IL MINISTRO DELLA SALUTE
d'intesa con
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanita' il
30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Visto che si sono verificati finora venticinque casi nel territorio
della Regione Veneto nei Comuni di Vo' (PD) e in quello di Mira (VE)
e che, per entrambi i comuni, non e' stato ancora identificato il
caso indice;
Tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici
anche ad altri territori della Regione Veneto e del territorio
nazionale e che, essendo in corso la completa definizione della
catena epidemiologica, non puo' escludersi il coinvolgimento di piu'
ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di
contenimento;
Considerata la contiguita' territoriale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto, con conseguente
rilevante rischio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto
sul territorio veneto, possa estendersi ed interessare la popolazione
del Friuli-Venezia Giulia;
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessita' ed
urgenza per emanare disposizioni per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale,
del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione
mondiale della sanita';
Ordina:
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta
straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare
l'evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi
che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva,
religiosa; discoteche e locali notturni;
b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di
ogni ordine e grado nonche' della frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master,
corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti
e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad
esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle
professioni sanitarie, salvo le attivita' formative svolte a
distanza;
c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo n. 42/2004, nonche' dell'efficacia delle disposizioni
regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o
luoghi;
d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio
nazionale che estero;
e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto
ingresso nel Friuli Venezia-Giulia da zone a rischio epidemiologico
come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto
riportate:
1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di
mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute.
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali ne' antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcool.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si
assiste persone malate.
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non
sono pericolosi.
9. Contattare il numero unico di emergenza 112 se si ha febbre o
tosse e se si e' tornati dalla Cina da meno di quattordici giorni.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;
f) le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la
limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di
degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;
g) le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze
protette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovranno
anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga
alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via
respiratoria nonche' alla rigorosa applicazione delle indicazioni per
la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle
circolari ministeriali;
i) deve essere predisposta dagli organismi competenti la
disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto
pubblico locale via terra, via aeree e via acqua;
j) sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei
concorsi per personale sanitario.