L'AUTORITA' 
                 per le garanzie nelle comunicazioni 
 
  Nella riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito
denominato testo unico; 
  Vista la propria delibera  n.  256/10/CSP,  del  9  dicembre  2010,
recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione  dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
Consigli e nelle Giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la delibera n.  423/17/CONS  del  6  novembre  2017,  recante
«Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia  del  pluralismo  e
della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali»; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Adozione del nuovo Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa  legislativa
del popolo»; 
  Visto il testo della  legge  costituzionale  approvato  in  seconda
votazione a maggioranza assoluta,  ma  inferiore  ai  due  terzi  dei
membri di ciascuna Camera, recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e
59  della  Costituzione  in  materia  di  riduzione  del  numero  dei
parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 240 del 12 ottobre 2019; 
  Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale  per  il  referendum  della
Corte di cassazione, depositata in data 23 gennaio 2020, con la quale
e'  stata  dichiarata  conforme  alle  norme  dell'art.   138   della
Costituzione e della legge n. 352 del 1970 la richiesta di referendum
presentata ai sensi dell'art. 6 della legge  n.  352/1970  sul  testo
della citata legge costituzionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  gennaio
2020 assunta ai sensi dell'art. 15 della legge n. 352 del 1970; 
  Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica, ai  sensi
dell'art. 15 della legge n. 352 del 1970, e' indetto il referendum su
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  23
del 29 gennaio 2020, con il quale  e'  stato  indetto  il  referendum
popolare confermativo i cui comizi sono convocati per  il  giorno  29
marzo 2020; 
  Vista la delibera n. 30/20/CONS del 27 gennaio 2020, recante  «Atto
di indirizzo sul rispetto dei principi vigenti in materia  di  tutela
del pluralismo e correttezza  dell'informazione  con  riferimento  al
referendum  popolare  confermativo  relativo  al  testo  della  legge
costituzionale recante "Modifiche degli articoli 56, 57  e  59  della
Costituzione in materia di riduzione del  numero  dei  parlamentari",
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019»; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», ai sensi del quale «All'art.  7,  comma  1,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole  "fino
a non oltre il 31 dicembre  2019"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino a non oltre il 31 marzo 2020"»; 
  Udita la relazione del Presidente; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate  a
dare   concreta    attuazione    ai    principi    del    pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della
completezza  del  sistema   radiotelevisivo,   nonche'   ai   diritti
riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione  referendaria
del 29 marzo 2020 relativa al testo di legge  costituzionale  recante
«Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione  in  materia
di  riduzione  del  numero  dei  parlamentari»  e  si  applicano  nei
confronti dell'emittenza privata - intendendosi per tale  coloro  che
siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti  televisive
ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica. 
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna referendaria di cui alla presente delibera  con  altre
consultazioni elettorali o referendarie, si applicano le disposizioni
di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun
tipo di consultazione. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1.