Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in
questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonche' del
regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del
regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013, conformemente alle indicazioni diramate con la
circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145
del 23 giugno 1989 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nel
sito internet del Ministero - sezione qualita' - Vini DOP e IGP e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20
dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare
consolidato della DOC «Rosso di Montepulciano»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel citato
sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il
disciplinare di produzione della predetta DOC;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Toscana su istanza del Consorzio del vino Nobile di
Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa ad ottenere
la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Rosso di Montepulciano», nel rispetto della procedura di cui al
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai
sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 30 gennaio 2020,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta
di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Rosso di
Montepulciano»;
Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche
«non minori» del disciplinare in questione sono considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente
a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non
comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, preliminarmente
all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria»
del disciplinare di cui trattasi, nelle more dell'adozione del
richiamato decreto procedurale e conformemente alle indicazioni di
cui alla richiamata circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio
2019 e successiva integrazione, alla pubblicizzazione della proposta
di modifica in questione per un periodo di trenta giorni, al fine di
dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali
osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica
«ordinaria» del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Rosso
di Montepulciano»;
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ufficio PQAI IV, via
XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della predetta proposta.