IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  recante
«Attuazione  della  direttiva   93/16/CE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»; 
  Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo  n.
368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno
dei medici specialisti da formare sulla base del  quale  il  Ministro
della  salute,  di  concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti  da
formare annualmente,  per  ciascuna  tipologia  di  specializzazione,
tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni  e  delle
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  riferimento  alle
attivita' del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto  dell'iscrizione  alle
scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi  stipulano
uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; 
  Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»,   prevede,
dall'anno  accademico  2006/2007,  l'applicazione  dei  contratti  di
formazione specialistica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3,  del
citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che,  a  decorrere
dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico  del  medico
in formazione specialistica e' di euro 25.000,00 lordi  per  i  primi
due anni di corso e di euro 26.000,00 lordi per i successivi anni  di
corso; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca  30  giugno  2014,  n.   105,   recante   «Regolamento
concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle  scuole  di
specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.  36,  comma  1,  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  4
febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  126  del  3  giugno  2015   -   Supplemento
ordinario n.   25,   concernente   «Riordino    delle    scuole    di
specializzazione di area sanitaria»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il  Ministero  della  salute,  del  13
giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - Supplemento ordinario
n.  38,  recante  «Standard,  requisiti  e  indicatori  di  attivita'
formativa e assistenziale delle Scuole di  specializzazione  di  area
sanitaria»; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano sancito il 21 giugno 2018 (rep. Atti n. 110/CSR),
concernente  la  determinazione  del  fabbisogno  per   il   Servizio
sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il  triennio
accademico  2017/2020,  che  risulta  essere  per  l'anno  accademico
2017/2018 pari a complessive  8.569  unita';  per  l'anno  accademico
2018/2019 pari a complessive  8.523  unita';  per  l'anno  accademico
2019/2020 pari a complessive 8.604 unita'; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 agosto 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  255  del  2
novembre 2018, concernente «Determinazione  del  numero  globale  dei
medici  specialisti  da  formare  per  il   triennio   2017-2020   ed
assegnazione dei contratti di formazione  medica  specialistica  alle
tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2017-2018»; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto 9 agosto  2018  che,  per  quanto
riguarda  l'anno  accademico  2018-2019,  determina   in   8.523   il
fabbisogno dei medici specialisti  da  formare  come  indicato  nella
Tabella 2 parte integrante del decreto medesimo; 
  Vista la nota prot. n. 15566 del 28 gennaio 2019, con la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il  livello
complessivo del finanziamento per  l'anno  accademico  2018/2019,  ai
sensi della legislazione vigente, e' pari a euro  730.601.876,00,  di
cui euro 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art.  32,  comma  12,
della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del
2001, convertito dalla legge n.  188  del  2001;  euro  89.088.815,00
stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990;
euro 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300,  della
legge  n.  266  del  2005;  euro  50.000.000,00  stanziati  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  424,  della  legge  n.  147  del   2013;   euro
26.000.000,00 stanziati ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio
2015 -Tabella 5 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del  30  settembre  2015);
euro 70.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma  252,  della
legge  n.  208  del  2015;  euro  22.500.000,00  stanziati  ai  sensi
dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del 2018; 
  Vista la nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019,  con  la  quale  il
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nel
prendere atto della  ricognizione  delle  vigenti  autorizzazioni  di
spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze  con  la
citata nota prot. n. 15566  del  28  gennaio  2019,  per  un  importo
complessivo pari ad euro 730.601.876,00, ha comunicato che  la  somma
necessaria a  coprire  i  costi  presuntivi  correlati  ai  contratti
statali delle  coorti  degli  specializzandi  degli  anni  accademici
precedenti  e'  quantificabile,   in   via   prudenziale,   in   euro
525.205.000,00 e  che  da  cio'  che  residua  deve  altresi'  essere
decurtata, in via prudenziale, la somma  necessaria  a  garantire  la
copertura  di  eventuali  sospensioni  che  dovessero  riguardare  le
precedenti  coorti  di  specializzandi  ancora  in  corso,   stimando
l'importo    con    riguardo    alle    sospensioni     presunte anno
accademico 2018/2019 pari a euro 13.000.000,00 e  rappresentando  che
l'anno accademico 2016/2017 registra un'economia di  risorse  pari  a
euro 119.600.186,86; 
  Vista la nota prot. n. 118461 del 17 maggio 2019, con la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze, preso  atto  degli  elementi
informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca con la citata nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019, ha
comunicato che il finanziamento  disponibile  per  l'anno  accademico
2018/2019 sia da ritenersi pari a 850  milioni  di  euro,  somma  dei
730,6 milioni di competenza  dell'esercizio  2019  per  la  copertura
dell'anno accademico 2018/2019 ai sensi  della  legislazione  vigente
(come dettagliato nella propria nota prot. 15566 del 28 gennaio 2019)
e delle economie realizzatesi per l'anno  accademico  2016/2017,  per
l'importo di 119,5 milioni  di  euro,  come  indicate  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella  citata  nota
prot.  n.  12471  del  5  aprile  2019;  preso  inoltre  atto   della
circostanza che il totale dei costi per gli iscritti  dal  II  al  VI
anno di formazione nell'anno accademico 2018/2019 e' stimato in 538,4
milioni di euro e che residuano risorse pari a 311,7 milioni di  euro
su cui far gravare il costo dei medici da ammettere al primo anno  di
formazione  specialistica  e  che  pertanto  per  l'anno   accademico
2018/2019 risulta finanziariamente sostenibile l'ammissione al  primo
anno di formazione specialistica di 8.000 medici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1  del  decreto  9  agosto  2018,  citato  in
premessa, per l'anno accademico 2018 - 2019 il fabbisogno dei  medici
specialisti  da  formare  e'  pari  a  8.523   unita',   secondo   la
ripartizione di cui alla Tabella  2,  parte  integrante  del  decreto
medesimo, e riportata nell'Allegato A) parte integrante del  presente
decreto.