IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3858 del 12  marzo  2010  e  n.  3880  del  3  giugno  2010,  recanti
disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  per  fronteggiare   la
situazione di emergenza  in  relazione  alla  vulnerabilita'  sismica
della «Galleria Pavoncelli»; 
  Visto l'art. 1, comma 1135, lettera a),  della  legge  31  dicembre
2018, n. 145, che ha da ultimo differito al 31 maggio 2019 il termine
di durata della gestione  commissariale  di  cui  alla  sopra  citata
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010; 
  Vista la nota prot. n. 30374 del 26 luglio 2019  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  ha  individuato  nel
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania,
il Molise, la Puglia e la Basilicata, l'amministrazione competente in
via  ordinaria  all'espletamento  delle   attivita'   necessarie   al
completamento della Galleria Pavoncelli bis; 
  Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, del decreto-legge  n.  43/2013,
che  prevede  la   stipula   di   un   Accordo   di   programma   per
l'individuazione  di  un  soggetto  competente  al   subentro   nelle
attivita'  e  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento   della
situazione di criticita' in  rassegna  a  tutt'oggi  non  ha  trovato
attuazione; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di  assicurare  il  completamento,
senza soluzioni  di  continuita',  delle  iniziative  finalizzate  al
superamento del contesto di criticita' in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.a.; 
  D'intesa con le Regioni Campania e Puglia; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche  per  la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e'  individuato  quale
amministrazione  competente   alla   prosecuzione   delle   attivita'
necessarie al  completamento  degli  interventi  da  eseguirsi  nella
situazione di criticita' legata  alla  vulnerabilita'  sismica  della
Galleria Pavoncelli. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Provveditore per le  opere
pubbliche per la Campania, il  Molise,  la  Puglia  e  la  Basilicata
provvede  in  via  ordinaria  al   coordinamento   degli   interventi
pianificati e non ancora ultimati per il superamento della situazione
di criticita' in rassegna, ai fini del definitivo trasferimento delle
opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente   competenti,   fermo
restando che l'effettiva attivazione della Galleria resta subordinata
alla  sottoscrizione  del  previsto  accordo  interregionale  tra  le
regioni interessate per il trasferimento della risorsa idrica. 
  3. Fermi restando  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  4,  comma
1-bis, del sopra citato decreto-legge n. 43/2013,  il  prof.  Roberto
Sabatelli,  Commissario  delegato   ai   sensi   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  3858/2010  e  successive
modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni  dall'adozione
del   presente   provvedimento   a   trasferire   al   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise,  la
Puglia e la  Basilicata  tutta  la  documentazione  amministrativa  e
contabile inerente alla  gestione  commissariale  ed  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il Provveditore per le  opere  pubbliche  per  la  Campania,  il
Molise, la Puglia e la Basilicata, che opera a titolo  gratuito,  per
l'espletamento  delle  iniziative  di  competenza  si  avvale   delle
strutture   organizzative   del    Provveditorato    nonche'    della
collaborazione degli enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  nei  limiti  delle   disponibilita'   che
residuano alla  chiusura  della  contabilita'  speciale,  le  risorse
presenti  sulla  contabilita'  speciale  n.  3919  aperta  ai   sensi
dell'art. 6, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
ministri n. 3858/2010 sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. 
  6. Il Provveditore per le  opere  pubbliche  per  la  Campania,  il
Molise, la  Puglia  e  la  Basilicata  e'  tenuto  a  relazionare  al
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione  di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 febbraio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli