Sardegna  
                                        interessati                   
                                    Al commissario delegato per       
                                        l'emergenza alluvione 2013    
                                        nella Regione Sardegna        
                                    Alle Camere di commercio interes- 
                                        sate                          
                                    Alle Prefetture - Uffici territo- 
                                        riali del Governo interessati 
                                    All'Agenzia delle entrate         
 
1. Premessa. 
  L'art. 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (nel seguito,
decreto-legge n. 78/2015), convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni e  integrazioni,  ha
istituito una zona franca nel territorio  dei  comuni  della  Regione
Sardegna (nel seguito, regione) colpiti dall'alluvione del  18  e  19
novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
con deliberazione del Consiglio dei ministri del  19  novembre  2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  22
novembre 2013, n. 274 (nel seguito, zona franca) destinando 5 milioni
di  euro  per  la  concessione  di  agevolazioni  alle  imprese   ivi
localizzate. 
  Il medesimo art. 13-bis del decreto-legge n. 78/2015  ha  demandato
la  definizione  della  perimetrazione  della  zona  franca  e  delle
agevolazioni da concedere alle imprese localizzate all'interno  della
medesima  a  un  successivo  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti la regione e il CIPE. 
  In attuazione del  richiamato  art.  13-bis  e'  stato  emanato  il
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  7  marzo  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  21  maggio
2018, n. 116 (nel seguito, decreto), con il quale e'  stata  definita
la perimetrazione della zona franca e la tipologia delle agevolazioni
da concedere alle imprese ivi localizzate. 
  Il decreto, all'art. 4, ha riconosciuto alla regione la facolta' di
destinare tutto o parte delle  risorse  stanziate  dal  decreto-legge
n. 78/2015  in  favore  delle  imprese  che  hanno  subito  danni  in
conseguenza degli eventi metereologici  del  novembre  2013,  censite
nella relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio
pubblico,  privato  e  alle  attivita'  produttive  dell'Ufficio  del
commissario delegato, allegato n.  4,  redatta  in  attuazione  della
ordinanza n. 122 del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile
del 20 novembre 2013. 
  Con ultima nota del 29 novembre 2018,  la  regione  si  e'  avvalsa
della predetta facolta', destinando l'intero ammontare delle  risorse
disponibili in favore delle imprese censite nell'allegato n. 4  della
citata relazione dell'Ufficio del commissario delegato. 
  Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in  merito  alla
tipologia, alle condizioni, ai limiti e alle modalita' di concessione
e di fruizione delle agevolazioni in favore delle imprese localizzate
nella zona franca ai sensi di quanto previsto dall'art. 8,  comma  3,
del decreto, nonche' stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'art.
8, comma 1, del  medesimo  decreto,  le  modalita'  e  i  termini  di
presentazione da parte delle imprese delle istanze di agevolazione. 
 
2. Perimetrazione della zona franca. 
  La zona franca, cosi' come perimetrata  dall'art.  3  del  decreto,
comprende  l'intero  territorio  dei  comuni  della  regione  colpiti
dall'alluvione  del  18-19  novembre  2013  per  il  quale  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio  dei
ministri del 19 novembre 2013, individuati nella tabella  A  allegata
all'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza n. 16  del  10
dicembre 2013, cosi' come  integrata  dalle  ordinanze  del  medesimo
commissario numeri 17 e 18 del 12 dicembre 2013, n. 22 del 23 gennaio
2014 e n. 25 del  25  febbraio  2014  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  Di seguito, l'elenco dei comuni compresi nella zona franca. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3. Risorse finanziarie disponibili. 
  Per  la  concessione  delle  agevolazioni   sono   complessivamente
disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi di
cui all'art. 4, comma 4, del decreto, euro 4.900.000,00. 
 
4. Riserva finanziaria di scopo in favore  delle  imprese  che  hanno
  subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre
  2013. 
  Con la citata nota del 29 novembre 2018, la regione, sulla base  di
quanto previsto  dall'art.  4  del  decreto,  ha  destinato  l'intero
ammontare delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento,  di
cui al precedente paragrafo 3, in  favore  delle  imprese  che  hanno
subito danni in conseguenza degli eventi metereologici  del  novembre
2013, censite nell'allegato n. 4 della relazione di ricognizione  dei
fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle  attivita'
produttive dell'Ufficio del commissario delegato. 
 
