IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visti gli articoli 25 e 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, di modifica degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della strada»; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 25 della citata legge 29 luglio 2010, n. 120; Considerato che l'approvazione del modello di relazione di cui all'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e' completamente indipendente dalla definizione delle modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Tenuto conto che l'uso dei dispositivi citati e' gia' regolato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282 «Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocita' e per le verifiche periodiche di funzionalita' e taratura. Modalita' di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale» e dalla circolare Ministero dell'interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 «Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali»; Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione del presente decreto approvando il modello di relazione di cui all'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, con successivo decreto, procedere alla definizione delle modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto l'art. 4-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 novembre 2019; Decreta: Art. 1 Modello di relazione e ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, secondo le modalita' indicate all'art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. La relazione deve contenere: a) informazioni generali; b) l'entita' dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, ed all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) informazioni dettagliate relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' di cui all'art. 142, comma 12-bis, del medesimo decreto legislativo; 3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nel modello di relazione di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 4. Sono tenuti ad inviare la relazione gli enti locali, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano. 5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno ed e' riferita ai proventi delle sanzioni relative all'anno precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato derivante dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocita'. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente suddivisi tra: a) proventi di intera spettanza dell'ente locale; b) proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguito su strade non di proprieta' dell'ente locale da cui dipende l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l'organo accertatore; c) proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguito su strade di proprieta' dell'ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali. 6. In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferira' alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell'anno 2019. Per gli anni precedenti, a partire dall'anno 2012, in ossequio delle disposizioni di cui all'art. 4-ter, commi 15 e 16 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2, qualora non siano stati gia' trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell'interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020. La ripartizione interessera' il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalita'.