IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                            d'intesa con 
 
                            IL PRESIDENTE 
                        DELLA REGIONE VENETO  
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto che si sono verificati finora 25 casi  nel  territorio  della
Regione del Veneto nei Comuni di Vo' (PD) e di Mira (VE).  Il  quadro
epidemiologico  relativo  a  questi  casi  evidenzia  un   importante
elemento di preoccupazione che  e'  la  mancata  identificazione  del
«caso indice» in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe
allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del  Veneto  in
quanto non conoscendo la fonte, l'estensione del contagio e' ad  oggi
imprevedibile. 
  Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del
predetto virus; 
  Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanita' il
30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica  globale,
del   carattere    particolarmente    diffusivo    dell'epidemia    e
dell'incremento dei casi e dei decessi notificati  all'Organizzazione
mondiale della sanita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 della legge n.
833/1978, art. 117 D.L. n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella  Regione
Veneto, il Presidente della Regione del Veneto  adotta  straordinarie
misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della
situazione epidemiologica. 
  2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti: 
    a)  sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o
privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti  sia
in luoghi chiusi che aperti al pubblico; 
    b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di
ogni  ordine  e  grado  nonche'  della  frequenza   delle   attivita'
scolastiche e di formazione superiore, corsi  professionali,  master,
corsi per le professioni  sanitarie  e  universita'  per  anziani  ad
esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle
professioni  sanitarie,  salvo  le  attivita'  formative   svolte   a
distanza; 
    c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  dei
codici  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo n. 42/2004,  nonche'  dell'efficacia  delle  disposizioni
regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali  istituti  o
luoghi; 
    d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia  sul  territorio
nazionale che estero; 
    e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno  fatto
ingresso  nel  Veneto  da  zone   a   rischio   epidemiologico   come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' di comunicare
tale  circostanza  al  Dipartimento   di   Prevenzione   dell'Azienda
sanitaria competente per territorio per l'adozione  della  misura  di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 
  1. Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto
riportate: 
    2. lavarsi spesso le mani,  a  tal  proposito  si  raccomanda  di
mettere  a  disposizione  in  tutti  i  locali  pubblici,   palestre,
supermercati, farmacie, e  altri  luoghi  di  aggregazione  soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
    3. evitare il contatto ravvicinato con persone  che  soffrono  di
infezioni respiratorie acute; 
    4. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
    5. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
    6. non prendere farmaci antivirali ne' antibiotici,  a  meno  che
siano prescritti dal medico; 
    7. pulire le superfici  con  disinfettanti  a  base  di  cloro  o
alcool; 
    8. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o  si
assiste persone malate; 
    9. i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti  dalla  Cina  non
sono pericolosi; 
    10. contattare il numero verde regionale 800462340 se hai  febbre
o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di quattordici giorni; 
    11. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 
  f)  le  direzioni  sanitarie  ospedaliere  devono  predisporre   la
limitazione  dell'accesso  dei  semplici  visitatori  alle  aree   di
degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno; 
  g) le RSA  per  non  autosufficienti  dovranno  anch'esse  limitare
l'accesso dei visitatori agli ospiti; 
  h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario  si  attenga
alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per  via
respiratoria nonche' alla rigorosa applicazione delle indicazioni per
la  sanificazione  e  disinfezione  degli  ambienti  previste   dalle
circolari ministeriali; 
  i)  deve  essere  predisposta   dagli   organismi   competenti   la
disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il  trasporto
pubblico locale via terra, via aere e via acqua; 
  j)  sospensione  delle  procedure  concorsuali  ad  esclusione  dei
concorsi per personale sanitario.