5. Soggetti beneficiari delle agevolazioni. 
  Per effetto della scelta di cui al precedente paragrafo 4,  possono
beneficiarie dell'agevolazione prevista dal decreto-legge n.  78/2015
i soggetti censiti nell'allegato n. 4 della relazione di ricognizione
dei fabbisogni  relativi  al  patrimonio  pubblico,  privato  e  alle
attivita'   produttive   dell'Ufficio   del   commissario   delegato,
limitatamente a quelli costituiti in forma di impresa e  in  possesso
di tutti i requisiti di seguito riportati. 
5.1 Costituzione. 
  Le imprese devono essere costituite  e  regolarmente  iscritte  nel
registro delle imprese alla data  di  presentazione  dell'istanza  di
agevolazione di cui al paragrafo 7. Ai fini di cui sopra,  rileva  la
data di costituzione, ovvero di iscrizione al registro delle  imprese
per quelle non tenute  alla  costituzione  con  apposito  atto,  come
risultante dal certificato camerale dell'impresa. 
5.2 Dimensione. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5  del  decreto,  i  soggetti
istanti devono rispettare i requisiti previsti per le micro e piccole
imprese dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, anche tenuto
conto  delle  indicazioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive 18 aprile 2005. 
  Ai sensi di quanto previsto dal predetto  allegato  al  regolamento
(UE) n. 651/2014, tenuto anche conto dei rapporti di  associazione  o
di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di
agevolazione e altre imprese o persone fisiche, si considerano: 
    a) «microimprese» le imprese che hanno meno di dieci  occupati  e
un fatturato, oppure un totale di  bilancio  annuo,  inferiore  ai  2
milioni di euro; 
    b) «piccole imprese»  le  imprese  che  hanno  meno  di cinquanta
occupati e un fatturato annuo, oppure un totale  di  bilancio  annuo,
non superiore a 10 milioni di euro. 
  Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita'  di
determinazione della dimensione aziendale ai fini  dell'accesso  alle
agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dal predetto  allegato  I
al regolamento (UE) n. 651/2014 e dal  citato  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238. 
5.3 Attivita' economica. 
  Possono accedere alle agevolazioni le imprese che operano in  tutti
i settori di attivita' economica,  ad  eccezione  del  settore  della
pesca e dell'acquacoltura di cui  al  regolamento  n.  1379/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  n.  L  354/22  del  28
dicembre 2013, nonche' del  settore  della  produzione  primaria  dei
prodotti  agricoli  di  cui   all'allegato   I   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  Ai fini di cui sopra, rileva il codice ATECO 2007  come  risultante
dal certificato camerale alla data di presentazione  dell'istanza  di
agevolazione. 
  Nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca sono
svolte, congiuntamente all'attivita' ammissibile  alle  agevolazioni,
anche attivita' riconducibili al settore agricolo e/o della  pesca  e
dell'acquacoltura,  le  agevolazioni  possono   essere   riconosciute
esclusivamente per  l'attivita'  ammissibile.  In  tali  casi,  trova
applicazione quanto stabilito dall'art. 1, comma 2,  del  regolamento
(UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» (nel seguito, Regolamento de minimis), in merito all'obbligo
in  capo  al  soggetto   beneficiario   di   assicurare,   attraverso
un'adeguata separazione delle attivita' e/o la distinzione dei costi,
che le attivita' escluse dall'ambito  di  applicazione  del  predetto
regolamento non beneficino degli aiuti in oggetto. 
  A tal fine, si ritiene che un  «criterio  giuridico»  idoneo  possa
essere quello della «contabilita' separata»,  mediante  il  quale  e'
agevole la verifica che  il  beneficio  resti  confinato  nell'ambito
dell'attivita' ammissibile in relazione alla quale e' concesso. 
  Sempre ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa, alla data
di presentazione dell'istanza di cui  al  paragrafo  7,  deve  essere
«attiva». A tali fini, rileva la data di avvio  attivita'  comunicata
alla competente Camera di  commercio  e  risultante  dal  certificato
camerale. 
5.4 Svolgimento dell'attiva all'interno della zona franca. 
  Le imprese devono svolgere la propria attivita'  all'interno  della
zona franca. A tali fini, le  imprese,  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 7, devono: 
    a) avere la sede principale o un'unita' locale,  come  risultante
dal certificato camerale, ubicata all'interno della zona  franca.  La
disponibilita'  della  sede  principale  o  dell'unita'  locale  deve
risultare  da   idoneo   titolo   di   disponibilita',   regolarmente
registrato; 
    b) essere in stato  «attiva»,  come  risultante  dal  certificato
camerale. 
5.5 Assenza di procedure concorsuali. 
  I soggetti istanti devono  trovarsi,  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di agevolazione di cui  al  paragrafo  7,  nel  pieno  e
libero  esercizio  dei  propri  diritti   civili,   non   essere   in
liquidazione volontaria o sottoposti a procedure  concorsuali,  cosi'
come risultante dal certificato camerale. 
5.6 Sanzioni interdittive. 
  Non possono essere ammesse alle agevolazioni  le  imprese  nei  cui
confronti  sia  stata  applicata  la  sanzione  interdittiva  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231. 
 
