Estratto determina AAM/AIC n. 21 del 4 febbraio 2020 
 
    Procedura europea n. SE/H/1820/001/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  TOLERAK,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a., con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Milano (MI), G. Washington, 70  -  CAP  20146  -
Italia. 
    Confezioni: 
      «40 mg/g crema» 1 tubo in al da 20 g - A.I.C. n. 046491015  (in
base 10) 1DBTD7 (in base 32); 
      «40 mg/g crema» 1 tubo in al da 40 g - A.I.C. n. 046491027  (in
base 10) 1DBTDM (in base 32). 
    Forma farmaceutica: crema. 
    Periodo di validita' prodotto integro: due anni. 
    Periodo di validita' dopo la prima apertura  del  confezionamento
primario: 4 settimane. 
    Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura
non superiore ai 25 ºC. 
    Composizione. 
    Ogni tubo di crema contiene: 
      principio attivo: fluorouracile 40 mg/g; 
      eccipienti: stearoil-macrogol-gliceridi, butilidrossitoluene (E
321), alcol cetilico, acido  citrico  (E  330),  glicerolo  (E  422),
miristato di isopropile, metil glucet-10,  metil  paraidrossibenzoato
(E  218),  propil  paraidrossibenzoato,  acqua  depurata,   olio   di
arachide, raffinato, sodio idrossido (E 524), acido  stearico,  alcol
stearilico. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Pierre Fabre Medicament Production (PFMP). 
      Aquitaine Pharm International 1, Avenue du Bearn, 64320  IDRON,
Francia. 
    Indicazioni  terapeutiche:   «Tolerak»   e'   indicato   per   il
trattamento topico della cheratosi attinica non ipercheratosica,  non
ipertrofica (grado I e II della  scala  di  Olsen)  del  viso,  delle
orecchie e/o del cuoio capelluto negli adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RRL  -   medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile  al  pubblico  su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialista dermatologo. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.