IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione»; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224  del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  14
dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di
importanza  comunitaria   per   la   regione   biogeografica   alpina
(2019/17TUE); 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare,  con  lettera  prot.  n.  33538  del  12  dicembre  2019   alla
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea,  per  il
successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  Direzione  generale
ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  22
gennaio 2014, di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Considerato che il SIC IT1201000 Parco nazionale del Gran  Paradiso
insiste sul territorio della Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e  su
quello della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale del Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, «Testo
unico sulla tutela delle  aree  naturali  e  della  biodiversita'»  e
successive modificazioni ed  integrazioni  che  da'  applicazione  ai
disposti comunitari e nazionali per quanto concerne  la  costituzione
della Rete Natura 2000 in Piemonte; 
  Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 maggio 2007,
n. 8, recante «Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  della
Regione   autonoma   Valle   d'Aosta   derivanti    dall'appartenenza
dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Attuazione  delle   direttive
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli  selvatici,  e
92/43/CEE, relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali, nonche' della flora e  della  fauna  selvatiche.  Legge
comunitaria 2007»; 
  Vista la deliberazione  del  consiglio  direttivo  dell'Ente  Parco
nazionale del Gran Paradiso del 17 dicembre 2018, n. 33,  concernente
l'approvazione del piano del parco, ai sensi dell'art.  12,  comma  4
della legge n. 394/1991, integrato con il piano di gestione del  sito
di importanza comunitaria IT1201000; 
  Vista la deliberazione  della  giunta  regionale  del  Piemonte  n.
32-8597 del 22 marzo 2019 con cui e' stato  approvato  il  Piano  del
Parco nazionale del Gran Paradiso integrato con il piano di  gestione
del sito di importanza comunitaria IT1201000; 
  Vista la deliberazione della giunta della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta n. 349 del 22 marzo 2019 con cui e' stato approvato il  Piano
del Parco nazionale del Gran  Paradiso  integrato  con  il  piano  di
gestione del sito di importanza comunitaria IT1201000; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si  applicano  a  tutte  le
Zone speciali di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  i  sopra  citati  atti,   dette   misure   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerata la necessita' di assicurare, l'allineamento  fra  dette
misure di conservazione e la Banca dati  Natura  2000,  mediante  una
verifica da effettuarsi da parte delle regioni entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto; 
  Considerata  inoltre  la   necessita'   di   dare   evidenza   alla
correlazione  tra  le  sopra  citate  misure  e  gli   obiettivi   di
conservazione delle ZSC designate; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
effettuato dalla regione  potranno  essere  definite  integrazioni  o
modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura  di  cui
all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quale «Zona  speciale  di  conservazione»  del  SIC  IT1201000  Parco
nazionale  del  Gran  Paradiso  della  regione  biogeografica  alpina
insistente nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta e della
Regione Piemonte; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione autonoma
Valle d' Aosta con delibera della giunta regionale  n.  1404  del  18
ottobre 2019; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Piemonte
con delibera della giunta regionale n. 4-685 del 17 dicembre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Designazione della Zona speciale di conservazione 
 
  1. E' designata quale Zona speciale di  conservazione  (ZSC)  della
regione biogeografica alpina  il  sito  di  tipo  C  IT1201000  Parco
nazionale del Gran Paradiso con  estensione  pari  a  71.042  ettari,
insistente nel territorio della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e
della Regione Piemonte, gia' proposto alla Commissione europea  quale
Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4,  paragrafo
1, della direttiva 92/43/CEE. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali la ZSC  di  cui  al  comma  1  e'
designata sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il
formulario   standard   dalla   stessa   predisposto,   relativamente
all'omonimo SIC con lettera prot. 33538 del 12  dicembre  2019.  Tale
documentazione  e'  pubblicata,  a  seguito   dell'approvazione   del
presente decreto, nel sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del   territorio   e   del   mare   www.minambiente.it
nell'apposita sezione  relativa  alle  ZSC  designate.  Le  eventuali
modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure  comunitarie  e
sono riportate in detta sezione.