6. Agevolazioni concedibili. 
  Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse  disponibili
di cui al paragrafo 3. Il  contributo  massimo  spettante  a  ciascun
beneficiario e' pari all'ammontare complessivo dei  ricavi  riportato
nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata  dallo  stesso  alla
data  dell'istanza,  fermi  restando  i  limiti  del  Regolamento  de
minimis. 
  Le agevolazioni sono concesse nella forma del «contributo in  conto
esercizio»  e  possono  essere  fruite  dalle  imprese   beneficiarie
entro cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  del  provvedimento  di
concessione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto. 
  Con riferimento ai  limiti  relativi  al  Regolamento  de  minimis,
ciascuna impresa puo' beneficiare delle agevolazioni fino  al  limite
massimo di euro 200.000,00, ovvero, nel caso di soggetti  attivi  nel
settore del trasporto di merci su strada per  conto  terzi,  di  euro
100.000,00, tenuto conto di  eventuali  ulteriori  agevolazioni  gia'
ottenute  dall'impresa  a  titolo  di  «de  minimis»   nell'esercizio
finanziario in corso alla data di presentazione  dell'istanza  e  nei
due esercizi finanziari precedenti. 
  Il predetto massimale di euro 200.000,00 e' riconosciuto anche  per
le imprese che, congiuntamente a una delle attivita' ammissibili alle
agevolazioni di cui al paragrafo 5, svolgano  altresi'  attivita'  di
trasporto di merci su  strada  per  conto  terzi,  a  condizione  che
l'impresa assicuri, con mezzi adeguati  quali  la  separazione  delle
attivita' o la distinzione dei costi, che l'attivita' di trasporto di
merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto. 
  Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere  riferito
all'impresa istante, tenuto conto delle  relazioni  che  intercorrono
tra questa e altre imprese e che qualificano la  cosiddetta  «impresa
unica» di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento de minimis. 
  Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del predetto  Regolamento  de
minimis, per «impresa unica» si intende l'insieme delle  imprese  fra
le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
    a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti  di  voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
    b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza
di un'altra impresa; 
    c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza  dominante
su  un'altra  impresa  in  virtu'  di  un  contratto   concluso   con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
    d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla  da
sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri  azionisti  o  soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
  Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui  alle
precedenti lettere da a) a d) per il tramite  di  una  o  piu'  altre
imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica». 
  Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7  l'impresa  richiedente
deve indicare: 
    a)  l'ammontare  complessivo  dei  ricavi  riportato  nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata; 
    b) gli importi  delle  eventuali  agevolazioni  gia'  ottenute  a
titolo di «de minimis» e in termini di «impresa unica» alla  data  di
presentazione dell'istanza, nel predetto triennio di riferimento. 
  A tali fini, l'esercizio finanziario dovra' coincidere  con  quello
di riferimento dell'impresa, cosi' come indicato dalla stessa impresa
nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa  ai
«dati   identificativi   dell'impresa    richiedente».    L'esercizio
finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di  riferimento
dell'impresa, che, per talune  attivita',  puo'  non  coincidere  con
l'anno solare. 
 
