Estratto determina AAM/A.I.C. n. 25 del 4 febbraio 2020 
 
    Procedura europea n. NL/H/4549/001/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
FLOXSINE,  nella  forma  e  confezione  alle  condizioni  e  con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l. 
    Confezione: «5mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone  da  5  ml  in
LDPE - A.I.C. n. 048367015 (in base 10) 1G41F7 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Validita' prodotto dopo la prima apertura: usare  entro  ventotto
giorni e conservato sotto i 30°C. Conservare il flacone nell'astuccio
per proteggere il medicinale dalla luce. 
    Composizione: 
      1 ml di collirio soluzione contiene: 
        principio attivo: levofloxacina 5 mg; 
      eccipienti: 
        sodio cloruro; 
        sodio idrossido (E524); 
        acido cloridrico (E507); 
        acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei  lotti:  Rafarm  S.A.  -
Thesi Pousi - Xatzi, Agiou Louka, 19002, Paiania Attiki, Grecia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Floxsine»  e'  indicato  per  il  trattamento   topico   delle
infezioni oculari esterne di origine batterica in pazienti di eta'  ≥
un anno,  causate  da  microorganismi  sensibili  alla  levofloxacina
(vedere anche paragrafi 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche
del prodotto - RCP). 
    Prestare  attenzione  alle  linee  guida  ufficiali   per   l'uso
appropriato di agenti antibatterici. 
      «Floxsine» e'  indicato  negli  adulti,  nei  bambini  di  eta'
compresa tra ≥ uno e dodici anni e negli adolescenti di eta' compresa
tra dodici e diciotto anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  n.  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.