IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visti gli articoli 25 e 40 della legge  29  luglio  2010,  n.  120,
recante disposizioni in materia di sicurezza  stradale,  di  modifica
degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, recante «Nuovo Codice della strada»; 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 25 della  citata  legge
29 luglio 2010, n. 120; 
  Considerato che l'approvazione del  modello  di  relazione  di  cui
all'art. 142, comma 12-quater,  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n.285 e' completamente  indipendente  dalla  definizione  delle
modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o  mezzi  tecnici  di
controllo, finalizzati al rilevamento  a  distanza  delle  violazioni
delle  norme  di  comportamento  di  cui  all'art.  142  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Tenuto conto che l'uso dei dispositivi citati e' gia' regolato  dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13  giugno
2017,  n.  282  «Procedure  per  l'approvazione  dei  rilevatori   di
velocita' e per le verifiche periodiche di funzionalita' e  taratura.
Modalita' di segnalazione delle postazioni di  controllo  sulla  rete
stradale»   e   dalla    circolare    Ministero    dell'interno    n.
300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 «Direttiva per  garantire
un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione  e  il
contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di  incidenti
stradali»; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere  all'adozione  del  presente
decreto approvando il modello di relazione di cui all'art. 142, comma
12-quater, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  e,  con
successivo decreto, procedere alla  definizione  delle  modalita'  di
collocazione e uso dei dispositivi  o  mezzi  tecnici  di  controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285; 
  Visto l'art. 4-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 2 marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44, e recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazioni
tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di
accertamento; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Conferenza  Stato  -  citta'  ed
autonomie locali nella seduta del 7 novembre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modello di relazione e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n.  285,  gli  enti  locali  trasmettono  per  via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ed  al
Ministero dell'interno, secondo le  modalita'  indicate  all'art.  2,
entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno,  una  relazione
relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre
dell'anno precedente  in  cui  siano  indicati  i  dati  relativi  ai
proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma  1,  e
142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285. 
  2. La relazione deve contenere: 
    a) informazioni generali; 
    b)  l'entita'  dei   proventi   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie di cui all'art. 208,  comma  1,  ed  all'art.  142,  comma
12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    c)  informazioni  dettagliate  relative  alla  destinazione   dei
proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art.
208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  dei
proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei  limiti  di
velocita' di cui all'art. 142, comma  12-bis,  del  medesimo  decreto
legislativo; 
  3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1  e
2 sono riportate nel modello di relazione di cui  all'allegato  A  al
presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 
  4. Sono tenuti ad  inviare  la  relazione  gli  enti  locali,  come
definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
  5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31  maggio  di  ogni
anno ed e' riferita ai  proventi  delle  sanzioni  relative  all'anno
precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato  derivante
dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma  1  e  142,
comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.  Gli
enti locali devono tenere distinti i proventi in generale  da  quelli
derivanti da accertamenti delle  violazioni  dei  limiti  massimi  di
velocita'.  Questi  ultimi,  inoltre,  devono  essere   ulteriormente
suddivisi tra: 
    a) proventi di intera spettanza dell'ente locale; 
    b) proventi derivanti da attivita' di  accertamento  eseguito  su
strade non di proprieta' dell'ente locale  da  cui  dipende  l'organo
accertatore, che devono essere ripartiti in misura  pari  al  50  per
cento ciascuno tra ente proprietario  delle  strade  e  ente  da  cui
dipende l'organo accertatore; 
    c) proventi derivanti da attivita' di  accertamento  eseguito  su
strade  di  proprieta'  dell'ente  da  parte  di  organi  accertatori
dipendenti da altri enti locali. 
  6. In sede di prima applicazione della procedura,  per  i  proventi
che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferira' alle somme
incassate per il  pagamento  di  sanzioni  conseguenti  a  violazioni
accertate nel corso dell'anno 2019. 
  Per gli anni precedenti, a  partire  dall'anno  2012,  in  ossequio
delle  disposizioni  di  cui  all'art.  4-ter,  commi  15  e  16  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2,
qualora  non  siano  stati  gia'  trasmessi  o   siano   parzialmente
rinvenibili  nelle  pubblicazioni  relativi  ai  bilanci   consuntivi
raccolti dal Ministero dell'interno  o  contenuti  nella  Banca  dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia  e
delle finanze,  sulla  base  di  istruzioni  operative  che  verranno
fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  d'intesa
con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020. 
  La ripartizione interessera' il totale delle  somme  incassate,  al
netto delle spese sostenute per tutti i  procedimenti  amministrativi
connessi. Per gli anni  successivi  saranno  contabilizzati  anche  i
proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni  relative
ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli  stessi
tempi e modalita'.