7. Modalita' e termini di presentazione delle istanze. 
  Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate  con  le
modalita' telematiche di seguito indicate,  sulla  base  del  modello
riportato,  a  mero  titolo  informativo,  nell'allegato  n.  1  alla
presente circolare. 
  Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate  in  via
esclusivamente   telematica   tramite   la   procedura    informatica
accessibile dal  sito  istituzionale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico (nel seguito, Ministero) www.mise.gov.it 
  L'accesso alla procedura informatica  prevede  l'identificazione  e
l'autenticazione tramite  la  Carta  nazionale  dei  servizi  di  cui
all'art. 1, comma 1,  lettera  d),  del  Codice  dell'amministrazione
digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) ed e' riservato ai
soggetti rappresentanti  legali  dell'impresa,  come  risultanti  dal
certificato camerale della medesima. 
  Il  rappresentante  legale  dell'impresa,   previo   accesso   alla
procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, puo'  conferire  ad
altro  soggetto  delegato  il  potere  di   rappresentanza   per   la
presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica. 
  Per  i  soggetti  istanti  amministrati  da  una  o  piu'   persone
giuridiche o enti  diversi  dalle  persone  fisiche,  l'accesso  alla
procedura informatica puo' avvenire solo previo accreditamento  degli
stessi  e  previa  verifica  dei   poteri   di   firma   del   legale
rappresentante. A tale fine, il soggetto  istante  deve  inviare  una
specifica richiesta, mediante posta  elettronica  certificata  (PEC),
all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it  La richiesta,  che  potra'  essere
inoltrata a partire dalle ore 12,00 del 9 marzo 2020 ed entro le  ore
12,00 del 3 aprile 2020, deve essere corredata dei documenti e  degli
elementi utili a permettere l'identificazione del  soggetto  istante,
del  suo  legale  rappresentante  e  dell'eventuale   delegato   alla
presentazione  della  domanda  di  accesso  alle  agevolazioni.   Gli
adempimenti tecnici connessi  a  tale  fase  di  accreditamento  sono
svolti nel termine  di  cinque  giorni  lavorativi  a  partire  dalla
ricezione della richiesta. 
  L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila
e presenta l'istanza. 
  In fase di  compilazione  dell'istanza,  la  procedura  informatica
consente alle imprese di verificare  la  sussistenza  di  alcuni  dei
requisiti di ammissibilita' alle agevolazioni. 
  I citati accertamenti sono  effettuati  mediante  consultazione  ed
elaborazione dei dati estratti in modalita' telematica  dal  registro
delle imprese. 
  L'esito di tali accertamenti,  qualora  negativo,  e'  bloccante  e
ostativo  alla  finalizzazione  della   presentazione   dell'istanza.
Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine  di  consentire
agli enti preposti di effettuare le eventuali  variazioni  nel  tempo
utile, a verificare  tempestivamente,  anche  per  il  tramite  della
procedura  informatica,  la  propria   posizione,   con   particolare
riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale. 
  Ai fini del  completamento  della  compilazione  della  domanda  di
accesso alle agevolazioni, all'impresa  proponente  e'  richiesto  il
possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva
e la sua registrazione nel  registro  delle  imprese,  come  previsto
dalle norme vigenti  in  materia.  La  registrazione  della  pec  nel
registro  delle   imprese   e'   condizione   obbligatoria   per   la
presentazione della domanda e il suo accertamento  e'  effettuato  in
modalita' telematica dalla procedura informatica. 
  Si precisa che la domanda di accesso alle agevolazioni  si  intende
perfezionata  solo  a  seguito   dell'assolvimento   dell'adempimento
relativo all'imposta di bollo opportunamente annullata  e  conservata
in originale presso la propria sede per eventuali controlli. 
  Le istanze possono essere presentate a decorrere  dalle  ore  12,00
del 17 marzo 2020 e sino alle  ore  12,00  del  21  aprile  2020.  Le
istanze presentate fuori dai predetti termini, cosi' come le  istanze
presentate con modalita' difformi rispetto a quelle sopra  descritte,
non saranno prese in considerazione dal Ministero. 
  Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle  istanze
non  determina  alcun  vantaggio  ne'  penalizzazione  nell'iter   di
trattamento   delle   stesse.   Ai   fini   dell'attribuzione   delle
agevolazioni, le istanze presentate nel primo  giorno  utile  saranno
trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. 
 
