IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  n.  93
del 19 giugno 2019, con il quale e' stato emanato il «Regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  ordinaria   disposta   nei
confronti della societa' cooperativa «Colomba  societa'  cooperativa»
con sede in Giffoni Sei Casali (SA) - codice fiscale  n. 03872740653,
conclusa in data 27 giugno  2017,  nella  quale  emergevano  numerose
irregolarita' oggetto di diffida a trenta giorni; 
  Viste le risultanze del successivo accertamento ispettivo, concluso
in  data  29  settembre  2017  con  la  proposta  di   adozione   del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile in quanto l'ente non aveva  dato  prova  dell'effettivo
superamento  delle   irregolarita'   riscontrate,   soprattutto   con
riferimento alla mancata esibizione della documentazione  comprovante
la formazione del credito relativo ai  finanziamenti  effettuati  dai
soci; 
  Tenuto conto che con controdeduzioni inoltrate in data  12  ottobre
2017 il presidente della cooperativa contestava quanto riportato  nel
verbale ispettivo, allegando,  oltre  alla  delibera  assembleare  di
ratifica di tutte  le  operazioni  effettuate,  la  documentazione  a
conforto di quanto dichiarato al fine di scongiurare  l'adozione  del
provvedimento proposto; 
  Tenuto conto, altresi', che  gli  ulteriori  supplementi  ispettivi
disposti dagli uffici di questa direzione  generale,  rispettivamente
conclusi il 16 novembre 2018 e il 27 giugno 2019, hanno confermato la
proposta di adozione del provvedimento di gestione  commissariale  ex
art. 2545-sexiesdecies  del  codice  civile,  avendo  riscontrato  il
persistere di un irregolare funzionamento dell'organo amministrativo,
nonche' una mancata trasparenza nella gestione finanziaria dell'ente; 
  Rilevato in particolare che, come evidenziato in sede ispettiva, la
cooperativa,  pur  avendo  deliberato  (con  verbale   di   assemblea
straordinaria del 24 ottobre 2017) di rinunziare  alla  qualifica  di
cooperativa a mutualita' prevalente, con soppressione delle  relative
clausole statutarie e modifica  della  denominazione  societaria,  ed
avendo provveduto alla redazione del  bilancio  straordinario  al  24
ottobre 2017 - approvando la congruita' e la correttezza delle  poste
in esso riportate come da  relazione  del  revisore  interno  -,  non
risulta avere ottemperato a quanto prescritto  dall'art.  2545-octies
del codice civile  relativamente  alla  perdita  della  qualifica  di
cooperativa a mutualita' prevalente; 
  Vista la nota protocollo n. 197091  del  29  luglio  2019,  con  la
quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990,  si  trasmetteva
all'ente in oggetto la comunicazione di avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile,  regolarmente  consegnata  nella
casella di posta certificata del sodalizio, in ordine alla quale  non
pervenivano osservazioni e controdeduzioni; 
  Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della  legge
n. 241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
proposto all'esito degli accertamenti ispettivi; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del  codice  civile,  che
prevede  che  l'autorita'  di  vigilanza,  in  caso   di   irregolare
funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la
gestione  ad   un   commissario,   determinando   poteri   e   durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di autodeterminazione della  cooperativa,  disposto  di
prassi per un  periodo  di  sei  mesi  salvo  eccezionali  motivi  di
proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte
del professionista incaricato ai fini di una rapida  regolarizzazione
dell'ente; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative  nella  riunione  del  19   dicembre   2019   in   merito
all'adozione del predetto provvedimento; 
  Considerato che, conformemente  a  quanto  previsto  con  circolare
protocollo n.  127844/2018,  il  nominativo  del  professionista  cui
affidare l'incarico di  commissario  governativo  e'  stato  estratto
attraverso  un  sistema  informatico,  a  cura  di  questa  direzione
generale,  da  un  elenco  di  professionisti  selezionato  su   base
provinciale dalla «Banca dati  dei  professionisti  interessati  alla
attribuzione    di    incarichi    ex    articoli     2545-terdecies,
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,    secondo     comma,     e
2545-octiesdecies del codice civile, tenendo conto  delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza   dagli   stessi   maturata,   come
risultanti   dai   relativi   curricula,   e   della   disponibilita'
all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita,  al  fine  di
garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Colomba
societa' cooperativa», con sede in Giffoni Sei Casali (SA)  -  codice
fiscale n. 03872740653, costituita  in  data  1°  febbraio  2002,  e'
revocato.