IL MINISTRO DELLA SALUTE
d'intesa con
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE VENETO
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto che si sono verificati finora 25 casi nel territorio della
Regione del Veneto nei Comuni di Vo' (PD) e di Mira (VE). Il quadro
epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante
elemento di preoccupazione che e' la mancata identificazione del
«caso indice» in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe
allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in
quanto non conoscendo la fonte, l'estensione del contagio e' ad oggi
imprevedibile.
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del
predetto virus;
Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanita' il
30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale,
del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione
mondiale della sanita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 della legge n.
833/1978, art. 117 D.L. n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000;
Ordina:
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione
Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie
misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della
situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o
privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia
in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di
ogni ordine e grado nonche' della frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master,
corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani ad
esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle
professioni sanitarie, salvo le attivita' formative svolte a
distanza;
c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei
codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo n. 42/2004, nonche' dell'efficacia delle disposizioni
regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o
luoghi;
d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio
nazionale che estero;
e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto
ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' di comunicare
tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda
sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
1. Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto
riportate:
2. lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di
mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
4. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
5. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
6. non prendere farmaci antivirali ne' antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico;
7. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcool;
8. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si
assiste persone malate;
9. i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non
sono pericolosi;
10. contattare il numero verde regionale 800462340 se hai febbre
o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di quattordici giorni;
11. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
f) le direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la
limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di
degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;
g) le RSA per non autosufficienti dovranno anch'esse limitare
l'accesso dei visitatori agli ospiti;
h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga
alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via
respiratoria nonche' alla rigorosa applicazione delle indicazioni per
la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle
circolari ministeriali;
i) deve essere predisposta dagli organismi competenti la
disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto
pubblico locale via terra, via aere e via acqua;
j) sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei
concorsi per personale sanitario.