8. Modalita' di concessione delle agevolazioni. 
  L'importo  dell'agevolazione  riconosciuto   a   ciascun   soggetto
beneficiario  e'  calcolato   ripartendo   le   risorse   finanziarie
disponibili di cui al paragrafo 3 tra tutti i  soggetti  ammissibili,
tenuto  conto  dell'ammontare  complessivo   dei   ricavi   riportati
nell'ultima dichiarazione dei redditi  presentata  dall'impresa  alla
data di presentazione dell'istanza  di  cui  al  paragrafo  7,  fermi
restando i limiti previsti dal Regolamento  de  minimis  e  al  netto
degli eventuali aiuti a titolo di de minimis  ottenuti  dall'«impresa
unica» nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. 
  Nel caso  in  cui  l'importo  delle  agevolazioni  complessivamente
spettante alle imprese  istanti  sia  superiore  all'ammontare  delle
risorse finanziarie disponibili,  il  Ministero  procede  al  riparto
delle stesse in proporzione al contributo massimo spettante a ciascun
beneficiario. 
  Gli importi  delle  agevolazioni  spettanti  sono  determinati  con
provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito  istituzionale
(www.mise.gov.it). 
 
9. Informazioni antimafia. 
  Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede  ad
inoltrare  alla  competente  Prefettura-UTG,  mediante   banca   dati
nazionale  unica  antimafia,  la  richiesta  di  informazioni   circa
l'eventuale sussistenza di cause di decadenza, di  sospensione  o  di
divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 159 e successive modificazioni e integrazioni o  di  tentativi  di
infiltrazione  mafiosa  tendenti  a  condizionare  le  scelte  e  gli
indirizzi dell'impresa. 
  In tali casi, l'efficacia del provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni e' sottoposta a  condizione  risolutiva,  ai  sensi  del
comma 3 dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
e successive modificazioni e integrazioni,  in  attesa  del  rilascio
dell'informazione antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza
di condizioni interdittive. 
 
10. Modalita' di fruizione delle agevolazioni. 
  Il contributo e' fruibile esclusivamente in compensazione ai  sensi
dell'art. 17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e
successive modificazioni e integrazioni, mediante il modello  F24  da
presentare  unicamente  attraverso  i  servizi  telematici  messi   a
disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena    lo    scarto
dell'operazione  di  versamento,  a  decorrere  dal   decimo   giorno
successivo  alla  data  di   pubblicazione   del   provvedimento   di
concessione di cui all'art. 9, comma 5 del decreto. 
  Le agevolazioni sono fruibili  dai  soggetti  beneficiari  fino  al
raggiungimento  dell'importo  del  contributo  concesso,  cosi'  come
determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui al paragrafo 8
e fino al termine di cui al paragrafo 6. 
  Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e'
istituito il codice da indicare nel modello F24 per la fruizione  del
contributo nonche' le relative istruzioni  per  la  compilazione  del
modello stesso. 
 
11. Modalita' di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero. 
  In applicazione degli articoli 5-bis,  comma  1,  e  6  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni,  il  Ministero
adotta e comunica gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  nei
confronti dei soggetti beneficiari  utilizzando,  esclusivamente,  la
posta   elettronica   certificata    e    ogni    altra    tecnologia
dell'informazione e della comunicazione. 
 
12. Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario . 
  I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere  agli  obblighi  di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute  a  valere  sulla  presente
circolare, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  1,  commi  125  e
125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni
e integrazioni. 
  A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui
ai citati commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1% degli
importi ricevuti con un importo minimo  di  2.000  euro,  nonche'  la
sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di  pubblicazione.
Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il  trasgressore
abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria,  si  applica  la  sanzione  della
restituzione integrale del beneficio. 
 
13. Informazioni e contatti. 
  Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito  alle  modalita'  di
accesso  alle  agevolazioni  possono  essere  richieste  ai  contatti
riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del  Ministero
(www.mise.gov.it) dedicata alle  agevolazioni  per  le  zone  franche
urbane. 
 
    Roma, 5 febbraio 2020 
 
                                        Il direttore generale per gli 
                                           incentivi alle imprese     
                                                    Aria