IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del segretario generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per la gestione delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale; Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Dispone: Art. 1 Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018 1. Le regioni e le province autonome intervenute con squadre di volontari provvedono all'istruttoria, per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede direttamente all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco centrale di cui al comma 3 dell'art. 34 del medesimo decreto, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza. 3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.