IL MINISTRO DELLA SALUTE
d'intesa con
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE PIEMONTE
Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni
del territorio della Regione Piemonte e che precisamente, come
dettagliatamente illustrato nella relazione inviata dall'Unita' di
crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della
salute:
per 1 caso e' stato accertato il contatto con un soggetto
positivo del milanese;
per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalita' cinese rientrate
da area interessata dal virus (Cina);
per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del
Servizio di igiene e sanita' pubblica competente al fine di
individuare la possibile fonte di trasmissione;
situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad
altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo con certezza
la fonte e le modalita' di diffusione, i casi di infezione possono
essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri,
considerando l'estensione del confine del Piemonte con la Lombardia
da cui e' riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere
l'origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio
attualmente sotto analisi;
Rilevata pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento
alla diffusione del predetto virus;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale,
del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione
mondiale della sanita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 della legge n.
833/1978, art. 117 D.L. n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000;
Ordina:
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio
regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie
misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della
situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi
che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e
religiosa;
b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi
compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e
universita' per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle
discipline mediche e chirurgiche e delle attivita' formative svolte a
distanza;
c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei
Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo n. 42/2004, nonche' dell'efficacia delle disposizioni
regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o
luoghi;
d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio
nazionale che estero;
e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto
ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' di comunicare
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda
sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione
respiratoria sotto riportate:
a) lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di
mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali ne' antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcool;
g) usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si
assiste persone malate;
h) considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi;
i) considerare che gli animali da compagnia non diffondono il
Coronavirus COVID-19;
j) evitare tutti i contatti ravvicinati;
k) ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni
sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il
Coronavirus COVID-19, possono contattare il numero 1500, il proprio
medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale
urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al
pronto soccorso.
4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private,
convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione
dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.
Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di
post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, centri diurni,
comunita' alloggio, devono limitare l'accesso dei visitatori agli
ospiti.
5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e
sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione
delle infezioni per via respiratoria, nonche' alla rigorosa
applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione
degli ambienti previste dalla circolare ministeriale.
6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la
disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto
pubblico locale via terra, via aerea e via acqua.
7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi
per personale sanitario.
8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico
nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le
attivita' richieste dall'Unita' di crisi.