IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti gli articoli 25 e 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120,
recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, di modifica
degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante «Nuovo Codice della strada»;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 25 della citata legge
29 luglio 2010, n. 120;
Considerato che l'approvazione del modello di relazione di cui
all'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285 e' completamente indipendente dalla definizione delle
modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di
controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Tenuto conto che l'uso dei dispositivi citati e' gia' regolato dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno
2017, n. 282 «Procedure per l'approvazione dei rilevatori di
velocita' e per le verifiche periodiche di funzionalita' e taratura.
Modalita' di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete
stradale» e dalla circolare Ministero dell'interno n.
300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 «Direttiva per garantire
un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il
contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti
stradali»;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione del presente
decreto approvando il modello di relazione di cui all'art. 142, comma
12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, con
successivo decreto, procedere alla definizione delle modalita' di
collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
Visto l'art. 4-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, e recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento;
Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali nella seduta del 7 novembre 2019;
Decreta:
Art. 1
Modello di relazione e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, gli enti locali trasmettono per via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al
Ministero dell'interno, secondo le modalita' indicate all'art. 2,
entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione
relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre
dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai
proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e
142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. La relazione deve contenere:
a) informazioni generali;
b) l'entita' dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, ed all'art. 142, comma
12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) informazioni dettagliate relative alla destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei
proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di
velocita' di cui all'art. 142, comma 12-bis, del medesimo decreto
legislativo;
3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1 e
2 sono riportate nel modello di relazione di cui all'allegato A al
presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
4. Sono tenuti ad inviare la relazione gli enti locali, come
definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni
anno ed e' riferita ai proventi delle sanzioni relative all'anno
precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato derivante
dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142,
comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli
enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli
derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di
velocita'. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente
suddivisi tra:
a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;
b) proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguito su
strade non di proprieta' dell'ente locale da cui dipende l'organo
accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per
cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui
dipende l'organo accertatore;
c) proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguito su
strade di proprieta' dell'ente da parte di organi accertatori
dipendenti da altri enti locali.
6. In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi
che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferira' alle somme
incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni
accertate nel corso dell'anno 2019.
Per gli anni precedenti, a partire dall'anno 2012, in ossequio
delle disposizioni di cui all'art. 4-ter, commi 15 e 16 del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2,
qualora non siano stati gia' trasmessi o siano parzialmente
rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi
raccolti dal Ministero dell'interno o contenuti nella Banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno
fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa
con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.
La ripartizione interessera' il totale delle somme incassate, al
netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi
connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i
proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative
ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi
tempi e modalita'.