IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020,
recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020,
recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio
2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020,
recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della
malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con
il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della
Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in
data 22 febbraio 2020;
Viste, altresi', le ordinanze adottate dal Ministro della salute
d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23
febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;
Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute
d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli
interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, disponendo, dalla data di efficacia del presente
provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del
dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentiti i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto,
Piemonte, Liguria, Marche e il Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui
all'allegato 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato 1, sono
adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 da
parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione
superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilita' di
svolgimento di attivita' formative a distanza;
e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva
l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo
le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del prefetto
territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private,
indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di
quelle di pubblica utilita', dei servizi pubblici essenziali di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli
esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita',
secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del
prefetto territorialmente competente;
j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche'
agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita'
indossando dispositivi di protezione individuale o adottando
particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone,
terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche
non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima
necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste
dai prefetti territorialmente competenti;
l) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che
possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a
distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo'
individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita'
necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni
alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo
biologico di piante e animali;
m) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i
lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o
nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno
dei comuni di cui all'allegato 1.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si
applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia,
del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate,
nell'esercizio delle proprie funzioni.