IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: «Ulteriori  interventi  urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: «Ulteriori  interventi  urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: «Ulteriori  interventi  urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 414 del 7 febbraio 2020  recante  la  nomina  del  Segretario
generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore  per  la
gestione  delle  attivita'  connesse  alla  gestione   dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 532 del 18 febbraio  2020  recante  integrazione,  compiti  e
funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
per la gestione delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la  valutazione
degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia,  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Vista la nota del Ministero della  salute  prot.  n.  1890  del  15
febbraio 2020; 
  Ritenuto  necessario  prevedere  ulteriori  misure  finalizzate  al
superamento del contesto emergenziale; 
  Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
            protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 
 
  1. In ragione dell'aggravamento del contesto di criticia' di cui in
premessa,  il  comma  5  dell'art.  3  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3  febbraio  2020  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Ai fini dell'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture,
strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente  ordinanza,
i soggetti di cui all'art. 1  provvedono  con  la  procedura  di  cui
all'art. 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e
con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) in deroga al
comma 6 del medesimo art.  63,  effettuando  le  verifiche  circa  il
possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art.  163,
comma 7,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  determinando  il
corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo
art. 163. Ove esistenti, gli operatori sono  selezionati  all'interno
delle white list delle Prefetture;». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 febbraio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli