IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29
novembre 2016, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20  dicembre
2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.
436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27
maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18  agosto
2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017,  n.
489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n.  502  del  26
gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio  2018,
n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553  del  31
ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, n.
603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614  del  12
novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019,  n.  625  del  7  gennaio
2020, nonche' n. 626 del 7 gennaio 2020, recanti ulteriori interventi
urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli  eccezionali  eventi
calamitosi in rassegna; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di  continuita',
delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita'
avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le
ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre 2016,  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno
colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda decade dello stesso mese; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45; 
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3
agosto 2017, n. 123, che all'art. 16-sexies, comma  2,  ha  prorogato
fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con
deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018,
che ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha  prorogato
di ulteriori centottanta giorni la durata dello  stato  di  emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con
deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; 
  Visto il decreto-legge 29  maggio  2018,  n.  55,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art.  1  ha
stabilito che lo stato d'emergenza e' prorogato fino al  31  dicembre
2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite  complessivo  di
euro 300 milioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'art. 1, comma 988,
ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino  al  31  dicembre
2019, incrementando il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  360
milioni di euro per l'anno 2019; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.   123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
con il quale lo stato di emergenza in  rassegna  e'  stato  prorogato
fino al 31 dicembre 2020, e che prevede, altresi', che  con  delibere
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 24 del citato  decreto
legislativo n. 1 del 2018, si provvede all'assegnazione delle risorse
per le conseguenti attivita'  nei  limiti  delle  disponibilita'  del
Fondo per le emergenze nazionali di  cui  all'art.  44  del  medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  gennaio  2020,
che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle  delibere  del
Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del  31  ottobre
2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 e'  integrato  di  euro
345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di  cui
all'art. 44, comma 1 del richiamato  decreto  legislativo  n.  1  del
2018, per  il  proseguimento  dell'attuazione  dei  primi  interventi
finalizzati al superamento della  grave  situazione  determinatasi  a
seguito degli eventi sismici in rassegna; 
  Acquisita l'intesa delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
      Ulteriori disposizioni per l'assistenza alla popolazione 
 
  1. Al fine di garantire la  prosecuzione  dell'assistenza  protetta
degli anziani consentendo ai medesimi la permanenza nei territori  di
origine, la Regione Umbria e' autorizzata a realizzare una  struttura
temporanea per l'ospitalita' di anziani non autosufficienti  in  area
conforme allo strumento urbanistico, nei limiti di 1.300.000,00 euro,
a seguito dell'approvazione, anche ai fini della verifica del  limite
di spesa, del progetto elaborato dal Comune di Norcia. 
  2. L'approvazione di cui al comma 1  da  parte  della  regione,  e'
comunicata al Dipartimento della protezione civile. 
  3. Per la realizzazione degli interventi  di  cui  al  comma  1  le
amministrazioni coinvolte provvedono con i poteri di cui all'art.  3,
comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016.