IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101  recante  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui  sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»; 
  Vista la legge 1°  ottobre  2018,  n.  117,  recante  «Introduzione
dell'obbligo  di   installazione   di   dispositivi   per   prevenire
l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» e, in particolare,  l'art.
1,  comma  1-bis  che  dispone  «l'obbligo  di  utilizzare   apposito
dispositivo di allarme volto a  prevenire  l'abbandono  del  bambino,
rispondente  alle   specifiche   tecnico-costruttive   e   funzionali
stabilite con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»; 
  Visto l'art. 3 della medesima legge 1° ottobre 2018,  n.  117,  che
prevede che «al  fine  di  agevolare  l'acquisto  di  dispositivi  di
allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei  veicoli  (...)
con appositi provvedimenti legislativi possono essere  previste,  nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato,  agevolazioni,
anche nella forma di contributi, limitate nel tempo»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art.  1,
comma 296, che prevede che «per la  copertura  degli  oneri  connessi
all'attuazione dell'art. 3 della legge 1° ottobre 2018,  n.  117,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per  ciascuno  degli  anni
2019 e 2020»; 
  Vista la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e per il triennio 2019-2021 pubblicata in data 31 dicembre 2018,
ed in particolare il capitolo 1396 della tabella n. 10 dello stato di
previsione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  esercizio
2019 e pluriennale 2020/2021; 
  Visto l'art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.  157
che  istituisce  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un apposito fondo ed autorizza la spesa di 15,1 milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020,  per  le
finalita' di cui all'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
2 ottobre 2019, n. 122, recante «Regolamento di attuazione  dell'art.
172  del  Nuovo  codice  della  strada  in  materia  di   dispositivi
antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni»; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Codice  dell'amministrazione
digitale» e, in particolare, l'art. 15 che prevede che  le  pubbliche
amministrazioni  provvedono  a  razionalizzare   e   semplificare   i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese; 
  Visti inoltre gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati a
favorire il riuso  dei  programmi  informatici  di  proprieta'  delle
pubbliche amministrazioni; 
  Considerato che l'art. 52 del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157 prevede che le agevolazioni di cui  all'art.  3  della  legge  1°
ottobre 2018, n. 117 consistono nel riconoscimento di un  contributo,
fino ad esaurimento delle risorse  stanziate,  pari  a  30  euro  per
ciascun dispositivo di allarme acquistato; 
  Considerato, altresi', che il medesimo art.  52  prevede  che,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge  n.  124  del  2019,  sono  disciplinate  le  modalita'
attuative della suddetta disposizione; 
  Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
124 convertito, con modificazioni dalla legge 19  dicembre  2019,  n.
157; 
  Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
di societa' a capitale interamente pubblico,  affidando  direttamente
alle stesse l'esecuzione delle attivita'  connesse  all'adozione  del
decreto di cui al citato art. 52; 
  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e
neutralita' tecnologica; 
  Considerato che esistono  gia'  applicazioni  sviluppate  da  altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo  SPID  e  che  presentano
analogie  con  il  servizio  per  l'erogazione  di  agevolazioni  per
l'acquisto di dispositivi di allarme volti  a  prevenire  l'abbandono
dei bambini nei veicoli, quindi, tali da poter essere  adattate,  nel
rispetto della normativa vigente in materia  di  riuso  di  programmi
informatici o di parte di essi, per le finalita' di cui  al  presente
decreto; 
  Vista  l'applicazione  web   denominata   «18App»   realizzata   in
attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 979, della legge  28
dicembre 2015, n. 208; 
  Vista l'applicazione web denominata «Carta del docente»  realizzata
in attuazione del disposto di cui all'art. 1, commi 121, 122,  123  e
124 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
in data 20 gennaio 2020 (prot. n. 581); 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attribuzione  del
contributo per l'acquisto o  per  il  rimborso  di  parte  del  costo
sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle
caratteristiche tecniche  di  cui  al  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.