IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,
con il quale si attribuisce al Ministro  delle  finanze,  sentito  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
il potere di sospendere o  differire  il  termine  per  l'adempimento
degli obblighi tributari a favore  dei  contribuenti  interessati  da
eventi eccezionali ed imprevedibili; 
  Visto l'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del  2000,  con
il quale, tra l'altro, si prevede che la ripresa dei  versamenti  dei
tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione  di  sanzioni,
interessi e  oneri  accessori  relativi  al  periodo  di  sospensione
secondo le  modalita'  e  i  termini  della  ripresa  dei  versamenti
stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
tenendo conto della durata del periodo  di  sospensione,  nei  limiti
delle risorse preordinate allo scopo; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
con il quale e' stato istituito il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre  2015,  n.
159, recante «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle
norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma
1, lettera a), della legge 11 marzo  2014,  n.  23»  che  prevede  la
«Sospensione dei termini per eventi eccezionali»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-2019»,  che  prevede,   tra   l'altro,   la
sospensione  delle  attivita'  degli  uffici  pubblici,  fatta  salva
l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
febbraio 2020, concernente «Disposizioni attuative del  decreto-legge
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»; 
  Visto l'allegato 1 al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 23 febbraio 2020, nel quale sono indicati i comuni delle
Regioni Lombardia e Veneto  interessati  dal  diffondersi  del  virus
COVID-2019; 
  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato
art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  a  favore  dei
contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede  operativa
nel territorio dei comuni di  cui  all'allegato  1)  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti delle  persone  fisiche,  che  alla  data  del  21
febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la  sede  operativa  nel
territorio  nei  Comuni  di  cui  all'allegato  1)  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri  del  23  febbraio  2020,  sono
sospesi i termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo  29  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di
quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al  comma
1. 
  3. I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede  operativa
nel territorio dei comuni di cui al comma 1, non operano le  ritenute
alla fonte per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma.
La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600 e successive modificazioni. 
  4. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono
essere effettuati in unica soluzione  entro  il  mese  successivo  al
termine del periodo di sospensione. 
  5. Alle disposizioni di cui al  presente  decreto,  si  applica  la
disciplina  di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo   24
settembre 2015, n. 159. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 febbraio 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri