IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»; Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale; Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica e' di euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di euro 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2015 - Supplemento ordinario n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - Supplemento ordinario n. 38, recante «Standard, requisiti e indicatori di attivita' formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»; Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito il 21 giugno 2018 (rep. Atti n. 110/CSR), concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020, che risulta essere per l'anno accademico 2017/2018 pari a complessive 8.569 unita'; per l'anno accademico 2018/2019 pari a complessive 8.523 unita'; per l'anno accademico 2019/2020 pari a complessive 8.604 unita'; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 2 novembre 2018, concernente «Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2017-2020 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2017-2018»; Visto l'art. 1 del citato decreto 9 agosto 2018 che, per quanto riguarda l'anno accademico 2018-2019, determina in 8.523 il fabbisogno dei medici specialisti da formare come indicato nella Tabella 2 parte integrante del decreto medesimo; Vista la nota prot. n. 15566 del 28 gennaio 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi della legislazione vigente, e' pari a euro 730.601.876,00, di cui euro 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; euro 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005; euro 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; euro 26.000.000,00 stanziati ai sensi del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2015 -Tabella 5 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015); euro 70.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 22.500.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del 2018; Vista la nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel prendere atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. n. 15566 del 28 gennaio 2019, per un importo complessivo pari ad euro 730.601.876,00, ha comunicato che la somma necessaria a coprire i costi presuntivi correlati ai contratti statali delle coorti degli specializzandi degli anni accademici precedenti e' quantificabile, in via prudenziale, in euro 525.205.000,00 e che da cio' che residua deve altresi' essere decurtata, in via prudenziale, la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimando l'importo con riguardo alle sospensioni presunte anno accademico 2018/2019 pari a euro 13.000.000,00 e rappresentando che l'anno accademico 2016/2017 registra un'economia di risorse pari a euro 119.600.186,86; Vista la nota prot. n. 118461 del 17 maggio 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con la citata nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019, ha comunicato che il finanziamento disponibile per l'anno accademico 2018/2019 sia da ritenersi pari a 850 milioni di euro, somma dei 730,6 milioni di competenza dell'esercizio 2019 per la copertura dell'anno accademico 2018/2019 ai sensi della legislazione vigente (come dettagliato nella propria nota prot. 15566 del 28 gennaio 2019) e delle economie realizzatesi per l'anno accademico 2016/2017, per l'importo di 119,5 milioni di euro, come indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella citata nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019; preso inoltre atto della circostanza che il totale dei costi per gli iscritti dal II al VI anno di formazione nell'anno accademico 2018/2019 e' stimato in 538,4 milioni di euro e che residuano risorse pari a 311,7 milioni di euro su cui far gravare il costo dei medici da ammettere al primo anno di formazione specialistica e che pertanto per l'anno accademico 2018/2019 risulta finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di 8.000 medici; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto 9 agosto 2018, citato in premessa, per l'anno accademico 2018 - 2019 il fabbisogno dei medici specialisti da formare e' pari a 8.523 unita', secondo la ripartizione di cui alla Tabella 2, parte integrante del decreto medesimo, e riportata nell'Allegato A) parte integrante del presente decreto.