L'AUTORITA'
per le garanzie nelle comunicazioni
Nella riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6
novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito
denominato testo unico;
Vista la propria delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010,
recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
Consigli e nelle Giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante
«Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e
della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante
«Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa
del popolo»;
Visto il testo della legge costituzionale approvato in seconda
votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei
membri di ciascuna Camera, recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 240 del 12 ottobre 2019;
Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum della
Corte di cassazione, depositata in data 23 gennaio 2020, con la quale
e' stata dichiarata conforme alle norme dell'art. 138 della
Costituzione e della legge n. 352 del 1970 la richiesta di referendum
presentata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 352/1970 sul testo
della citata legge costituzionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 gennaio
2020 assunta ai sensi dell'art. 15 della legge n. 352 del 1970;
Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 352 del 1970, e' indetto il referendum su
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23
del 29 gennaio 2020, con il quale e' stato indetto il referendum
popolare confermativo i cui comizi sono convocati per il giorno 29
marzo 2020;
Vista la delibera n. 30/20/CONS del 27 gennaio 2020, recante «Atto
di indirizzo sul rispetto dei principi vigenti in materia di tutela
del pluralismo e correttezza dell'informazione con riferimento al
referendum popolare confermativo relativo al testo della legge
costituzionale recante "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari",
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019»;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica», ai sensi del quale «All'art. 7, comma 1,
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole "fino
a non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti:
"fino a non oltre il 31 marzo 2020"»;
Udita la relazione del Presidente;
Delibera:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a
dare concreta attuazione ai principi del pluralismo,
dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della
completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti
riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione referendaria
del 29 marzo 2020 relativa al testo di legge costituzionale recante
«Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia
di riduzione del numero dei parlamentari» e si applicano nei
confronti dell'emittenza privata - intendendosi per tale coloro che
siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive
ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna referendaria di cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali o referendarie, si applicano le disposizioni
di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun
tipo di consultazione.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di
avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1.